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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-33/16

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2018. — TestBioTech eV contro Commissione europea. — Ambiente – Prodotti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423 – Rigetto di una richiesta di riesame interno delle decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio – Nozione di “diritto ambientale” – Articolo 10 del regolamento n. 1367/2006. — Causa T-33/16

Giurisprudenza europea62016TJ0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il rigetto della richiesta di riesame interno presentata da TestBioTech contro tre decisioni di autorizzazione di soia geneticamente modificata. Stabilisce che la nozione di "diritto ambientale" del regolamento n. 1367/2006 ha portata ampia e comprende anche la normativa sugli OGM volta a proteggere salute umana, salute animale e ambiente. La Commissione aveva quindi escluso illegittimamente una parte rilevante delle doglianze perché ritenute estranee all’ambito ambientale. Non occorre esaminare il secondo motivo sul ritardo nella decisione.

Riesame interno di autorizzazioni OGM: il Tribunale chiarisce che la nozione di "diritto ambientale" del regolamento n. 1367/2006 comprende anche profili di salute umana e animale connessi agli OGM, non solo la valutazione strettamente ambientale.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse dichiarare irricevibile, nell’ambito di un riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, gran parte dei motivi dedotti contro decisioni di esecuzione che autorizzano l’immissione in commercio di soia geneticamente modificata, sostenendo che tali censure non rientravano nel "diritto ambientale"; in particolare, se rientrassero in tale nozione anche doglianze su valutazione dei rischi per la salute, etichettatura, monitoraggio post-commercializzazione, residui di erbicidi e interferenze con RNA.

Principio di diritto

La Commissione non può limitare il riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 ai soli profili di "valutazione del rischio ambientale" in senso stretto: le decisioni di autorizzazione OGM adottate ai sensi del regolamento n. 1829/2003 sono atti adottati nel settore del diritto ambientale, perché mirano anche a tutelare la salute umana e animale e l’ambiente. Di conseguenza, rientrano nell’ambito del riesame interno anche censure relative a valutazione dei rischi per la salute, etichettatura e monitoraggio post-commercializzazione, quando tali profili sono connessi alla disciplina degli OGM; la decisione di rigetto della richiesta di riesame interno è quindi annullata per errore di diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Direttiva 2001/18/CE
  • Articoli 191 e 192 TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE
  • Convenzione di Aarhus (articolo 9, paragrafo 3)

Riesame interno di autorizzazioni OGM e nozione di diritto ambientale

La causa è un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TestBioTech eV contro la lettera del 16 novembre 2015 con cui la Commissione ha respinto una richiesta di riesame interno, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, di tre decisioni di esecuzione che autorizzavano l’immissione in commercio di soie geneticamente modificate MON 87769, MON 87705 e 305423. Il Tribunale è chiamato a stabilire se il riesame interno fosse limitato alla sola valutazione del rischio ambientale in senso stretto oppure potesse investire anche profili di salute umana e animale connessi alla disciplina OGM.

Fatti e procedimento amministrativo

TestBioTech è un’associazione senza scopo di lucro che promuove la ricerca indipendente e il dibattito pubblico sulle conseguenze della biotecnologia. Le tre soie OGM erano state autorizzate dalla Commissione nel 2015 ai sensi del regolamento n. 1829/2003, sulla base di pareri scientifici favorevoli dell’EFSA, con richiami specifici a sicurezza rispetto alla controparte convenzionale, etichettatura e monitoraggio successivo all’immissione in commercio.

Il 29 maggio 2015 TestBioTech e un’altra associazione hanno chiesto il riesame interno delle decisioni 2015/686, 2015/696 e 2015/698. Le censure riguardavano, in sintesi:

  • assenza di orientamenti EFSA sugli effetti di piante geneticamente modificate con contenuto nutrizionale alterato;
  • inadeguatezza della valutazione dei rischi nutrizionali;
  • violazioni in materia di etichettatura;
  • inadeguatezza del monitoraggio post-commercializzazione;
  • mancata considerazione dei residui di erbicidi per MON 87705 e 305423;
  • insufficiente valutazione degli effetti di interferenze sull’RNA per MON 87705.

La Commissione ha respinto la richiesta con lettera del 16 novembre 2015, sostenendo che gran parte delle doglianze non rientrasse nell’ambito del "diritto ambientale" ai sensi del regolamento n. 1367/2006. TestBioTech ha quindi impugnato tale lettera davanti al Tribunale.

Questioni controverse

La controversia verteva sulla corretta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006. In particolare, occorreva stabilire se:

  • le decisioni di autorizzazione adottate ai sensi del regolamento n. 1829/2003 fossero atti adottati "ai sensi del diritto ambientale";
  • il riesame interno potesse riguardare solo la valutazione del rischio ambientale ai sensi della direttiva 2001/18/CE, come sosteneva la Commissione;
  • le censure inerenti a salute umana, salute animale, etichettatura e monitoraggio fossero escluse o incluse nella nozione di diritto ambientale.

