Cassazione Civile, Sentenza n. 4242/2020 del 19/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo acquirente)
La controversia
Nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare avviata nel 2000 contro una società proprietaria, riunita ad altre procedure sul medesimo immobile, il creditore fondiario di primo grado aveva incassato provvisoriamente i canoni di locazione del bene pignorato. Nel 2009 il giudice dell'esecuzione aveva determinato in Euro 324.656,80 il credito ipotecario privilegiato, a fronte di Euro 811.481,20 già riscossi, e ordinato la restituzione di Euro 486.824,40 in cancelleria. La mandataria del creditore propose opposizione agli atti esecutivi: il Tribunale di Roma la accolse, ma la decisione fu parzialmente cassata nel 2015, con rinvio, limitatamente all'applicazione dell'art. 2855 c.c. In sede di rinvio il Tribunale rideterminò il credito ipotecario in Euro 411.181,29, oltre Euro 14.136,72 per spese di procedura, e ordinò la restituzione di Euro 400.299,91, precisando in motivazione che nella futura distribuzione si sarebbe dovuto considerare anche il credito ipotecario di secondo grado di un'altra banca e che l'eventuale eccedenza avrebbe potuto essere restituita all'acquirente del bene. La mandataria contestò tale indicazione, sostenendo che nella distribuzione futura dovessero essere rispettate le priorità dei crediti in prededuzione, dei crediti ipotecari e del proprio credito chirografario prima di attribuire residui all'acquirente. Quest'ultimo propose ricorso con due motivi: denunciò violazione degli artt. 324 e 394 c.p.c. e nullità per ultrapetizione, sostenendo che il riparto integrale in suo favore fosse ormai coperto da giudicato interno; denunciò inoltre violazione degli artt. 2847 e 2851 c.c. Entrambi i ricorsi, pur con argomenti e conclusioni opposti, riguardavano esclusivamente a chi dovessero essere assegnate in futuro le somme da restituire alla procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di interesse. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi aveva ad oggetto soltanto la determinazione del credito ipotecario del creditore fondiario e la quantificazione delle somme da restituire alla procedura; non riguardava la successiva distribuzione di tali somme. Le osservazioni del Tribunale sul futuro riparto erano obiter dicta, non costituivano statuizioni suscettibili di passare in giudicato e non vincolavano il giudice dell'esecuzione, che avrebbe deciso la distribuzione dopo la restituzione delle somme. L'acquirente non aveva proposto autonoma opposizione contro l'ordinanza che disponeva il deposito in cancelleria e non poteva ottenere l'assegnazione diretta mediante una domanda riconvenzionale nell'opposizione proposta dal creditore. Condannato l'acquirente alle spese in favore della banca controricorrente, liquidate in Euro 10.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori; spese compensate tra i due ricorrenti. La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, nei limiti dovuti.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Il thema decidendum del presente giudizio, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha liquidato il credito ipotecario di Sagrantino Italy S.r.l. e ha ordinato la restituzione delle somme da questa incassate in eccesso rispetto a tale credito, è limitato alla posizione creditoria (ipotecaria) della stessa Sagrantino Italy S.r.l..
L'opposizione agli atti esecutivi in esame aveva un oggetto circoscritto alla liquidazione del credito ipotecario e alla conseguente restituzione delle somme eccedenti; non consentiva di decidere il successivo riparto delle somme restituite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti e nei limiti in cui il contributo sia dovuto, l'obbligo per ciascun ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi avente a oggetto la liquidazione del credito di un creditore e l'ordine di restituzione alla procedura delle somme incassate in eccedenza, il thema decidendum non comprende il successivo riparto delle somme restituite, salvo che tale riparto sia oggetto di una specifica e rituale impugnazione.
- Le considerazioni svolte in motivazione sulla futura distribuzione delle somme, quando non decidono una questione compresa nel thema decidendum e rinviano la decisione al giudice dell'esecuzione, costituiscono obiter dicta e non sono suscettibili di passare in giudicato né di vincolare il successivo riparto.
- La parte che intenda contestare l'ordine del giudice dell'esecuzione di depositare in cancelleria somme da restituire, chiedendone l'assegnazione immediata in proprio favore, deve impugnare quell'ordinanza con opposizione agli atti esecutivi; non può ottenere tale attribuzione mediante domanda riconvenzionale nell'opposizione proposta da un'altra parte contro la medesima ordinanza per contestare la liquidazione del credito.
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