Corte di giustizia, Sentenza C-765/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2024. — Luis Carlos e a. contro Air Berlín Luftverkehrs KG, Sucursal en España e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Procedura principale di insolvenza in Germania e procedura secondaria di insolvenza in Spagna – Contestazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori presentati dall’amministratore della procedura secondaria di insolvenza – Classificazione dei crediti dei dipendenti – Data da considerare – Trasferimento in Germania di beni situati in Spagna – Composizione del patrimonio di una procedura secondaria di insolvenza – Parametri temporali da prendere in considerazione. — Cause riunite C-765/22 e C-772/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il coordinamento tra procedura principale e procedura secondaria di insolvenza nel regolamento 2015/848. Ha affermato che, per i crediti di lavoro, conta la data di apertura della procedura secondaria ai fini dell’applicazione della lex concursus di tale procedura; che la massa della procedura secondaria si determina alla data di apertura di quest’ultima; e che l’amministratore della procedura principale conserva il potere di trasferire beni, salvo le eccezioni espressamente previste. Ha inoltre riconosciuto che l’amministratore della procedura secondaria può agire in revocatoria anche contro atti dell’amministratore della procedura principale.
Procedura d’insolvenza transfrontaliera: determinazione della legge applicabile ai crediti di lavoro, della massa della procedura secondaria e dei poteri dell’amministratore della procedura principale e secondaria
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sintesi: 1) se, ai sensi degli articoli 7 e 35 del regolamento (UE) 2015/848, in combinato con il considerando 72, la legge applicabile alla sorte dei crediti di lavoro nella procedura secondaria sia quella dello Stato di apertura della procedura secondaria solo per i crediti sorti dopo tale apertura, e non per quelli sorti tra apertura della procedura principale e quella secondaria; 2) se, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 34, la massa della procedura secondaria comprenda solo i beni presenti nel territorio dello Stato di apertura al momento dell’apertura della procedura secondaria; 3) se, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, l’amministratore della procedura principale possa trasferire beni fuori dallo Stato membro di ubicazione anche in presenza di crediti di lavoro locali accertati e di un sequestro conservativo; 4) se, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, l’amministratore della procedura secondaria possa esercitare azione revocatoria contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale.
Principio di diritto
Nel sistema del regolamento (UE) 2015/848 la sorte dei crediti di lavoro, quanto alla loro ammissione e al loro rango, è disciplinata dalla legge dello Stato di apertura della procedura in cui il credito è fatto valere; perciò, se si tratta di procedura secondaria, tale legge opera solo per i crediti sorti dopo l’apertura della procedura secondaria, non per quelli nati tra apertura della procedura principale e apertura della secondaria. Inoltre, la massa della procedura secondaria comprende solo i beni situati nello Stato di apertura al momento dell’apertura di tale procedura; l’amministratore della procedura principale può trasferire beni fuori dallo Stato di ubicazione nei limiti dell’articolo 21, paragrafo 1, anche se esistono crediti di lavoro locali e un sequestro conservativo, salvo i casi coperti dalle eccezioni relative a diritti reali e riserva di proprietà; infine, l’amministratore della procedura secondaria può esercitare azione revocatoria anche contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale, se ciò è nell’interesse dei creditori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 2, punti 5, 7, 8 e 11, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettere g), h) e m), regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 8, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 10, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 13, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 21, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2015/848
- Articoli 34, 35, 36 e 45, regolamento (UE) 2015/848
- Considerando 3, 22, 23, 40, 46, 48, 66, 67, 68 e 72, regolamento (UE) 2015/848
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
Procedura d’insolvenza transfrontaliera e rapporti tra procedura principale e secondaria
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca relativi a una procedura principale di insolvenza aperta in Germania nei confronti del gruppo Air Berlin e a una successiva procedura secondaria aperta in Spagna. La Corte interpreta il regolamento (UE) 2015/848 in relazione alla classificazione dei crediti di lavoro, alla composizione della massa della procedura secondaria e ai poteri dell’amministratore della procedura principale e secondaria.
Fatti e procedimento principale
Nel primo procedimento, ex dipendenti della Air Berlin Spagna contestavano la classificazione dei loro crediti nella procedura secondaria spagnola. Nell’ambito della procedura principale tedesca, tali crediti erano stati riconosciuti come crediti verso la massa; nella procedura secondaria, invece, l’amministratore li aveva qualificati come crediti concorsuali, sostenendo che la norma nazionale spagnola rilevante si riferisse alla procedura secondaria e non a quella principale.
