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Sentenza

Sentenza n. 698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione II), 13 aprile 2023, n. 842, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato la declaratoria di inefficacia di una Scia alternativa al permesso di costruire, l'inammissibilità di una Scia in variante e l'ordinanza di demolizione delle opere realizzate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso del proprietario contro: la dichiarazione di inefficacia della Scia alternativa al permesso di costruire presentata per la realizzazione di un soppalco e la diversa distribuzione degli spazi interni; la successiva dichiarazione di inammissibilità della Scia in variante; e l'ordinanza di demolizione relativa sia alle opere oggetto delle Scia sia a ulteriori interventi eseguiti senza titolo. I primi motivi d'appello sostenevano che il soppalco, comportando incremento di superficie utile e carico urbanistico, fosse soggetto a permesso di costruire e che la Scia fosse quindi inefficace ab origine, senza necessità di autotutela. Il Comune deduceva inoltre la violazione delle altezze minime igienico-sanitarie, l'impossibilità di sanare gli abusi mediante la Scia in variante, la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della variante e la correttezza dell'ordine di demolizione anche per le ulteriori opere abusive accertate nel sopralluogo, consistenti nel solaio, nella divisione del soppalco in camere e nella realizzazione di bagno e ripostiglio. Venivano altresì dedotti vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione della disciplina edilizia e violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello solo in parte. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sull'assunto che l'intervento richiedesse necessariamente un permesso di costruire: pur qualificando i lavori come ristrutturazione edilizia pesante, ha rilevato che era stata presentata una Scia alternativa al permesso di costruire, o super-Scia, idonea a ricomprendere tali interventi ai sensi degli artt. 23 e 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380/2001. Il regime della super-Scia è stato ritenuto analogo a quello della Scia quanto alla consumazione dei poteri inibitori, conformativi e ripristinatori dopo il decorso di trenta giorni. Pertanto, la Scia presentata l'11 febbraio 2021 si era consolidata il 13 marzo 2021 e la dichiarazione di inefficacia del 27 dicembre 2022 era illegittima, poiché adottata senza rispettare i presupposti dell'autotutela, senza motivare sulla prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino rispetto all'interesse privato alla conservazione delle opere e senza rispettare il termine ragionevole. È stato conseguentemente confermato l'annullamento della dichiarazione di inammissibilità della Scia in variante, adottata sul presupposto dell'inefficacia del primo titolo. È stato assorbito il motivo relativo all'art. 10-bis della l. 241/1990, poiché l'accertamento dei vizi sostanziali rendeva comunque inutili le censure procedimentali. L'appello è stato invece accolto quanto alle ulteriori opere accertate con verbale del 29 ottobre 2021, non coperte dalle Scia e rimaste prive di titolo: per tali opere, l'ordine di ripristino è stato ritenuto doveroso. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente all'estensione dell'annullamento dell'ordinanza di demolizione, che non riguarda il solaio, la divisione del soppalco in due camere e la realizzazione del bagno e del ripostiglio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La Scia, una volta decorso il termine previsto per l'esercizio dei poteri inibitori, si consolida e l'amministrazione può intervenire successivamente solo ricorrendo ai presupposti dell'autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'intervento successivo dell'amministrazione sulla Scia consolidata richiede la sussistenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, inclusa la motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, sulla sua prevalenza rispetto all'interesse privato e sul rispetto del termine ragionevole.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La Scia alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per gli interventi di ristrutturazione edilizia richiamati dall'art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico dell'edilizia.

  • art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001

    Le opere di ristrutturazione edilizia pesante possono essere realizzate mediante la Scia alternativa al permesso di costruire, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina edilizia.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001

    I poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi restano esercitabili per le opere ulteriori non coperte da un titolo edilizio efficace e comportano il ripristino dello stato legittimo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione relativa al preavviso di rigetto può essere assorbita quando siano già stati accertati vizi sostanziali degli atti impugnati, tali da imporne comunque l'annullamento.

Massime di principio

  • La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia pesante, soggetta in astratto al permesso di costruire, non rende inefficace la segnalazione quando il privato abbia presentato una Scia alternativa al permesso di costruire prevista dall'art. 23 del d.P.R. 380/2001.
  • La Scia alternativa al permesso di costruire, decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri amministrativi, si consolida secondo una disciplina analoga a quella della Scia ordinaria quanto ai poteri inibitori, conformativi e ripristinatori dell'amministrazione.
  • Dopo il consolidamento della Scia alternativa al permesso di costruire, l'amministrazione può intervenire sulle opere solo in presenza dei presupposti dell'autotutela, motivando sull'interesse pubblico alla rimozione, sulla sua prevalenza rispetto all'interesse del privato alla conservazione delle opere e sul rispetto del termine ragionevole.
  • L'annullamento della dichiarazione di inefficacia della Scia comporta l'illegittimità derivata del provvedimento che dichiari inammissibile una successiva Scia in variante quando quest'ultimo sia fondato esclusivamente sull'asserita inefficacia del titolo originario.
  • Il consolidamento di una Scia copre soltanto le opere effettivamente comprese nella segnalazione e non impedisce l'adozione dell'ordine di ripristino per ulteriori interventi abusivi, privi di titolo e distinti da quelli oggetto della Scia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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