Cassazione Penale, Ordinanza n. 33501/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione delle questioni dedotte. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto alla valutazione sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo, con cui l'imputato contestava la decisione della Corte di appello di Bologna nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era affetta da assoluta genericità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non spiegava quali evidenti vizi logici o argomentativi rendessero illegittima la statuizione sulla recidiva. Il testo non consente di ricostruire il reato originariamente contestato, emergendo solo la questione del trattamento sanzionatorio aggravato per recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito ha specificamente motivato sulla sussistenza dei presupposti della recidiva, il ricorrente deve indicare in modo circostanziato gli effettivi vizi logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza automatica, l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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