Corte di giustizia, Sentenza C-482/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2018. — Georg Stollwitzer contro ÖBB Personenverkehr AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento. — Causa C-482/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la riforma austriaca del sistema di progressione salariale dei dipendenti ÖBB adottata per eliminare una discriminazione fondata sull’età già censurata in precedenza. Ha ritenuto che il legislatore nazionale potesse sopprimere retroattivamente il limite dei 18 anni e, al contempo, limitare il computo dei periodi pregressi all’esperienza pertinente nel medesimo settore. La normativa così riformata non viola l’articolo 45 TFUE né gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78. La seconda questione, relativa alla responsabilità dello Stato, è stata dichiarata assorbita.
Computo dei periodi di attività pregressi ai fini dell’avanzamento salariale: compatibilità con il diritto UE di una riforma retroattiva che elimina la discriminazione per età limitando però il riconoscimento dell’esperienza ai soli periodi maturati nel medesimo settore economico.
La questione giuridica
Se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 21 della Carta e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 ostino a una normativa nazionale che, per eliminare una precedente discriminazione fondata sull’età nel sistema di progressione salariale, abroga retroattivamente il limite dei 18 anni, ma riconosce ai fini dell’inquadramento solo alcuni periodi di attività pregressi, ossia quelli svolti presso imprese ferroviarie o assimilate del medesimo settore economico; e, in via connessa, se tale riforma possa integrare una nuova discriminazione o una violazione sufficientemente qualificata del diritto UE ai fini della responsabilità dello Stato.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione non osta a una riforma nazionale che, per porre fine a una discriminazione diretta fondata sull’età nel calcolo dell’avanzamento salariale, sopprima retroattivamente il limite dei 18 anni per tutti i lavoratori interessati e li trasferisca in un nuovo sistema che riconosce solo l’esperienza acquisita presso imprese del medesimo settore economico, purché la riforma si applichi in modo generale e non mantenga la disparità di trattamento tra lavoratori discriminati e non discriminati. La direttiva 2000/78 impone di rimuovere le disposizioni discriminatorie, ma lascia agli Stati membri la scelta delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento; la limitazione del computo all’esperienza pertinente e le clausole di salvaguardia volte a preservare i diritti acquisiti rientrano nel margine discrezionale nazionale e non integrano, nel caso di specie, una nuova discriminazione fondata sull’età.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2000/78/CE
Computo dei periodi di attività pregressi e riforma del sistema salariale ÖBB
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Innsbruck in una controversia tra Georg Stollwitzer e ÖBB Personenverkehr AG. Il giudice nazionale chiedeva se una riforma legislativa austriaca, adottata per eliminare una discriminazione retributiva fondata sull’età, fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Contesto fattuale e normativo
Il caso nasceva dal sistema di inquadramento salariale degli addetti ÖBB, nel quale in passato erano computati solo i periodi di attività maturati dopo i 18 anni di età. Dopo la sentenza Hütter (C‑88/08) e la successiva sentenza ÖBB Personenverkehr (C‑417/13), il legislatore austriaco ha modificato la disciplina con la legge federale sulle ferrovie del 2015 (articolo 53a), prevedendo:
- il ricalcolo retroattivo della data di riferimento ai fini dell’avanzamento;
- il computo solo di determinati periodi di attività pregressi, in particolare quelli maturati presso imprese ferroviarie o assimilate del medesimo settore;
- una clausola di salvaguardia per evitare riduzioni salariali immediatamente pregiudizievoli;
- un ulteriore scatto salariale destinato a compensare eventuali effetti negativi della transizione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 21 della Carta e la direttiva 2000/78 ostino a una riforma che elimina il vecchio limite dei 18 anni ma riconosce soltanto l’esperienza pertinente maturata in un settore specifico;
- se il tentativo dello Stato di neutralizzare, con riforme retroattive, gli effetti economici della discriminazione possa integrare una violazione sufficientemente qualificata del diritto UE ai fini della responsabilità dello Stato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2000/78 impone di assicurare la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro e vieta le discriminazioni dirette o indirette basate sull’età. Tuttavia, l’articolo 16 della direttiva obbliga gli Stati membri ad abrogare le disposizioni discriminatorie, lasciando loro libertà quanto alle modalità concrete di adeguamento.
Secondo la Corte:
- la soppressione del limite dei 18 anni, applicata retroattivamente a tutti i lavoratori, elimina formalmente il criterio dell’età;
- la scelta di riconoscere soltanto l’esperienza pertinente maturata nel medesimo settore economico rientra nel margine di discrezionalità dello Stato, essendo coerente con un obiettivo legittimo di politica salariale, cioè la valorizzazione dell’esperienza che consente di svolgere meglio le mansioni;
- la misura non mantiene la vecchia discriminazione, perché si applica indifferentemente a tutti i lavoratori dell’ÖBB, compresi quelli che prima erano avvantaggiati;
- la clausola di salvaguardia e lo scatto aggiuntivo non trasformano la riforma in una nuova discriminazione: servono a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento.
Quanto all’articolo 45 TFUE, la Corte osserva che la disciplina prevede espressamente il computo di periodi maturati in altri Stati membri nel settore ferroviario e che non dispone di elementi sufficienti per ravvisare una violazione della libera circolazione dei lavoratori.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella contestata, che sopprime retroattivamente il limite di età ma autorizza il computo solo dell’esperienza acquisita presso imprese del medesimo settore economico.
Impatto pratico
Per gli operatori, la sentenza conferma che, in materia di parità di trattamento, uno Stato membro può scegliere una soluzione di neutralizzazione della discriminazione non necessariamente “integrale” sul piano economico, purché la riforma:
- elimini davvero il criterio vietato;
- si applichi in modo generale;
- non conservi una differenza di trattamento basata sull’età;
- rispetti, ove possibile, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento.
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