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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva contestato e sanzionato la tardiva registrazione, relativa alla prima annualità, di un contratto di locazione stipulato dalla società incorporata della ricorrente. La sanzione era stata commisurata dall'Ufficio, e poi confermata dalla CTR, prendendo a base il valore del canone complessivo dell'intera durata del contratto (sei anni), non il solo canone della prima annualità. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, commi 3 e 43, e 69 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che per i contratti di locazione pluriennali la base per la liquidazione della sanzione da tardiva registrazione dovesse essere il canone della sola prima annualità, poiché l'imposta può essere assolta annualmente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 212/2000, deducendo che il sistema telematico di registrazione avrebbe determinato automaticamente l'importo dovuto e che il contribuente si sarebbe conformato a tale calcolo, invocando il principio di collaborazione e l'irrilevanza sanzionatoria dell'errore indotto dall'amministrazione. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito di tali questioni perché ha rilevato un vizio originario della notificazione del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate, eseguita via PEC a un indirizzo tratto dal sito istituzionale e non da pubblici elenchi o dal registro previsto dalla normativa; disposta la rinnovazione della notifica, la società non ha provato una valida rinnovazione, avendo depositato le sole relate originarie già in atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione iniziale del ricorso fosse nulla perché effettuata via PEC a un indirizzo non ricavato da pubblici elenchi; dopo l'ordinanza interlocutoria che imponeva la rinnovazione della notificazione, la ricorrente non ha adempiuto validamente all'ordine impartito, limitandosi a depositare le vecchie relate di notifica. Per tale ragione, applicando in via estensiva l'art. 371-bis c.p.c. al caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte ha pronunciato l'inammissibilità e non l'improcedibilità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nelle locazioni pluriennali, l'imposta può essere assolta anche annualmente sul canone di ciascun anno; la Corte non decide sul merito di questa tesi per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    norma richiamata per la determinazione della sanzione conseguente alla tardiva registrazione; la controversia sostanziale verteva sul criterio di base imponibile, ma la Corte non ha esaminato il merito.

  • art. 10 d.lgs. n. 212/2000

    invocato per il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione e per escludere la sanzione in caso di errore indotto dall'amministrazione; la Corte non si pronuncia sul punto per la definizione processuale della causa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 3-bis, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    la notificazione telematica deve essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.

  • art. 11 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    le notificazioni sono nulle, rilevabili d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi o non sono rispettate le disposizioni della legge.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    individua i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni e comunicazioni in materia civile.

  • art. 7 D.M. n. 44 del 2011

    richiamato come fonte del registro generale degli indirizzi da cui deve essere tratto l'indirizzo PEC per la notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte richiama l'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso disposto in caso di nullità della notifica originaria.

  • art. 371-bis c.p.c.

    è applicato in via estensiva anche all'ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso in cassazione; l'inottemperanza comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito dell'inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC è valida solo se l'indirizzo del destinatario è tratto da pubblici elenchi o dai registri normativamente previsti; l'utilizzo di un indirizzo reperito sul sito istituzionale dell'ente non è sufficiente.
  • Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., la mancata ottemperanza all'ordine determina l'inammissibilità del ricorso; l'art. 371-bis c.p.c. si applica in via estensiva anche a questa ipotesi.
  • In sede di legittimità, le censure di merito restano assorbite se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per vizio della notificazione non sanato.
  • La sanzione per tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale era oggetto di contestazione quanto alla base di calcolo, ma il principio non viene affermato dalla decisione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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