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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-384/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018. — European Union Copper Task Force contro Commissione europea. — Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata. — Causa C-384/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della European Union Copper Task Force contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento del regolamento 2015/408. Secondo la Corte, l’inserimento dei composti di rame tra le sostanze candidate alla sostituzione produce effetti giuridici solo attraverso atti successivi di esecuzione, adottati dalla Commissione o dagli Stati membri. Non sussistono quindi i presupposti per il ricorso diretto ex articolo 263, quarto comma, TFUE, né viene meno la tutela giurisdizionale effettiva.

Impugnazione sulla ricevibilità del ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione 2015/408: qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione e nozione di atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, nella parte in cui inserisce i composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; se la ricorrente o i suoi membri siano individualmente interessati; e se il rigetto del ricorso per irricevibilità le privi di tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che un atto regolamentare è impugnabile direttamente da una persona fisica o giuridica solo se la riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione; nel caso dei composti di rame, l’inserimento nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione modifica il regime giuridico applicabile, ma i suoi effetti concreti si producono solo tramite atti successivi della Commissione o delle autorità nazionali, che costituiscono misure di esecuzione. Ne consegue che né la ricorrente né i suoi membri possono contestare direttamente il regolamento 2015/408 ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non essendo inoltre dimostrata l’incidenza individuale; la tutela giurisdizionale effettiva è comunque garantita tramite i giudici nazionali e il rinvio pregiudiziale, nonché, se del caso, tramite un eventuale ricorso contro gli atti esecutivi e l’eccezione di illegittimità.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Direttiva 2009/37/CE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/232
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso

La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla European Union Copper Task Force avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Il regolamento contestato aveva inserito i composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Fatti e quadro normativo

I composti di rame erano già stati inclusi nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, poi considerati approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento 2015/408, adottato in base all’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, ha istituito l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, includendovi i composti di rame.

Il regolamento n. 1107/2009 prevede, per tali sostanze, un regime specifico: rinnovo dell’approvazione per periodi massimi più brevi, valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e regole particolari per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra Stati membri.

Procedimento dinanzi al Tribunale

La ricorrente, associazione di produttori di composti di rame, aveva chiesto l’annullamento parziale del regolamento 2015/408. Il Tribunale ha respinto il ricorso perché:

  • la ricorrente non faceva valere un interesse proprio sufficiente;
  • i suoi membri non erano individualmente interessati;
  • il regolamento impugnato, pur essendo un atto regolamentare, comportava misure di esecuzione;
  • la mancata ammissibilità non comprometteva la tutela giurisdizionale effettiva.

Primo motivo di impugnazione: misure di esecuzione

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può impugnare un atto regolamentare non solo se è direttamente e individualmente interessata, ma anche se l’atto la riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione.

Nel valutare tale requisito, occorre riferirsi:

  • alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso;
  • all’oggetto specifico del ricorso;
  • solo alle eventuali misure di esecuzione del capo dell’atto impugnato.

La Corte osserva che il regolamento 2015/408 modifica il regime giuridico applicabile ai composti di rame, ma i suoi effetti concreti dipendono da atti successivi:

  • il rinnovo dell’approvazione richiede un regolamento della Commissione adottato secondo l’articolo 20 del regolamento n. 1107/2009;
  • la valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari è effettuata dagli Stati membri;
  • il riconoscimento reciproco richiede comunque una decisione dello Stato membro adito.

Perciò, gli effetti contestati non si producono direttamente, ma tramite misure di esecuzione. La Corte esclude che sia necessario che l’atto esecutivo abbia il regolamento impugnato come unica base giuridica: una misura può attuare sia l’atto di base sia un altro atto, purché produca gli effetti giuridici del primo.

Terzo motivo di impugnazione: incidenza individuale

La Corte conferma che un’associazione può agire solo se ha un proprio interesse oppure se i suoi membri sono legittimati ad agire individualmente.

Nel caso concreto, la ricorrente non dimostra un interesse proprio derivante dal suo ruolo nel procedimento di adozione del regolamento. Né emergono diritti specifici conferiti alla ricorrente nel procedimento preparatorio.

Quanto ai membri, la Corte ribadisce il criterio Plaumann: l’incidenza individuale richiede una situazione che distingua i soggetti da chiunque altro in modo analogo ai destinatari dell’atto. Qui i produttori di composti di rame sono colpiti soltanto in quanto operatori appartenenti a una categoria definita oggettivamente. Circostanze come:

  • la rappresentanza di tutti i produttori;
  • la partecipazione alla procedura preparatoria;
  • il fatto di essere gli unici produttori della sostanza;
  • la circostanza che i composti di rame siano l’unica sostanza inorganica nell’elenco; non bastano a rendere il regolamento individualmente incidente.

Secondo motivo di impugnazione: tutela giurisdizionale effettiva

La Corte richiama il sistema completo di tutela previsto dai Trattati: articoli 263, 277 e 267 TFUE, oltre all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta.

Chi non può proporre un ricorso diretto può contestare la validità dell’atto dell’Unione in sede nazionale contro un atto di esecuzione e sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte. Inoltre, se in futuro fosse adottato un regolamento della Commissione sul rinnovo dell’approvazione dei composti di rame, esso potrebbe essere impugnato e in tale sede potrebbe essere sollevata l’eccezione di illegittimità contro il regolamento 2015/408.

Pertanto, il rigetto del ricorso per irricevibilità non priva la ricorrente né i suoi membri di tutela giurisdizionale effettiva.

Decisione e principio affermato

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la European Union Copper Task Force alle spese. Il principio centrale è che l’inserimento di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione è impugnabile direttamente solo se l’atto non comporta misure di esecuzione; se gli effetti pratici si producono soltanto tramite successivi atti della Commissione o degli Stati membri, il ricorso diretto non è ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariricorso di annullamentoricevibilità dell’impugnazionetutela giurisdizionale effettivalegittimazione ad agire

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