Nel secondo procedimento, i ricorrenti contestavano il trasferimento fuori dalla Spagna di beni appartenenti al debitore, trasferimento avvenuto ad opera dell’amministratore della procedura principale, e chiedevano di sapere se tale atto potesse essere revocato nell’ambito della procedura secondaria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare il regolamento (UE) 2015/848, e soprattutto:
- l’articolo 3, paragrafi 1-3, sulla competenza per aprire la procedura principale e quella secondaria;
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettere g), h) e m), sulla lex concursus;
- l’articolo 21, paragrafi 1 e 2, sui poteri dell’amministratore della procedura principale e su quelli dell’amministratore della procedura secondaria;
- gli articoli 34, 35 e 36 sulle procedure secondarie;
- l’articolo 45 sul diritto dei creditori di insinuare i crediti sia nella procedura principale sia in quella secondaria. Sono inoltre valorizzati i considerando 23, 40, 46, 48, 66 e 72.
Prima questione: crediti di lavoro e legge applicabile
La Corte afferma che l’articolo 7 del regolamento 2015/848 è una regola di conflitto che rinvia alla legge dello Stato di apertura della procedura, e che l’articolo 35 opera in modo analogo per la procedura secondaria. Il considerando 72, che sottrae alla lex concursus alcuni profili dei rapporti di lavoro, non riguarda però la questione della prelazione o del rango dei crediti dei lavoratori.
Ne deriva che la "sorte" dei crediti successivi all’apertura della procedura secondaria è disciplinata dalla legge dello Stato di apertura di quella procedura, mentre i crediti sorti tra apertura della procedura principale e apertura della procedura secondaria restano soggetti alla legge applicabile alla procedura principale. La Corte quindi esclude che la procedura secondaria possa retroagire per incidere sulla qualificazione dei crediti già sorti prima della sua apertura.
Seconda questione: massa della procedura secondaria
La Corte interpreta gli articoli 3, paragrafo 2, e 34 nel senso che la procedura secondaria produce effetti solo sui beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato di apertura al momento dell’apertura di tale procedura. I beni che si trovavano in quello Stato al momento dell’apertura della procedura principale ma che sono stati successivamente trasferiti dall’amministratore della procedura principale non entrano nella massa della procedura secondaria.
Questa lettura è confermata dall’articolo 21, paragrafo 2, che consente all’amministratore della procedura secondaria di reagire ai trasferimenti effettuati dopo l’apertura della procedura secondaria, e dall’articolo 36, che, in caso di impegno unilaterale assunto dall’amministratore della procedura principale per evitare la procedura secondaria, impone la retrocessione dei beni trasferiti dopo l’assunzione di quell’impegno.
Terza questione: poteri dell’amministratore della procedura principale
La Corte afferma che l’articolo 21, paragrafo 1, consente all’amministratore della procedura principale di trasferire beni fuori dal territorio di un altro Stato membro, anche quando sia a conoscenza dell’esistenza di crediti di lavoro locali e di un sequestro conservativo disposto da un giudice del lavoro, salvo che si tratti di situazioni coperte dalle eccezioni degli articoli 8 e 10, ossia diritti reali e riserva di proprietà.
La Corte sottolinea che il testo della disposizione attribuisce espressamente tale potere e che le limitazioni vanno interpretate restrittivamente. La presenza di crediti di lavoro e di un sequestro conservativo, di per sé, non impedisce il trasferimento dei beni.
Quarta questione: azione revocatoria dell’amministratore della procedura secondaria
Quanto all’articolo 21, paragrafo 2, la Corte osserva che la norma consente all’amministratore della procedura secondaria di esercitare "ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori". Il testo non limita i destinatari dell’azione revocatoria, per cui essa può essere proposta anche contro un atto dell’amministratore della procedura principale.
La soluzione è coerente con la funzione della procedura secondaria, che mira a tutelare gli interessi locali e a bilanciare il ruolo prevalente della procedura principale con strumenti di protezione dei creditori locali.
Dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- la legge dello Stato di apertura della procedura secondaria si applica ai soli crediti sorti dopo l’apertura di tale procedura;
- la massa della procedura secondaria comprende solo i beni presenti nel territorio dello Stato di apertura al momento dell’apertura;
- l’amministratore della procedura principale può trasferire beni fuori dallo Stato di ubicazione nei limiti dell’articolo 21, paragrafo 1, anche in presenza dei crediti e del sequestro indicati;
- l’amministratore della procedura secondaria può esercitare azione revocatoria contro atti dell’amministratore della procedura principale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che nella crisi transfrontaliera il momento rilevante per classificare crediti e masse è quello di apertura della specifica procedura di insolvenza. In particolare, i crediti di lavoro e le tutele locali non consentono di alterare la struttura del regolamento né di restringere, per via interpretativa, i poteri dell’amministratore della procedura principale oltre i limiti espressamente previsti dal diritto UE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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