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Ordinanza

Ordinanza n. 2422/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito della prova orale (lezione simulata) della Classe di Concorso AB24 (Inglese) - Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisizione di 60 CFU - sostenuta in data 26.01.2026, nonché della griglia di valutazione della prova orale con la quale è stato attribuito il punteggio di 3/10 comportante il mancato superamento della prova, ricevuta in data 20.02.2026 a seguito di istanza di accesso agli atti del 28.01.2026, - nonché del rigetto dell'istanza di riesame per procedere ad un ulteriore appello straordinario emessa dal Collegio didattico-scientifico (CAFIS) - organo deliberante del TLC - assunta nella seduta del 20 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i criteri di valutazione adottati dalla Commissione e i relativi verbali di nomina.

Giustizia amministrativa202603741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della prova orale, con attribuzione del punteggio di 3/10, relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso AB24, nonché rigetto dell'istanza di riesame e richiesta di ulteriore prova suppletiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova orale consistente in una lezione simulata, sostenuta nell'ambito del percorso di formazione iniziale dei docenti per l'acquisizione di 60 CFU, contestando vizi di motivazione e irregolarità nelle modalità di svolgimento della prova. Ha inoltre censurato la griglia di valutazione, i criteri adottati dalla commissione, i verbali di nomina e il rigetto dell'istanza di riesame diretta a ottenere un ulteriore appello straordinario. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il voto numerico sia, secondo giurisprudenza consolidata, sufficiente a esprimere la valutazione della prova, in quanto sintetizza il giudizio collocandolo all'interno di una scala parametrica. Ha rilevato inoltre che i criteri di valutazione risultavano predeterminati mediante apposite griglie e che i giudizi sulle prove apparivano coerenti con tali criteri. La valutazione tecnico-discrezionale della commissione non manifestava macroscopici errori logici o formali, né irrazionalità o arbitrarietà. Le censure sulle modalità di svolgimento della prova non risultavano aver alterato la par condicio tra i concorrenti. Quanto al periculum, il pregiudizio non era stato dedotto in modo specifico e non appariva grave o irreparabile, anche perché alla ricorrente era stata offerta la possibilità di sostenere una prova orale suppletiva, il percorso poteva essere eventualmente ripetuto e il mancato superamento non impediva in assoluto l'accesso a incarichi lavorativi. L'interesse della ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla formazione e professionalità del personale docente. È stata comunque riconosciuta la possibilità di adottare, in caso di esito favorevole nel merito, prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base normativa per la valutazione della domanda di sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il voto numerico attribuito a una prova concorsuale o selettiva è sufficiente a esprimere la valutazione della commissione quando si colloca all'interno di una scala parametrica e non emergono specifiche esigenze di motivazione ulteriore.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni esaminatrici non può sostituire il giudizio della commissione e può condurre all'annullamento soltanto in presenza di macroscopici errori logici o formali, irrazionalità o arbitrarietà manifeste.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione mediante apposite griglie, accompagnata da giudizi coerenti con tali criteri, esclude, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza di un vizio di motivazione della valutazione della prova.
  • Le irregolarità nelle modalità di svolgimento di una prova selettiva rilevano cautelarmente solo se risultano concretamente idonee ad alterare la par condicio tra i concorrenti.
  • Il periculum in mora cautelare richiede la deduzione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato, di regola, quando il percorso formativo può essere ripetuto, il mancato superamento non preclude in assoluto l'accesso al lavoro e sono ipotizzabili misure ripristinatorie in caso di accoglimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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