Cassazione Penale, Sentenza n. 44355/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con censure principali: (1) contestazione della qualificazione e delle motivazioni circa l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), denunciando l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni di coimputati/collaboratori senza riscontri autonomi, l'asserita mancata prova di ritualità, collegamenti con la casa-madre in Nigeria, e della forza intimidatrice esterna; (2) per il capo 29 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) dedotta mancata riqualificazione come fatto di lieve entità con riguardo a cessioni di quantità minime; (3) per Ojhe dedotta mancanza di prova di un ruolo attivo nel gruppo; (4) per Okosun dedotto vizio di motivazione nel ritenere l'imputato organizzatore sulla base di un numero esiguo di contatti/intercettazioni e contenuti non inequivoci; (5) per Osayande dedotto vizio nella determinazione della pena rispetto alla personalità dell'imputata (adeguamento della pena).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato quanto deciso in appello: per Ojhe Monday confermate le condanne per il capo 1 (art. 416-bis c.p.) e il capo 29 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990); per Okafor Chuks ridotte alcune pene, dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela relativo al capo 9 e confermate le restanti condanne (tra cui partecipazione all'associazione e reati violenti); per Okosun Odianosen Collins confermato l'impianto sanzionatorio con riqualificazione ex art. 416-bis comma 1 e confermate le condanne per i capi indicati nel procedimento n. 8693/21; per Osayande Aisha confermata la condanna in linea con la proposta concordata in appello (pena finale corrispondente a 3 anni e 2 mesi come concordato). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'appello in ordine alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso, alla forza di intimidazione del gruppo e al ruolo degli imputati, richiamando ampie risultanze istruttorie (intercettazioni, dichiarazioni, episodi di violenza e possesso di rilevanti quantità di stupefacenti). Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata interpretata in senso estensivo: l'associazione di tipo mafioso può essere di matrice straniera e non richiede il controllo geografico assoluto del territorio, ma il controllo/assoggettamento di una comunità; è sufficiente prova di fama criminale, capacità intimidatoria e assoggettamento omertoso anche se circoscritti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La Corte ha ritenuto che, benché le singole cessioni fossero generalmente modiche, la presenza di ingenti quantitativi nella disponibilità degli associati esclude la natura di "lieve entità" per il reato contestato
artt. 81, 110 cod. pen.
Richiamati come norme relative alla concorso di persone e al concorso di reati nella determinazione delle imputazioni e della responsabilità penale
artt. 582, 583, 585, 629 cod. pen.
Norme sui delitti contro la persona (rapina, lesioni, ecc.) valorizzate per dimostrare la violenza e l'intimidazione esercitata dal gruppo
art. 114 cod. pen.
Riconosciuta come circostanza attenuante per l'imputata Osayande, nella valutazione del trattamento sanzionatorio
legge 20 febbraio 1958 n. 75 (artt. 3 n. 8 e 4 n. 7)
Richiamata in relazione a specifici capi di imputazione (per Osayande) nell'ambito della riunione di più illeciti sotto il vincolo della continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La qualificazione di "associazione di tipo mafioso" non richiede il controllo totale di un'area geografica: è sufficiente il controllo/assoggettamento di una comunità o ambito sociale, dimostrabile mediante fama criminale, riti, struttura gerarchica e episodi di violenza/intimidazione
- Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori possono essere utilizzate se sono corroborate da riscontri concreti (intercettazioni, episodi violenti, possesso di stupefacenti), e la loro autonomia e valenza individuale deve essere valutata nel contesto dalle corti di merito; censure generiche in Cassazione sono spesso ritenute inammissibili
- La presenza di singole cessioni di modesta entità non esclude la rilevanza penale aggravata quando emergano prove che gli associati detenevano complessivamente rilevanti quantitativi o svolgevano attività organizzata di spaccio
- Chi rinuncia ai motivi di appello (accordo/concordato) non può poi sollevare in Cassazione questioni relative ai motivi rinunciati: la rinuncia concordata vincola le parti su quelle questioni
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi specificamente e puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione sono normalmente dichiarate inammissibili
- La forza intimidatrice dell'associazione può essere dimostrata anche mediante episodi circoscritti ma significativi che determinano omertà o assoggettamento nella collettività di riferimento; non è necessario che la percezione sia generalizzata sull'intero territorio
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