Sentenza del 21/06/2017 n. 4294 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Detrazioni spese di riqualificazione energetica e per ristrutturazioni edilizie - Limitazioni normative di tipo oggettivo e soggettivo ai fini della detrazione - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle detrazioni IRPEF previste per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e per ristrutturazioni edilizie. L'Amministrazione sosteneva, in particolare, che le agevolazioni potessero essere limitate in ragione del soggetto che aveva sostenuto la spesa, della natura dell'edificio o del fatto che gli immobili fossero concessi in locazione a terzi.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le detrazioni spettano, se le spese sono adeguatamente documentate, senza limitazioni soggettive, quindi anche a persone giuridiche oltre che a persone fisiche, e senza limitazioni oggettive diverse dall'esistenza dell'edificio. Il beneficio non viene escluso dal fatto che gli immobili siano locati a terzi, poiché la finalità della disciplina è favorire il risparmio energetico nell'interesse generale della collettività.
Norme richiamate
Normativa sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Le detrazioni spettano per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
La disciplina è stata interpretata nel senso che il beneficio non è soggetto a limitazioni basate sulla natura del contribuente o sull'utilizzo dell'immobile, purché l'edificio sia già esistente e le spese risultino idoneamente documentate.
Normativa sulle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
Le detrazioni spettano per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La detrazione può essere riconosciuta senza una preclusione generale derivante dal fatto che l'immobile sia locato a terzi, sempre nel rispetto dei requisiti documentali e sostanziali previsti dalla normativa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazione, in linea generale, non possono essere escluse soltanto perché il contribuente è una persona giuridica o perché l'immobile è destinato alla locazione.
- Il requisito oggettivo centrale è che l'intervento riguardi un edificio esistente e rientri tra quelli agevolabili; non è sufficiente, però, la mera esecuzione di lavori non contemplati dalla disciplina.
- La corretta e completa documentazione delle spese, dei pagamenti e degli interventi è essenziale per ottenere la detrazione.
- La finalità di risparmio energetico e di interesse collettivo può orientare l'interpretazione della normativa verso il riconoscimento del beneficio, ma non elimina gli eventuali requisiti tecnici, procedurali e temporali previsti dalla legge.
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