La ricorrente ha anche dedotto un secondo motivo, relativo al mancato rispetto del termine per l’adozione della risposta, ma il Tribunale non lo esamina dopo aver accolto il primo motivo.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto il regolamento n. 1367/2006, in particolare:

  • articolo 10, sul riesame interno degli atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale;
  • articolo 12, sul successivo ricorso al giudice dell’Unione;
  • articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), che definiscono rispettivamente il "diritto ambientale" e l’"atto amministrativo".

Richiama poi il regolamento n. 1829/2003, in particolare gli articoli 4, 5, 7, 16, 17 e 19, nonché i considerando 1, 2, 3, 9, 20, 22, 33 e 35. Sono menzionati anche il regolamento n. 178/2002, la direttiva 2001/18/CE, gli articoli 191 e 192 TFUE e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE. Viene inoltre ricordata la Convenzione di Aarhus, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di diritto ambientale

Il Tribunale afferma che la nozione di "diritto ambientale" del regolamento n. 1367/2006 ha portata ampia. Essa non dipende dalla base giuridica dell’atto, ma dal contenuto e dagli obiettivi della normativa, che può contribuire alla tutela dell’ambiente anche se riguarda, in parallelo, salute umana, salute animale o altre finalità.

Richiamando gli articoli 191 e 192 TFUE, il Tribunale osserva che la politica ambientale dell’Unione include anche la protezione della salute umana. Inoltre, il regolamento n. 1367/2006 contiene esclusioni espresse per altri settori, il che conferma che la nozione generale di diritto ambientale deve essere letta in senso ampio.

Applicazione al regolamento n. 1829/2003 e alle decisioni di autorizzazione

Secondo il Tribunale, le autorizzazioni OGM adottate ai sensi del regolamento n. 1829/2003 sono atti che rientrano anche nel settore ambientale. Il regolamento n. 1829/2003 mira infatti a garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, imponendo che alimenti e mangimi geneticamente modificati non abbiano effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute animale o sull’ambiente.

Il Tribunale precisa che:

  • gli OGM, durante la coltivazione, costituiscono elementi dell’ambiente;
  • anche gli animali che consumano i mangimi OGM possono essere considerati elementi dell’ambiente, poiché interagiscono con esso;
  • la normativa sugli OGM che mira a gestire rischi per salute umana e animale derivanti da tali organismi rientra nel diritto ambientale ai fini del regolamento n. 1367/2006.

Ne deriva che non è decisivo il fatto che i prodotti in questione siano destinati all’uso come alimenti o mangimi e non alla coltivazione nell’Unione.

Valutazione delle singole censure della richiesta di riesame

Il Tribunale ritiene errata la posizione della Commissione secondo cui diverse doglianze sarebbero estranee al diritto ambientale.

In particolare, rientrano nell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 anche le censure relative a:

  • orientamenti EFSA mancanti sulla sicurezza e sulla valutazione nutrizionale di piante geneticamente modificate;
  • impatto sul valore nutrizionale e sulla salute derivante dalle modifiche genetiche;
  • residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi OGM;
  • studio sugli effetti indesiderati legati all’interferenza sull’RNA;
  • etichettatura, poiché è strettamente connessa all’attuazione corretta della valutazione di sicurezza e alla corretta informazione sui prodotti;
  • monitoraggio post-commercializzazione, che costituisce misura complementare dell’autorizzazione e serve anche a controllare i rischi per la salute umana e animale.

La Corte osserva che l’argomento della Commissione, secondo cui la richiesta di riesame avrebbe dovuto concentrarsi solo su un nucleo ambientale principale, non è previsto dal regolamento n. 1367/2006. Non è neppure decisivo il fatto che il regolamento n. 1829/2003 distingua tra valutazione della sicurezza e valutazione dei rischi ambientali: ciò non consente di restringere la portata dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere irricevibile o estranea al diritto ambientale un’ampia parte delle censure formulate nella richiesta di riesame interno. La decisione impugnata è dunque annullata integralmente, senza necessità di esaminare il secondo motivo relativo al termine di adozione della risposta.

Quanto alle spese, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; Monsanto e Pioneer sopportano ciascuna le proprie spese.

Principio affermato

Il diritto di chiedere il riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 non si limita agli atti ambientali in senso stretto né ai soli profili di valutazione del rischio ambientale: comprende anche le censure contro decisioni OGM adottate ai sensi del regolamento n. 1829/2003 quando queste incidono sulla tutela della salute umana, della salute animale e dell’ambiente. In tale contesto, etichettatura e monitoraggio post-commercializzazione possono costituire aspetti rilevanti del diritto ambientale e non possono essere automaticamente esclusi dal riesame interno.

Come è indicizzato

Materieorganismi geneticamente modificatidiritto ambientaleaccesso alla giustizia in materia ambientalesicurezza alimentareetichettatura e monitoraggio degli alimenti e mangimi

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