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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-605/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2024. — Heureka Group a.s. contro Google LLC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva. — Causa C-605/21

Giurisprudenza europea62021CJ0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha esaminato una causa di risarcimento danni per abuso di posizione dominante legata alla decisione Commissione Google Shopping. Ha stabilito che un regime ceco di prescrizione triennale, interpretato nel senso di far decorrere il termine per ogni danno parziale prima della cessazione della violazione e senza sospensione durante l’indagine della Commissione, viola sia l’articolo 10 della direttiva 2014/104 sia l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività. Ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, la direttiva si applica ratione temporis perché la violazione non era ancora cessata alla scadenza del termine di recepimento.

Azione di risarcimento danni antitrust: incompatibilità con il diritto UE di un regime nazionale di prescrizione che fa decorrere il termine prima della cessazione dell’infrazione e senza sospensione durante l’indagine della Commissione.

La questione giuridica

Se l’articolo 10 della direttiva 2014/104, letto alla luce dell’articolo 102 TFUE e del principio di effettività, osti a una normativa nazionale sulla prescrizione che: i) fa decorrere il termine di tre anni separatamente per ogni danno parziale sin dalla conoscenza di tale danno e dell’identità dell’autore, anche prima della cessazione della violazione e senza conoscenza della sua natura anticoncorrenziale; ii) non sospende né interrompe la prescrizione durante l’indagine della Commissione; iii) non prevede la sospensione almeno fino a un anno dopo la definitività della decisione della Commissione.

Principio di diritto

L’articolo 10 della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività, ostano a un regime nazionale che fa decorrere la prescrizione di tre anni per i danni da violazioni continuate del diritto della concorrenza per singole frazioni di danno, prima della cessazione dell’infrazione e senza che il danneggiato conosca la violazione, e che non sospende o interrompe il termine durante l’indagine della Commissione né almeno fino a un anno dopo la definitività della decisione che accerta la violazione. In una situazione come quella di specie, in cui la violazione non era cessata alla scadenza del termine di recepimento, l’articolo 10 si applica ratione temporis.

Norme richiamate

  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 16
  • Direttiva 2014/104/UE, articoli 2, 9, 10, 21 e 22

Prescrizione delle azioni risarcitorie antitrust e applicabilità dell’articolo 10 della direttiva 2014/104

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Městský soud v Praze nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta da Heureka Group a.s. contro Google LLC per un abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE. La controversia ruota attorno al regime ceco di prescrizione applicabile alle azioni follow-on e alla sua compatibilità con la direttiva 2014/104 e con il principio di effettività.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva avviato nel 2010 un procedimento contro Google per un possibile abuso nel settore della ricerca online. Con decisione del 27 giugno 2017, poi oggetto di impugnazioni ancora pendenti, la Commissione ha constatato un abuso nei mercati nazionali della ricerca generale, incluso quello ceco, relativo alla promozione del servizio di comparazione prezzi di Google a scapito dei concorrenti. Heureka ha proposto nel 2020 un’azione per il risarcimento del danno subito tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017. Google ha eccepito la prescrizione, sostenendo che il termine fosse iniziato a decorrere ben prima della decisione della Commissione, anche sulla base di comunicati stampa del 2010 e del 2014.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 102 TFUE, che vieta l’abuso di posizione dominante;
  • l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003, sul vincolo per i giudici nazionali rispetto alle decisioni della Commissione;
  • gli articoli 9, 10, 21 e 22 della direttiva 2014/104, in particolare il termine di prescrizione, il suo dies a quo e la disciplina della sospensione/interruzione;
  • il principio di effettività.

Questioni esaminate dalla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • l’articolo 10 della direttiva 2014/104 si applichi a un danno derivante da una violazione iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva ma cessata dopo la scadenza del termine di recepimento;
  • il regime nazionale possa far decorrere il termine per ogni danno parziale in modo autonomo, anche prima della cessazione della violazione;
  • il termine possa decorrere senza che il danneggiato conosca l’illiceità anticoncorrenziale della condotta;
  • sia compatibile con il diritto UE un sistema che non sospende né interrompe la prescrizione durante l’indagine della Commissione e non la sospende almeno fino a un anno dopo la definitività della decisione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale e che, in linea di principio, non si applica retroattivamente. Tuttavia, per verificare l’applicabilità temporale occorre stabilire se la situazione fosse già “acquisita” alla scadenza del termine di recepimento, il 27 dicembre 2016.

Nel caso di specie, il termine di prescrizione non era ancora decorso e non aveva neppure iniziato a decorrere, poiché la violazione non era cessata. La Corte ribadisce che, in materia antitrust, il termine di prescrizione non può iniziare prima:

  • della cessazione della violazione;
  • e della conoscenza, o ragionevole conoscibilità, delle informazioni indispensabili per agire, vale a dire esistenza della violazione, danno, nesso causale e identità dell’autore.

Quanto a tale conoscenza, la Corte precisa che, in linea di principio, essa coincide con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sintesi della decisione della Commissione. Anche se la decisione non è ancora definitiva, essa produce effetti vincolanti finché non viene annullata, e il danneggiato può farvi affidamento per fondare la propria azione.

La Corte aggiunge che un termine di prescrizione triennale che decorra per singoli danni parziali, prima della cessazione della violazione e senza sospensione o interruzione durante l’indagine della Commissione, rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento integrale. Ciò contrasta sia con l’articolo 102 TFUE sia con il principio di effettività.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 10 della direttiva 2014/104, l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che:

  • fa decorrere la prescrizione di tre anni separatamente per ogni danno parziale, prima della cessazione della violazione e senza conoscenza della sua natura anticoncorrenziale;
  • non sospende né interrompe la prescrizione durante l’indagine della Commissione;
  • non prevede la sospensione almeno fino a un anno dopo la definitività della decisione che accerta la violazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza la tutela delle azioni risarcitorie follow-on in materia antitrust. Per gli operatori economici e per i difensori, il punto centrale è che la prescrizione non può essere costruita in modo da scadere prima che il danneggiato disponga, in termini realistici, degli elementi necessari per agire. La sentenza conferma inoltre che, in presenza di una decisione della Commissione, anche non definitiva, il giudice nazionale deve tenerne conto e non può applicare un regime prescrizionale incompatibile con l’effettività del private enforcement.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaazioni follow-on per risarcimento del dannoprescrizioneeffettività del diritto UEabuso di posizione dominante

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