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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-359/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 aprile 2024. — AHY contro Minister for Justice. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Articolo 27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di impugnazione – Effetto sospensivo. — Causa C-359/22

Giurisprudenza europea62022CJ0359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il regolamento Dublino III imponga un rimedio giurisdizionale specifico contro il diniego di attivare la clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1. Ha anche stabilito che l’articolo 47 della Carta non richiede la sospensione del trasferimento in attesa della decisione su tale domanda o sul relativo giudizio nazionale. Infine, ha chiarito che il ricorso contro il diniego non incide sul termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento previsto dall’articolo 29, paragrafo 1.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: ricorso contro il diniego di applicare la clausola discrezionale ex articolo 17, paragrafo 1, e incidenza di tale ricorso sull’effetto sospensivo e sul termine di trasferimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 imponga agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso la decisione di non esercitare la clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1; in subordine, se l’articolo 47 della Carta impedisca l’esecuzione del trasferimento in pendenza di una domanda o di un ricorso contro tale diniego; e se il ricorso contro il diniego di applicare l’articolo 17, paragrafo 1, sospenda il termine di trasferimento di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non obbliga gli Stati membri a prevedere un ricorso effettivo autonomo contro la decisione con cui lo Stato membro rifiuta di esercitare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1; l’articolo 47 della Carta non si applica, in tale situazione, poiché il richiedente non dispone di un diritto dell’Unione a ottenere l’esercizio di tale clausola; inoltre, un ricorso avverso quel diniego non sospende di per sé il termine di sei mesi per il trasferimento, che decorre solo dall’accettazione della presa in carico/ripresa in carico o, se vi è effetto sospensivo sul ricorso avverso la decisione di trasferimento, dalla decisione definitiva su quest’ultimo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafi 1, 3 e 4, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 603/2013
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003

Rinvio pregiudiziale sul diniego di applicare la clausola discrezionale del regolamento Dublino III

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese nell’ambito di una controversia tra un richiedente protezione internazionale e il Ministro della giustizia irlandese. La Corte è chiamata a chiarire l’ampiezza del diritto di ricorso previsto dal regolamento Dublino III, gli effetti dell’articolo 47 della Carta e la decorrenza del termine di trasferimento.

Fatti e procedimento principale

AHY, cittadino somalo, ha presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda nel gennaio 2020. Dalla consultazione Eurodac è emerso che aveva già presentato due domande in Svezia, respinte in passato; per questo le autorità irlandesi hanno chiesto alla Svezia la ripresa in carico, accolta nel febbraio 2020.

Nel luglio 2020 è stata notificata ad AHY una decisione di trasferimento verso la Svezia. Dopo il rigetto del ricorso contro tale decisione da parte dell’International Protection Appeals Tribunal, AHY ha chiesto al Ministro di esercitare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Anche tale domanda è stata respinta, e il ricorrente ha quindi adito la High Court.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che prevede la competenza di un solo Stato membro per l’esame della domanda;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, sulla clausola discrezionale, che consente a uno Stato membro di esaminare una domanda anche se non competente secondo i criteri del regolamento;
  • l’articolo 27, paragrafi 1 e 3, sul diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e sulle forme di effetto sospensivo;
  • l’articolo 29, paragrafo 1, sul termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento;
  • l’articolo 47 della Carta, evocato dal giudice del rinvio in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.

Sono inoltre menzionati i considerando 4, 5, 17 e 19 del regolamento Dublino III, nonché il regolamento (UE) n. 603/2013 e il regolamento (CE) n. 1560/2003 per il funzionamento dei sistemi Eurodac e DubliNet.

Questioni sottoposte alla Corte

La High Court chiede, in sostanza:

  • se il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento comprenda anche un ricorso autonomo contro il diniego di applicare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1;
  • in caso affermativo, se il trasferimento debba rimanere sospeso e con quali modalità;
  • in caso negativo, se l’articolo 47 della Carta imponga comunque di non eseguire il trasferimento finché non sia stata decisa la domanda relativa all’articolo 17 o il ricorso contro il suo rigetto;
  • se, in ogni caso, un ricorso contro il diniego di applicare l’articolo 17 sospenda il termine di sei mesi di cui all’articolo 29.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che l’articolo 27, paragrafo 1, deve essere interpretato in modo non restrittivo, ma ricorda che la propria giurisprudenza ha già escluso che tale disposizione imponga un ricorso autonomo contro il diniego di usare la clausola discrezionale. In particolare, richiama la sentenza M.A. e a., secondo cui la contestazione di quel diniego può avvenire, se consentito, nell’ambito del ricorso contro la decisione di trasferimento.

La Corte sottolinea però che l’articolo 17, paragrafo 1, ha natura diversa dai criteri vincolanti di competenza del capo III del regolamento. Si tratta di una facoltà discrezionale, lasciata alla piena autonomia dello Stato membro, esercitabile per ragioni politiche, umanitarie o pragmatiche, senza che esista un obbligo dell’Unione di farne uso. Per questo motivo, una decisione di diniego non è assimilabile a una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1.

Ne consegue che il regolamento non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo specifico contro il rifiuto di attivare l’articolo 17, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte sull’articolo 47 della Carta

La Corte osserva che la situazione rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione della Carta, poiché l’articolo 17, paragrafo 1, si inserisce nei meccanismi di determinazione dello Stato competente. Tuttavia, l’articolo 47 può essere invocato solo quando la persona si avvale di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione.

Poiché lo Stato membro non è obbligato a esercitare la clausola discrezionale, il richiedente non dispone di un diritto dell’Unione a ottenere tale esercizio. Di conseguenza, l’articolo 47 non è applicabile a una situazione in cui si chieda di sospendere il trasferimento in attesa della decisione sulla domanda ex articolo 17 o sul ricorso contro il suo rigetto.

Ragionamento sul termine di trasferimento di sei mesi

Quanto all’articolo 29, paragrafo 1, la Corte valorizza il tenore letterale della disposizione: il termine di sei mesi decorre dall’accettazione della richiesta di presa o ripresa in carico da parte dell’altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso la decisione di trasferimento se è stato concesso effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

La norma non prevede che il termine sia sospeso o posticipato a causa di un ricorso proposto contro il diniego di applicare la clausola discrezionale. Pertanto, tale ricorso non produce effetto sospensivo sul trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo contro la decisione di non esercitare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1;
  • l’articolo 47 della Carta non è applicabile alla situazione descritta e non ostacola l’esecuzione della decisione di trasferimento prima della decisione sulla domanda o sul ricorso relativo all’articolo 17;
  • l’articolo 29, paragrafo 1, va interpretato nel senso che il termine di sei mesi decorre dall’accettazione della presa o ripresa in carico, o dalla decisione definitiva sul ricorso avverso la decisione di trasferimento se vi è effetto sospensivo, e non dalla definizione del ricorso contro il diniego di applicare l’articolo 17.

Principio affermato

La clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, resta una facoltà sovrana dello Stato membro, non sindacabile mediante un ricorso autonomo imposto dal diritto dell’Unione; la sua mancata applicazione non sospende automaticamente il trasferimento né il termine di sei mesi previsto dal regolamento.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiimezzi di impugnazioneeffetto sospensivotermine di trasferimento

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