Sentenza n. 4581/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115504) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HOSEN SAJIB in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. ZARA ANTIMO, (ID PRATICA: CE0308457325), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta, notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dal nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottato per decorso del termine semestrale senza ingresso del lavoratore
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh, poi trasmesso alla competente rappresentanza diplomatica italiana, presso la quale il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto. Dopo il rilascio del nulla osta era entrato in vigore il d.l. n. 145/2024, che aveva sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, nonché i procedimenti di rilascio dei visti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione dell’esito positivo delle verifiche. La Prefettura aveva nondimeno dichiarato la decadenza del nulla osta per il decorso del termine di sei mesi previsto dalla disciplina generale, senza considerare la sospensione legale. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di buona fede, buon andamento e ragionevolezza; violazione della disciplina speciale sopravvenuta, poiché il mancato rilascio del visto non era imputabile al datore di lavoro o al lavoratore, ma all’inerzia consolare, alla sospensione ex lege e al mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che l’applicazione generale della regola secondo cui il nulla osta è valido sei mesi e perde efficacia in mancanza dell’ingresso del lavoratore dovesse essere coordinata con la disciplina speciale dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto non era stato rilasciato il visto e non risultava comunicata la conferma espressa delle verifiche dello Sportello unico, operava la sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di rilascio del visto. Secondo il giudice, tale sospensione comportava anche la sospensione del decorso del termine semestrale di validità del nulla osta. La Prefettura non poteva quindi dichiarare automaticamente la decadenza senza considerare che il termine era rimasto sospeso per effetto della norma sopravvenuta. Il mancato ingresso non era imputabile al ricorrente o al lavoratore e non poteva produrre l’effetto decadenziale mentre l’adempimento richiesto era legalmente inesigibile. Le censure relative all’omesso preavviso di rigetto e agli ulteriori vizi procedimentali sono risultate assorbite o comunque non decisive rispetto alla fondatezza della censura sostanziale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri; il termine di validità semestrale è richiamato dal giudice in relazione al comma 5.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede, secondo l’interpretazione generale richiamata dalla Prefettura, la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; tale disciplina deve essere coordinata con la successiva sospensione legale.
art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce una sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di rilascio dei visti per lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio, tra cui il Bangladesh fino al 31 dicembre 2025, subordinando la prosecuzione alla conferma espressa dello Sportello unico.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza decide la controversia sulla base della violazione sostanziale della disciplina sulla sospensione legale.
Massime di principio
- La sospensione legale dell’efficacia di un nulla osta e del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del visto sospende anche il decorso dei termini collegati all’efficacia o all’utilizzabilità del titolo, compreso il termine semestrale di validità del nulla osta al lavoro.
- La decadenza per mancato utilizzo di un titolo autorizzatorio non può essere dichiarata durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è congelata per legge, perché il comportamento richiesto al titolare diviene legalmente inesigibile.
- La disciplina speciale sopravvenuta che sospende l’efficacia dei nulla osta per determinate categorie di lavoratori prevale, nella concreta applicazione, sulla disciplina generale relativa alla perdita di efficacia del nulla osta per decorso del termine.
- L’amministrazione non può imputare al datore di lavoro o al lavoratore il mancato perfezionamento dell’ingresso quando la procedura è stata tempestivamente attivata e la sua prosecuzione è impedita da una sospensione legale, dall’inerzia dell’ufficio consolare o dal mancato adempimento delle verifiche poste a carico dello Sportello unico.
- È illegittima la decadenza automatica adottata senza considerare una norma primaria sopravvenuta che abbia sospeso il termine di validità del titolo, poiché una simile decisione applica formalisticamente la disciplina generale e contrasta con ragionevolezza e buon andamento.
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