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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-634/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2024. — Procedimento penale a carico di OT e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Valori e obiettivi dell’Unione europea – Articolo 2 TUE – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Giudice indipendente e imparziale – Riorganizzazione delle competenze giurisdizionali all’interno di uno Stato membro – Scioglimento di un organo giurisdizionale penale specializzato – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-634/22

Giurisprudenza europea62022CJ0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è stata investita da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Sofia relativo allo scioglimento del tribunale penale specializzato bulgaro e alla prosecuzione di un procedimento penale davanti ai giudici trasferiti. Pur richiamando i principi di indipendenza del giudice e di stato di diritto, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse dimostrato in modo sufficiente il nesso tra le questioni sollevate e la decisione da adottare nel procedimento principale. La domanda è stata quindi dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: il scioglimento di un tribunale penale specializzato bulgaro e la prosecuzione dei processi davanti ai giudici trasferiti non richiedono, nel caso concreto, l’interpretazione del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se gli articoli 2 TUE, 6, paragrafi 1 e 3, TUE, 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e con il principio del primato, ostino a una disciplina nazionale che sopprime un organo giurisdizionale penale specializzato, trasferisce i giudici ad altri organi e impone loro di proseguire i procedimenti pendenti e già iniziati, nonché quali effetti processuali ne derivino; in particolare, se la riorganizzazione comprometta l’indipendenza del giudice del rinvio e renda necessaria una verifica della sua astensione o della validità degli atti compiuti.

Principio di diritto

La Corte dichiara irricevibile il rinvio quando, pur riguardando una riorganizzazione della giurisdizione nazionale, il giudice remittente non espone in modo sufficientemente concreto perché la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione delle disposizioni dell’Unione invocate. Nel caso di specie, lo scioglimento del tribunale penale specializzato bulgaro è stato presentato come misura di buona amministrazione della giustizia e non come contestazione dell’indipendenza dei singoli giudici; inoltre, i magistrati trasferiti sono stati ritenuti idonei a proseguire i procedimenti già iniziati. Mancando un dubbio serio e una necessità oggettiva di interpretazione ai fini della decisione del processo principale, la domanda è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • articolo 267 TFUE
  • articolo 2 TUE
  • articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE
  • articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Scioglimento di un tribunale penale specializzato bulgaro e irricevibilità del rinvio pregiudiziale

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata a estorsioni. Il giudice nazionale chiedeva alla Corte di chiarire se la soppressione di un organo giurisdizionale penale specializzato, con trasferimento dei giudici e prosecuzione dei procedimenti già iniziati, fosse compatibile con i principi di indipendenza della magistratura, stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva.

Fatti e contesto normativo nazionale

Il legislatore bulgaro, con lo ZIDZSV, ha soppresso dal 28 luglio 2022 lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), la relativa Corte d’appello, nonché le procure specializzate. Le disposizioni transitorie prevedevano:

  • riassegnazione dei giudici agli altri organi giurisdizionali;
  • possibilità per i giudici di chiedere il reintegro nei precedenti uffici;
  • prosecuzione, davanti al Sofiyski gradski sad, dei procedimenti di primo grado già avviati con udienza preliminare;
  • distacco dei giudici non riassegnati per consentire la definizione delle cause pendenti.

Secondo la motivazione nazionale, la riforma mirava a rafforzare l’indipendenza del potere giudiziario e a difendere i diritti costituzionali dei cittadini, anche perché gli organi specializzati non avrebbero conseguito i risultati attesi e la loro struttura avrebbe sollevato dubbi sull’indipendenza.

Questioni poste alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se lo scioglimento del tribunale specializzato e la prosecuzione delle cause da parte degli stessi giudici trasferiti compromettessero l’indipendenza del giudice;
  • se norme nazionali del genere ostassero al diritto dell’Unione, considerato il completo smantellamento di un’autorità giudiziaria che era ritenuta indipendente;
  • quali atti processuali dovessero compiere i giudici interessati e quali effetti producessero le decisioni adottate nel procedimento pendente.

Valutazione della Corte sulla competenza e sulla ricevibilità

La Corte ha anzitutto ricordato che l’organizzazione della giustizia resta di competenza degli Stati membri, ma deve rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli connessi all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Quanto alla ricevibilità, la Corte ha ribadito che il rinvio pregiudiziale presuppone una necessità oggettiva di interpretazione del diritto dell’Unione per decidere la controversia principale. Tale necessità mancava nel caso concreto perché:

  • il giudice remittente non spiegava in modo sufficiente per quali ragioni esistesse un serio dubbio sulla propria indipendenza o imparzialità;
  • le parti del procedimento principale non avevano contestato l’imparzialità del giudice;
  • la riforma bulgara era stata giustificata come misura di buona amministrazione della giustizia, non come contestazione della correttezza o indipendenza dei singoli magistrati;
  • le norme nazionali facevano proseguire proprio i procedimenti già iniziati davanti alla stessa formazione giudicante, trasferita al tribunale di Sofia.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che il requisito dell’indipendenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ha una dimensione esterna e una interna: autonomia da pressioni esterne e imparzialità rispetto alle parti e all’oggetto della controversia. Ha inoltre ribadito che il trasferimento dei giudici senza consenso deve essere accompagnato da garanzie idonee a evitare interferenze che compromettano l’indipendenza, e che tali misure sono ammissibili se rispondono a motivi legittimi legati alla buona amministrazione della giustizia.

Nel caso di specie, il legislatore bulgaro aveva sciolto il tribunale specializzato per ragioni organizzative e di efficacia, senza rimettere in discussione l’indipendenza dei singoli giudici. Anzi, i giudici di tali organi erano stati considerati sufficientemente indipendenti e imparziali da poter continuare a trattare i procedimenti già avviati dinanzi al tribunale soppresso. Inoltre, il giudice del rinvio non aveva indicato elementi concreti dai quali desumere un dubbio serio sulla propria imparzialità.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che non era necessaria un’interpretazione delle disposizioni dell’Unione invocate ai fini della soluzione del procedimento principale. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile.

Principio ricavabile

Quando una riorganizzazione della giurisdizione nazionale è giustificata da esigenze di buona amministrazione della giustizia e non vengono forniti elementi concreti che facciano sorgere un dubbio serio sull’indipendenza o imparzialità del giudice del rinvio, il rinvio pregiudiziale è irricevibile se non emerge una necessità oggettiva di interpretazione del diritto dell’Unione per decidere la causa principale.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeindipendenza della magistraturaorganizzazione giudiziaria nazionalestato di dirittoprocesso penale

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