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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-509/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2024. — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Girelli Alcool Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7, paragrafo 4 – Esigibilità delle accise – Immissione in consumo – Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo – Nozione di “caso fortuito” – Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro – Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato. — Causa C-509/22

Giurisprudenza europea62022CJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce, in materia di accise, che la perdita irrimediabile di alcole in regime sospensivo causata dall’inavvertenza di un dipendente non integra, di regola, caso fortuito né forza maggiore. Le nozioni di caso fortuito e forza maggiore sono autonome e devono essere interpretate restrittivamente, in modo uniforme nell’Unione. Una disciplina nazionale che estenda tali ipotesi alla colpa non grave non è compatibile con la direttiva 2008/118, salvo il diverso profilo delle perdite verificatesi nell’ambito di operazioni preventivamente autorizzate dalle autorità competenti, come la denaturazione dell’alcole.

Accise su prodotti in regime sospensivo: nozione di caso fortuito e rilevanza della colpa non grave nella perdita irrimediabile di alcole durante la denaturazione

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di "caso fortuito" coincida con quella di "forza maggiore" e richieda circostanze estranee, anormali e imprevedibili; se per configurarla rilevi la diligenza dell’operatore; se sia compatibile con il diritto UE una norma nazionale che equipari la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore; e se l’espressione "in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro" consenta agli Stati membri di introdurre in via generale una ulteriore categoria di esclusione dell’immissione in consumo.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE va interpretato nel senso che il "caso fortuito", come la "forza maggiore", presuppone circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutte le precauzioni del caso; pertanto, una perdita causata da una condotta negligente di un dipendente rientra nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato e non integra caso fortuito. La norma nazionale che equipara in via generale la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore è incompatibile con il diritto UE, perché l’elenco delle ipotesi di non immissione in consumo è tassativo e va interpretato restrittivamente. Resta però ferma la possibilità che una perdita avvenuta nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata sia considerata verificatasi "in seguito all’autorizzazione" delle autorità competenti, purché sia provata in modo soddisfacente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), direttiva 92/83/CEE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 204, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 206, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2913/92

Accise su prodotti in regime sospensivo: caso fortuito, forza maggiore e colpa non grave

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione (Italia) in una controversia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Girelli Alcool Srl. Oggetto del contendere è l’esigibilità dell’accisa su alcole etilico puro andato irrimediabilmente perduto durante un’operazione di denaturazione.

Fatti e procedimento principale

La Girelli gestiva un deposito autorizzato di alcole etilico e un impianto di denaturazione. Durante operazioni di carico del serbatoio, una valvola lasciata aperta da un dipendente causò la fuoriuscita del prodotto; una parte fu recuperata, il resto andò perduto. La società chiese l’abbuono dell’accisa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1995, sostenendo che il prodotto non fosse stato immesso in consumo e che la perdita fosse dovuta a caso fortuito o, quantomeno, a colpa non grave. L’amministrazione finanziaria respinse la domanda e notificò avviso di pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2008/118/CE, in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, sull’esigibilità dell’accisa al momento dell’immissione in consumo;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, che definisce l’immissione in consumo;
  • l’articolo 7, paragrafo 4, che esclude l’immissione in consumo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile dovuta a causa inerente alla natura del prodotto, caso fortuito, forza maggiore o autorizzazione delle autorità competenti;
  • l’articolo 7, paragrafo 5, che rimette agli Stati membri norme e condizioni per la definizione delle perdite di cui al paragrafo 4. Sono inoltre richiamati la direttiva 92/83/CEE, articolo 27, paragrafo 1, lettera a), sull’esenzione dell’alcole completamente denaturato, e la direttiva 92/12/CEE, articolo 14, paragrafo 1, nonché gli articoli 204 e 206 del codice doganale, utilizzati in via analogica per l’interpretazione delle nozioni di caso fortuito e forza maggiore.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sintesi:

  • se il caso fortuito debba essere inteso come la forza maggiore, cioè come evento esterno, anomalo e imprevedibile, inevitabile nonostante tutte le precauzioni;
  • se per riconoscere il caso fortuito rilevi la diligenza dell’operatore;
  • se una norma nazionale che equipara la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore sia compatibile con l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118;
  • se la formula "in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro" consenta agli Stati membri di introdurre una categoria generale ulteriore, come la colpa lieve.

Ricevibilità

La Corte respinge implicitamente i dubbi di irrilevanza sollevati dalla Girelli: spetta al giudice nazionale valutare la necessità della questione pregiudiziale e la Corte interviene salvo casi manifesti di irrilevanza o ipoteticità. Qui la domanda verteva direttamente sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, e sulla qualificazione della perdita irrimediabile ai fini dell’immissione in consumo.

Ragionamento della Corte: nozione di caso fortuito

La Corte afferma che le nozioni di caso fortuito e forza maggiore sono autonome nel diritto dell’Unione e devono essere interpretate uniformemente. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la forza maggiore implica circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate malgrado tutte le precauzioni del caso.

La stessa impostazione vale per il caso fortuito nel contesto delle accise, anche per ragioni sistematiche: l’articolo 7, paragrafo 4, costituisce una deroga alla regola generale di esigibilità dell’accisa sui prodotti distrutti o perduti e va quindi interpretato restrittivamente. In tale quadro, il caso fortuito richiede sia un elemento oggettivo, sia un elemento soggettivo legato alla diligenza normalmente esigibile dall’operatore.

Applicazione al caso concreto

La perdita causata da una valvola lasciata aperta da un dipendente non è considerata circostanza estranea all’operatore. Poiché il fatto rientra nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato e deriva da una violazione del dovere di diligenza normalmente richiesto, mancano i presupposti del caso fortuito. La Corte osserva espressamente che una perdita simile, in un’attività di denaturazione dell’alcole, non può essere qualificata come evento anormale ed estraneo.

Norme nazionali e colpa non grave

La Corte dichiara incompatibile con la direttiva 2008/118 una disposizione nazionale che, in via generale, equipari i fatti imputabili a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. L’elenco dell’articolo 7, paragrafo 4, è tassativo e non consente agli Stati membri di aggiungere ulteriori ipotesi generali di non esigibilità dell’accisa.

Tuttavia, la Corte introduce un’importante precisazione: se la perdita o distruzione si verifica nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità competenti, essa può rientrare nella formula "in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro". In tal caso, purché la perdita sia comprovata in modo soddisfacente, non si ha immissione in consumo. La Corte collega tale conclusione anche all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83, da cui risulta che l’alcole denaturato è in linea di principio esente da accisa.

Decisione

La Corte risponde che:

  • il caso fortuito, al pari della forza maggiore, richiede eventi estranei, anormali e imprevedibili, inevitabili nonostante tutte le precauzioni;
  • per riconoscerlo, l’operatore deve aver agito con la diligenza normalmente richiesta;
  • una norma nazionale che equipari sempre la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore è contraria al diritto UE;
  • resta possibile considerare non avvenuta l’immissione in consumo quando la perdita si verifica nell’ambito di un’operazione di denaturazione autorizzata, se adeguatamente provata.

Principio pratico per gli operatori

Per i depositari autorizzati e gli operatori del settore alcolico, la sentenza conferma che l’esenzione dall’accisa per perdita irrimediabile è eccezionale e non copre, di regola, gli errori del personale. Solo eventi realmente esterni e inevitabili, oppure perdite insorte nell’ambito di operazioni specificamente autorizzate, possono escludere l’esigibilità dell’accisa.

Come è indicizzato

Materieaccisealcole e bevande alcolicheregime sospensivodenaturazione dell’alcoleinterpretazione del diritto dell’unione

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