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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro n. 143/2025 pubblicata il 24 giugno 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, con cui è stato riconosciuto, in favore dell’istante, il diritto di ottenere la liquidazione dell’indennità per ferie non godute;

Giustizia amministrativa202500775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'indennità per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, ritualmente notificata in forma esecutiva, divenuta definitiva e attestata come passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennità per ferie non godute, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Le Amministrazioni si sono costituite solo formalmente e non hanno contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione del titolo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato alle Amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per eseguire l'incarico e adottare gli atti necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile poiché, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda di esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione quando siano decorsi, dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito nei confronti della pubblica amministrazione non sia stata eseguita e l'Amministrazione non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dallo stesso provvedimento un Commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato prima della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, anche se la sua costituzione sia meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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