Sentenza n. 14983/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - della delibera di revoca delle agevolazioni adottata da Invitalia s.p.a. in relazione alla domanda n. RSUD0032922 - CUP C66I22003960008 - COR 9307158, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 0157321 del 18 maggio 2026 avente ad oggetto “RSUD0032922 - Comunicazione revoca con restituzione contributi”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali verbali ispettivi, relazioni interne e atti istruttori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di revoca delle agevolazioni con restituzione dei contributi concessi nell’ambito della misura “Resto al Sud”
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La beneficiaria ha impugnato la revoca delle agevolazioni concessa nell’ambito della misura “Resto al Sud”, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. La revoca era stata adottata ai sensi del punto 13.1, lett. a), della Circolare del 22 dicembre 2017, n. 33 e successive modifiche, in ragione di presunti inadempimenti successivi all’erogazione del finanziamento: mancato espletamento degli adempimenti amministrativi propedeutici all’esercizio dell’attività, tra cui la presentazione della SCIA al SUAP del Comune di Napoli e l’attivazione delle utenze elettriche e idriche, nonché mancata installazione delle attrezzature relative al Play Ground previste dal provvedimento di concessione. La documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata ritenuta insufficiente, poiché la SCIA non risultava protocollata dal SUAP né riferita all’indirizzo della sede operativa, non erano stati documentati l’allacciamento delle utenze e l’installazione delle attrezzature entro i termini previsti. In camera di consiglio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha avvisato le parti della possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. La controversia riguarda infatti la revoca di un’agevolazione già attribuita ed erogata, disposta non per una rivalutazione discrezionale dei presupposti originari del beneficio, ma per un inadempimento della beneficiaria rispetto alle obbligazioni assunte in relazione al finanziamento. Dopo l’erogazione del contributo, le posizioni delle parti in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni correlate all’agevolazione hanno natura di diritti soggettivi e obblighi corrispondenti; ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123
Costituisce la base normativa della misura agevolativa “Resto al Sud” oggetto della controversia.
punto 13.1, lett. a), Circolare 22 dicembre 2017, n. 33 e ss.mm.ii.
È la disposizione richiamata dall’amministrazione per fondare la revoca dell’agevolazione in ragione degli inadempimenti contestati alla beneficiaria.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti circa il possibile difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando la revoca di un’agevolazione già attribuita ed erogata è motivata dall’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte in relazione al finanziamento, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Una volta erogato il contributo, le posizioni delle parti riguardanti la corretta esecuzione delle prestazioni correlate al finanziamento hanno consistenza di diritti soggettivi e obblighi corrispondenti, non di interessi legittimi.
- La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, per le controversie concernenti la fase pubblicistica di attribuzione del beneficio, mentre la successiva revoca fondata su un inadempimento contrattuale del beneficiario ricade nella giurisdizione ordinaria.
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