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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31010/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un assicurato aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro confidando di aver maturato il requisito contributivo per il pensionamento. Tale affidamento sarebbe derivato dall’accoglimento, da parte dell’INPS, di una domanda di riscatto presentata mediante costituzione di rendita vitalizia; successivamente, però, l’istituto aveva annullato in autotutela tale accoglimento ritenendo insussistenti ab origine i presupposti. In primo grado era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per affidamento incolpevole; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la domanda di riscatto non equivalesse a una richiesta di certificazione complessiva della posizione contributiva e che la relativa comunicazione di accoglimento non potesse essere intesa come attestazione del raggiungimento del requisito contributivo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte attribuito alla certificazione/accoglimento INPS una portata limitata, non comprensiva dell’estratto conto contributivo, con conseguente esclusione dell’affidamento tutelabile; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella condotta dell’INPS asseritamente non conforme all’art. 1175 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e un diverso coordinamento dei dati di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante, richiamando il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione adeguata, comprensibile e logicamente coerente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo dovuto per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    La condotta della parte resistente era stata dedotta come non conforme ai doveri di correttezza; la Corte, però, non ha esaminato nel merito tale profilo perché ha ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sollecitava una rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come ricorso per cassazione, ma la Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del merito e, quanto al vizio di motivazione, è limitato al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di nuovo giudizio sul merito della controversia.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • Non integra vizio di motivazione la semplice insoddisfazione della parte rispetto all’esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata ricostruisca in modo compiuto e coerente i fatti decisivi.
  • La domanda di risarcimento per affidamento incolpevole richiede che la condotta della controparte sia idonea, in concreto, a ingenerare un affidamento ragionevole e tutelabile; tuttavia, in cassazione, tale accertamento non può essere riesaminato se la censura mira solo a contestare la lettura dei fatti operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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