Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 913/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 6077/RU del 30.01.24, di diniego dell''istanza di rinnovo dell''autorizzazione biennale a mezzo patentino per la vendita di tabacchi lavorati e provvedimenti connessi;

Giustizia amministrativa202400604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo biennale dell'autorizzazione a mezzo patentino per la vendita di tabacchi lavorati, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del rinnovo del patentino, deducendo che l'amministrazione aveva erroneamente valorizzato l'esistenza di pendenze fiscali non dichiarate, senza considerare la successiva richiesta e concessione della rateizzazione delle cartelle, intervenuta prima della scadenza del termine previsto dal d.m. 38/2013. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 7 e 9 del d.m. 38/2013, degli artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e 94 ss. del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. 38/2013 e dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, nonché violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta nel contraddittorio procedimentale. La ricorrente ha inoltre invocato la buona fede e il legittimo affidamento, sostenendo di non essere stata a conoscenza delle ulteriori cartelle al momento della domanda, e, in via subordinata, ha chiesto la disapplicazione o l'annullamento parziale del d.m. 38/2013 per asserita incompatibilità con la normativa primaria.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla sussistenza del requisito fiscale, alla rilevanza della rateizzazione, alla dichiarazione non veritiera, alla valutazione delle osservazioni procedimentali o alla legittimità del d.m. 38/2013. Ha rilevato che la società ricorrente aveva dichiarato espressamente in udienza di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sopravvenuta inutilità della pronuncia impediva una decisione di merito. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, riservata ai casi di integrale soddisfazione della pretesa. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'operato successivo dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente con riguardo all'omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte nel preavviso di rigetto, ma il giudice non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 7, comma 3, d.m. 38/2013

    La disposizione è stata invocata con riferimento alla valutazione dei debiti fiscali definitivamente accertati quale requisito per il rinnovo del patentino; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 9, comma 1, d.m. 38/2013

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della regolarizzazione fiscale intervenuta entro il termine previsto; il giudice non ha deciso la relativa questione.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e preclude l'esame del merito delle censure.
  • Il sopravvenuto difetto di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta; non è necessario che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse hanno presupposti diversi: la prima richiede l'integrale soddisfazione della pretesa, mentre la seconda ricorre quando viene meno l'utilità della decisione senza piena soddisfazione della domanda.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, essa abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.