Cassazione Penale, Sentenza n. 15125/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato estinto il reato per integrale riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., censurando l'erronea applicazione della norma nella parte in cui il Tribunale ha esteso l'effetto estintivo a tutti i concorrenti indipendentemente dalla partecipazione di ciascuno alla condotta riparativa; secondo il ricorrente tale estensione contrasterebbe con l'art. 182 cod. pen. che limita l'effetto dell'estinzione ai soggetti a cui la causa si riferisce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato che l'art. 162-ter cod. pen. costituisce causa estintiva che opera, salvo diversa disposizione normativa, soltanto nei confronti del soggetto che ha effettivamente e spontaneamente riparato integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose del reato. L'effetto non si estende automaticamente ai correi che siano rimasti inerti e abbiano mostrato indifferenza rispetto all'offesa. Tuttavia, i correi possono beneficiare della causa estintiva se, prima della definizione del processo, rimborsano la quota dovuta al correi "più diligente" che ha effettuato la riparazione. La Corte ha inoltre richiamato l'interpretazione secondo cui la riparazione non deve derivare da una condanna o da un provvedimento che ne abbia imposto l'obbligo, mentre rileva la riparazione effettuata tramite terzi se sollecitata dall'imputato (es. compagnia assicuratrice). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
"[N]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato"
La Corte interpreta l'art. 162-ter come causa estintiva rivolta al singolo autore che abbia spontaneamente e integralmente riparato il danno; la norma non estende automaticamente l'effetto ai correi inerti, salvo che questi rimborsino la quota dovuta al riparatore prima della definizione del processo.
art. 182 cod. pen.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce"
Applicata in combinato disposto con l'art. 162-ter per affermare che, in assenza di diversa previsione, l'effetto estintivo si produce solo rispetto al soggetto che ha posto in essere la condotta riparativa.
art. 1208 e seguenti cod. civ.
NON RIPORTATA TESTUALMENTE IN SENTENZA (menzione di "offerta reale ai sensi dell'art. 1208 e seguenti del codice civile")
La Corte riconosce che anche un'offerta reale di somma non accettata dalla persona offesa può comportare estinzione se il giudice ritiene congrua la somma; è un modo alternativo di adempiere ai requisiti dell'art. 162-ter.
art. 580 cod. proc. pen.
NON RIPORTATA TESTUALMENTE (citata rispetto alla conversione del ricorso in appello)
Richiamato in via preliminare per escludere che l'appello proposto dall'imputato Munoz determinesse la conversione del ricorso per cassazione in appello; principio che non incide sulla decisione di merito.
art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
NON RIPORTATA TESTUALMENTE (citato come precedente normativo dell'art. 162-ter)
Segnalato come fonte normativa antecedente a cui l'art. 162-ter si ispira, utile per comprendere la ratio della disciplina riparatoria.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per riparazione ai sensi dell'art. 162-ter opera soltanto rispetto al soggetto che ha effettivamente effettuato la riparazione spontanea e integrale.
- I correi rimasti inerti non beneficiano automaticamente dell'estinzione; possono tuttavia ottenerla dimostrando di avere rimborsato, prima della definizione del processo, la quota dovuta al correi che ha riparato.
- La riparazione imposta da una precedente condanna o da un provvedimento giudiziario non realizza la causa estintiva prevista dall'art. 162-ter: è richiesta spontaneità della condotta riparativa.
- La riparazione effettuata tramite terzi (es. compagnia assicurativa) può produrre l'effetto estintivo se esiste un'attività attiva del soggetto imputato (es. sollecitazione dell'assicuratore) che riveli la sua volontà riparativa.
- Se l'imputato non ha potuto adempiere per fatto a lui non imputabile, può chiedere la sospensione del processo e un termine aggiuntivo (fino a sei mesi) per adempiere, secondo il secondo comma dell'art. 162-ter; il giudice può imporre prescrizioni e fissare udienze di controllo.
- In procedimento con più imputati, la valutazione dell'operatività dell'estinzione richiede verifica specifica della partecipazione di ciascuno alla riparazione e dell'eventuale rimborso tra concorrenti.
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