Cassazione Penale, Sentenza n. 17062/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di condanna in appello per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di dichiarazione di prescrizione per delitto ex art. 512-bis c.p.; il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione dell'appello, in particolare l'assenza della cosiddetta motivazione rafforzata nella riforma di una sentenza assolutoria, la mancata prova certa della provenienza delittuosa delle somme e la mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i motivi relativi all'insufficienza della motivazione rafforzata operata in secondo grado. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo 11 perché il reato è estinto per prescrizione. Ha annullato con rinvio al fine di nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, la pronuncia sul capo 10 (riciclaggio), disponendo un nuovo esame nel rispetto dei principi sulla motivazione rinforzata. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'obbligo generalizzato di rinnovazione dell'istruttoria, chiarendo che l'art. 603, comma 3-bis, obbliga la rinnovazione solo per le prove dichiarative che siano state specificamente indicate nell'impugnazione come erroneamente valutate e decisive.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma che sanziona il reato di riciclaggio; la Corte ha richiamato la necessità che la prova dimostri l'origine delittuosa delle somme e la partecipazione dell'imputato, e che in caso di riforma di assoluzione occorra motivazione rafforzata per spiegare perché la valutazione probatoria del primo grado è radicalmente diversa
art. 512-bis cod. pen.
Norma collegata ai delitti presupposto (truffa); la Corte ha rilevato che il capo relativo è estinto per prescrizione e ha richiamato l'obbligo di declaratoria immediata delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quando ricorrono
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello in caso di riforma peggiorativa dopo impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero; la Corte precisa che l'obbligo riguarda solo le prove dichiarative indicate dall'appellante come erroneamente valutate e ritenute decisive
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di non punibilità; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve dichiarare immediatamente la non punibilità quando la causa estintiva (es. prescrizione) è manifestamente sussistente, anche ove ricorra carenza motivazionale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi del ricorso per cassazione ai sensi delle norme sulle impugnazioni e sulla loro esposizione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul rito della trattazione scritta; la Corte ha escluso l'esame di note di trattazione depositate tardivamente, ritenendole non tempestive rispetto al termine di cinque giorni prima dell'udienza
Massime di principio
- Quando l'appello determina la riforma di una sentenza assolutoria, la Corte d'appello è tenuta a fornire una motivazione rafforzata: deve spiegare passo passo perché la stessa prova assume valore dimostrativo totalmente diverso rispetto al primo grado
- La mera plausibilità logica di una ricostruzione dei fatti in appello non è sufficiente: per superare un'assoluzione occorre una forza argomentativa cogente che elimini ogni ragionevole dubbio derivante dalla decisione di primo grado
- Se nel corso del giudizio emerge in modo chiaro e incontestabile una causa di estinzione (es. prescrizione), il giudice è obbligato a dichiararla immediatamente, anche se vi sono carenze motivazionali che renderebbero inutile un nuovo esame del merito
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non è automatico per tutte le prove: riguarda solo le prove dichiarative specificamente indicate nell'impugnazione come erroneamente valutate e ritenute decisive per la riforma
- In contestazioni di riciclaggio fondate su movimentazioni finanziarie, la condanna richiede prova adeguata dell'origine delittuosa dei fondi e del ruolo effettivo dell'imputato nei trasferimenti; l'assenza di prova certa sull'origine può giustificare l'assoluzione
- I depositi documentali o le note di trattazione presentate tardivamente rispetto ai termini processuali possono non essere esaminate dal giudice
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