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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29912/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello che, in parziale riforma dei provvedimenti di primo grado, confermava misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale) e la confisca di taluni beni riconducibili ai Fontana (anche se intestati a terze persone). Le doglianze vertevano su omessa o apparente motivazione, uso esclusivo o prevalente di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mancato esame di consulenze e documentazione (tra cui una vincita e rendiconti contabili), sulla sproporzione tra acquisiti e risorse lecite e, soprattutto, sulla incidenza sull'esito del provvedimento dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale di condanna per associazione mafiosa.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato il decreto impugnato nei sensi indicati in motivazione, disponendo il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame. In particolare la Cassazione ha chiarito i principi: l'annullamento/assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'inefficacia della valutazione di prevenzione, ma impone alla Corte di merito di riesaminare in modo autonomo e motivato la persistenza di elementi di pericolosità attuale e i presupposti della confisca, depurando il giudizio dagli elementi fattuali «azzerati» dal giudicato penale. La Corte ha quindi ordinato alla Corte d'appello di rivalutare, con motivazione analitica, la sussistenza della pericolosità qualificata, la proporzione tra beni e risorse lecite (es. vincita, documenti contabili, consulenze difensive) e la tempestualità degli acquisti rispetto al periodo di pericolosità, procedendo anche a verificare l'eventuale mantenimento o riforma delle misure personali e patrimoniali alla luce dei criteri esplicitati.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Rilevata la necessità di motivazione adeguata e di rispetto del principio di affidamento al giudicato penale favorevole; il principio non impedisce valutazioni autonome nel procedimento di prevenzione ma impone coerenza e riesame quando elementi essenziali siano stati esclusi in sede penale

  • Convenzione EDU, art. 6

    Richiamato a supporto del diritto a un equo processo e alla necessità di motivazione adeguata nelle decisioni che incidono su libertà e patrimoni

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Norme richiamate in relazione ai motivi di ricorso per vizio di motivazione e per l'impugnazione delle decisioni di merito

  • Codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    Richiamato in ordine agli effetti delle pronunce penali sopravvenute e alla possibilità di proporre rimedi caducatori nel procedimento di prevenzione

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), artt. 1, 4, 10, 16, 18, 24, 28

    Interpretato nel senso che il giudice della prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale; tuttavia quando la misura di prevenzione si fonda su elementi fattuali poi annullati in sede penale, la Corte di merito deve riesaminare e motivare la persistenza di elementi alternativi o autonomi che giustifichino la misura, non potendosi limitare a richiamare meccanicamente la sentenza penale non definitiva

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamata come reato incidente sul giudizio di pericolosità; la Cassazione ha precisato che la nozione di "appartenenza" ai fini di prevenzione è diversa e può essere valutata autonomamente rispetto alla "partecipazione" penale

Massime di principio

  • L'assoluzione o l'annullamento senza rinvio in sede penale non comporta automaticamente l'inefficacia di una misura di prevenzione: il giudice della prevenzione può comunque mantenere la misura se, con motivazione adeguata, emergono elementi autonomi e attuali di pericolosità.
  • Se una misura di prevenzione si è fondata in modo essenziale su fatti poi esclusi con giudicato penale favorevole, la Corte di merito deve riesaminare e motivare specificamente la permanenza della pericolosità depurando il suo giudizio dagli elementi «azzerati». In mancanza, il provvedimento va annullato e rimesso per nuovo esame.
  • La confisca richiede verifica temporale della pericolosità rispetto al momento di acquisto dei beni: bisogna valutare se al tempo dell'acquisto sussistevano indizi di pericolosità che giustifichino la misura patrimoniale.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate nel procedimento di prevenzione, ma devono essere adeguatamente corroborate e valutate nel contraddittorio; non possono sostituire una motivazione analitica quando costituiscono l'elemento essenziale del provvedimento.
  • Il giudice della prevenzione deve considerare le prove di lecita provenienza delle risorse (es. vincite, accrediti bancari, consulenze tecniche) e motivare la non idoneità di tali elementi a spiegare gli incrementi patrimoniali prima di disporre la confisca.
  • Nel riesame il giudice di merito non può limitarsi a richiamare pedissequamente decisioni penali non definitive; deve integrare la valutazione con ulteriori elementi probatori effettivi e con un'analitica valutazione della attualità della pericolosità.

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