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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-716/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024. — EP contro Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135. — Causa C-716/22

Giurisprudenza europea62022CJ0716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da un rinvio pregiudiziale francese, ha confermato che la perdita della cittadinanza dell’Unione per i cittadini del Regno Unito conseguente alla Brexit comporta anche la perdita del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee nello Stato membro di residenza. Ha inoltre escluso che la decisione 2020/135, che approva l’accordo di recesso, sia invalida per mancata previsione di una tutela specifica di tali diritti. Le circostanze personali della ricorrente, inclusa la regola britannica dei 15 anni, sono state ritenute irrilevanti ai fini del diritto dell’Unione.

Brexit e diritto di voto alle europee: i cittadini del Regno Unito residenti in uno Stato membro perdono, dal 1 febbraio 2020, il diritto di voto ed elettorato passivo alle elezioni del Parlamento europeo nel Paese di residenza; valida la decisione 2020/135 di conclusione dell’accordo di recesso.

La questione giuridica

In sostanza, il giudice del rinvio chiedeva: 1) se la decisione (UE) 2020/135 fosse invalida perché l’accordo di recesso non avrebbe tutelato il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee dei cittadini del Regno Unito che avevano esercitato la libertà di circolazione e soggiorno in uno Stato membro; 2) se l’accordo di recesso, letto alla luce della Carta, dovesse essere interpretato nel senso di conservare per tali cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

Principio di diritto

La Corte afferma che, dal recesso del Regno Unito dall’Unione il 1 febbraio 2020, i suoi cittadini che avevano soggiornato in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non sono più cittadini dell’Unione e non possono invocare, né in base ai trattati né alla Carta né all’accordo di recesso, un diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. Neppure la decisione 2020/135 è invalida, poiché l’Unione non era tenuta a negoziare o imporre in tale accordo una tutela unilaterale di tali diritti per cittadini di un ex Stato membro divenuto Stato terzo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 22 TFUE
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 6, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
  • Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (atto elettorale)

Brexit e diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini del Regno Unito residenti in uno Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal judiciaire d’Auch relativo alla cancellazione dalle liste elettorali in Francia di una cittadina del Regno Unito residente nel territorio francese dal 1984. La questione centrale è se, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, tali cittadini conservino il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza e se, in caso contrario, la decisione 2020/135 che approva l’accordo di recesso sia invalida.

Fatti e procedimento principale

EP, cittadina britannica residente in Francia, è stata cancellata dalle liste elettorali francesi con effetto dal 1 febbraio 2020, data di entrata in vigore del recesso del Regno Unito. La sua domanda di reiscrizione nella lista elettorale complementare riservata ai cittadini non francesi dell’Unione è stata respinta dal sindaco del comune di Thoux. EP ha impugnato il diniego dinanzi al giudice del rinvio, che aveva già adito la Corte nella causa Préfet du Gers I e ha poi chiesto una nuova pronuncia per chiarire, in particolare, la situazione relativa alle elezioni del Parlamento europeo.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la decisione (UE) 2020/135 fosse invalida perché l’accordo di recesso non prevede il mantenimento del diritto di voto alle europee per i cittadini britannici residenti in uno Stato membro;
  • se l’accordo di recesso, letto alla luce della Carta, dovesse essere interpretato nel senso di conservare tale diritto per gli ex cittadini dell’Unione che avevano esercitato la libera circolazione e il soggiorno nel territorio dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 9, 20, 22 e 50 TUE/TFUE;
  • l’articolo 18 TFUE;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, TUE;
  • gli articoli 39 e 52 della Carta;
  • l’accordo di recesso e, in particolare, le disposizioni sul periodo di transizione (articoli 126 e 127) e sull’ambito soggettivo della parte seconda;
  • la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio;
  • l’atto elettorale del 1976.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte parte dal dato decisivo che EP, dopo il recesso, non è più cittadina di uno Stato membro e quindi non è più cittadina dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 TUE e dell’articolo 20 TFUE. Richiamando la sentenza Préfet du Gers I, ribadisce che la perdita dello status di cittadino dell’Unione è conseguenza automatica del recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Da ciò discende che i cittadini del Regno Unito non beneficiano più del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. La Corte sottolinea inoltre che:

  • l’accordo di recesso non contiene alcuna disposizione che riconosca espressamente tale diritto ai cittadini britannici residenti nell’Unione;
  • l’articolo 1 dell’atto elettorale non può fondare autonomamente un diritto di voto per chi non sia cittadino dell’Unione;
  • l’articolo 12 dell’accordo di recesso sulla non discriminazione riguarda solo la parte seconda dell’accordo e, dunque, non copre il diritto di voto alle europee;
  • l’articolo 39 della Carta non è applicabile ai cittadini del Regno Unito dopo il recesso;
  • gli articoli 1, 7, 11 e 41 della Carta non possono essere invocati per ottenere un risultato contrario al tenore degli articoli 20, 22 TFUE e 39 della Carta.

La Corte distingue anche la sentenza Spagna/Regno Unito, chiarendo che quella giurisprudenza riguardava la facoltà degli Stati membri di estendere il voto a persone non cittadine dell’Unione, e non l’obbligo di concederlo a ex cittadini dell’Unione divenuti cittadini di uno Stato terzo.

Ragionamento della Corte sulla prima questione: validità della decisione 2020/135

Quanto alla validità della decisione 2020/135, la Corte esclude qualsiasi invalidità. Poiché l’accordo di recesso non poteva essere interpretato come fonte di un diritto di voto alle europee per i cittadini britannici residenti negli Stati membri, il Consiglio non ha violato né la Carta né il principio di proporzionalità approvando tale accordo.

La Corte aggiunge che le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella conduzione delle relazioni esterne e possono concludere accordi fondati sulla reciprocità e sui vantaggi reciproci. Non era quindi tenuta a imporre, in via unilaterale, il riconoscimento del diritto di voto alle europee per cittadini di un paese terzo.

La circostanza che il diritto britannico privi alcuni cittadini, come EP, del voto per effetto della cosiddetta regola dei 15 anni è stata ritenuta irrilevante, perché deriva da una scelta normativa del Regno Unito, ormai Stato terzo, e non dal diritto dell’Unione.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’accordo di recesso, letto alla luce della Carta, deve essere interpretato nel senso che, dal 1 febbraio 2020, i cittadini del Regno Unito che avevano esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
  • dall’esame della prima questione non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135.

Principio affermato

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è riservato ai cittadini dell’Unione; dopo il recesso del Regno Unito, i suoi cittadini residenti in uno Stato membro non possono più invocarlo, né sulla base dell’accordo di recesso né della Carta, e la decisione 2020/135 che approva tale accordo non è viziata da invalidità.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell'unionebrexitelezioni del parlamento europeodiritti fondamentalidiritto elettorale europeo

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