Corte di giustizia, Sentenza C-567/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2024. — Vasile Dumitrescu e a. contro Commissione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea. — Impugnazione – Funzione Pubblica – Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Nuove regole di calcolo – Funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell’Allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Principio della parità di trattamento. — Cause riunite C-567/22 P – C-570/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha accolto le impugnazioni dei funzionari contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato la riduzione/soppressione del pagamento forfettario delle spese di viaggio verso il luogo d’origine dopo la riforma del 2013. Ha ritenuto illegittimo il criterio di calcolo fondato sulla capitale dello Stato membro di cittadinanza per i funzionari con luogo d’origine extra UE, perché arbitrario e non collegato allo scopo della prestazione. In conseguenza, la Corte ha annullato le decisioni individuali che applicavano quel criterio e, per il caso C‑531/16, ha condannato la Commissione al pagamento della differenza dovuta con interessi.
Impugnazioni in materia di funzione pubblica UE sulla legittimità del nuovo criterio di calcolo del pagamento forfettario delle spese di viaggio verso il luogo d’origine per i funzionari con luogo d’origine extra UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, che per i funzionari con luogo d’origine fuori da UE/AELS/paesi e territori associati calcola il rimborso sulla base della distanza tra sede di servizio e capitale dello Stato membro di cittadinanza, violi il principio di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza; e, in via accessoria, se il Tribunale abbia errato nel trattare l’ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, nella motivazione e nella valutazione della proporzionalità.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento n. 1023/2013, è illegittimo nella parte in cui, per i funzionari il cui luogo d’origine è situato fuori dai territori degli Stati membri, dei paesi e territori dell’allegato II TFUE e dei territori AELS, sostituisce al luogo d’origine un criterio di calcolo fondato sulla capitale dello Stato membro di cittadinanza: tale criterio introduce una differenziazione arbitraria tra funzionari in situazione comparabile, priva di nesso con la finalità dell’agevolazione di mantenere il rapporto con il luogo degli interessi principali, e non può essere giustificata da sole considerazioni di bilancio, amministrative o di gestione delle risorse umane. La Corte annulla quindi le sentenze del Tribunale nella parte in cui hanno respinto i ricorsi e, statuendo definitivamente, annulla le decisioni individuali di fissazione del beneficio; nella causa C‑531/16 condanna inoltre la Commissione a corrispondere la differenza dovuta per il 2014 con interessi.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Pagamento forfettario delle spese di viaggio e criterio della cittadinanza
La pronuncia concerne quattro impugnazioni proposte da funzionari della Commissione europea e della Corte di giustizia contro sentenze del Tribunale che avevano respinto i loro ricorsi di annullamento. Il contenzioso riguarda l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, e in particolare il nuovo metodo di calcolo del pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine per i funzionari il cui luogo d’origine si trova fuori dall’Unione.
Fatti e procedimento
I ricorrenti erano funzionari con sede di servizio in uno Stato membro e luogo d’origine situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del TFUE e dei territori AELS. Dopo il 1° gennaio 2014, le istituzioni datrici di lavoro hanno applicato l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, che prevede, per tali casi, un calcolo basato sulla distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario è cittadino.
Secondo i ricorrenti, tale metodo ha determinato una forte riduzione del beneficio rispetto al regime precedente, fino alla soppressione del pagamento per alcuni di loro. Il Tribunale ha respinto i ricorsi; in alcune cause ha dichiarato irricevibili talune conclusioni o domande pecuniarie per carenza di motivi specifici o per difetto di competenza a impartire ingiunzioni all’amministrazione.
Questioni esaminate in appello
In appello, i ricorrenti hanno dedotto principalmente:
- violazione dell’articolo 45 TFUE per ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori;
- violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione in base alla cittadinanza;
- violazione della finalità dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto e del principio del funzionario di mantenere rapporti con il luogo dei propri interessi principali;
- violazione del principio di proporzionalità;
- errori di motivazione e di qualificazione giuridica da parte del Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, sia nella versione precedente sia in quella risultante dal regolamento n. 1023/2013;
- l’articolo 7 dell’allegato VII, relativo alla determinazione del luogo d’origine;
- l’articolo 45 TFUE;
- gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;
- i considerando 2, 12 e 24 del regolamento n. 1023/2013, relativi a efficienza, razionalizzazione e modernizzazione.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge preliminarmente alcune censure per irricevibilità, poiché non adeguatamente motivate negli atti di appello ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.
Sul merito, la Corte chiarisce anzitutto che il Tribunale non aveva omesso di esaminare l’argomento relativo all’ostacolo alla libera circolazione: esso lo aveva ritenuto sostanzialmente coincidente con la censura di discriminazione. La censura di difetto di motivazione viene quindi respinta.
La Corte si concentra poi sulla parità di trattamento. Ricorda che i funzionari e l’amministrazione sono vincolati da un rapporto statutario, non contrattuale, e che il legislatore può modificare i diritti statutari, purché rispetti i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta.
Secondo la Corte:
- tutti i funzionari aventi diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio si trovano in situazione comparabile rispetto alla finalità dell’articolo 8, cioè consentire il mantenimento dei legami familiari, sociali e culturali con il luogo d’origine;
- la differenza di trattamento introdotta tra funzionari con luogo d’origine fuori dall’Unione, a seconda della loro cittadinanza, è priva di nesso con tale obiettivo;
- il criterio della capitale dello Stato membro di cittadinanza è arbitrario perché il pagamento viene calcolato sulla base di una distanza che non corrisponde a quella tra sede di servizio e luogo d’origine reale;
- considerazioni di bilancio, amministrative o di gestione del personale, pur rilevanti nel contesto della riforma statutaria, non possono da sole giustificare una differenza di trattamento derivante dall’uso di un criterio privo di collegamento con la finalità della norma.
La Corte distingue questa causa dalla sentenza Álvarez y Bejarano, richiamata dalle parti, osservando che in quel precedente le categorie comparate non erano omogenee quanto alla situazione di partenza, mentre qui tutti i beneficiari della prestazione erano comparabili.
Dispositivo e conseguenze pratiche
La Corte annulla le sentenze del Tribunale nella parte in cui avevano respinto i ricorsi diretti contro le decisioni individuali di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto. Statuendo definitivamente, annulla anche le decisioni delle istituzioni che avevano fissato per la prima volta i diritti dei ricorrenti in materia di rimborso spese di viaggio.
Nella causa C‑531/16, la Corte condanna inoltre la Commissione a versare ai due ricorrenti la differenza tra quanto già percepito per il 2014 e l’importo risultante dall’applicazione del criterio corretto, con interessi moratori al tasso legale.
Regime delle spese
Le istituzioni soccombenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di primo grado sia in appello. Il Parlamento e il Consiglio, intervenuti in primo grado, sopportano ciascuno le proprie spese.
Principio affermato
Per i funzionari il cui luogo d’origine è fuori dell’Unione, dei territori e paesi associati e dell’AELS, il legislatore non può sostituire al luogo d’origine un criterio di calcolo fondato sulla cittadinanza e sulla capitale dello Stato membro di cittadinanza, poiché ciò introduce una disparità arbitraria e incompatibile con la parità di trattamento quando la finalità della prestazione è consentire il mantenimento dei rapporti con il luogo degli interessi principali.
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