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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-211/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018. — Caviro Distillerie Srl e altri contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 – Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Campionamento – Assenza di un pregiudizio notevole – Errore manifesto di valutazione – Determinazione del pregiudizio – Redditività dell’industria dell’Unione. — Causa T-211/16

Giurisprudenza europea62016TJ0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di quattro produttrici italiane di acido tartarico contro la decisione della Commissione che aveva chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni cinesi di Hangzhou Bioking. La Corte ritiene legittimo il campionamento dei produttori dell’Unione e non ravvisa errori manifesti nella valutazione del pregiudizio. Centrale è il rilievo che, pur in presenza di alcuni indicatori negativi, la redditività e altri indicatori finanziari dell’industria dell’Unione erano migliorati in modo significativo.

Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che ha chiuso il procedimento antidumping sull’acido tartarico cinese prodotto da Hangzhou Bioking per assenza di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione e/o violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base n. 1225/2009: (i) nella selezione del campione dei produttori dell’Unione, ritenuto non rappresentativo; e (ii) nel concludere che le importazioni oggetto di dumping non avevano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nonostante margine di dumping, sottoquotazione e cali di vendite e quote di mercato.

Principio di diritto

Nel settore antidumping la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella selezione del campione e nella valutazione del pregiudizio, ma deve esaminare accuratamente e imparzialmente tutti gli elementi rilevanti. Il Tribunale ha stabilito che, nel caso concreto, il campione scelto per i produttori dell’Unione era sufficientemente rappresentativo e che le ricorrenti non avevano dimostrato un errore manifesto; inoltre, la Commissione aveva valutato l’insieme degli indicatori economici pertinenti e poteva concludere, senza errore manifesto, che le importazioni della Hangzhou Bioking non avevano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il ricorso è quindi stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Assenza di pregiudizio notevole nel procedimento antidumping sull’acido tartarico cinese

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da quattro produttori italiani di acido tartarico contro la decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, con cui era stato chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. Il nodo centrale era se la Commissione avesse correttamente ritenuto insussistente un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

Fatti e iter amministrativo

Le ricorrenti rappresentavano oltre il 25% della produzione totale dell’Unione. Dopo una precedente disciplina antidumping applicata al prodotto e successive procedure di riesame, nel 2014 era stata aperta una nuova inchiesta limitata a un solo esportatore cinese, la Hangzhou Bioking.

La Commissione aveva scelto, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione provvisorio di tre produttori dell’Unione su nove, scelti tra quelli che avevano collaborato e rappresentativi del 56% della produzione totale dell’Unione. Due ricorrenti erano incluse nel campione; la terza ricorrente, ICV, ne era esclusa e contestava la rappresentatività del campione.

All’esito dell’inchiesta la Commissione aveva riscontrato un margine di dumping del 42,8%, ma aveva concluso che le importazioni in questione non avevano causato un pregiudizio notevole, soprattutto perché alcuni indicatori economici dell’industria dell’Unione erano positivi, in particolare redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.

Primo motivo: contestazione del campione dei produttori dell’Unione

Le ricorrenti sostenevano che il campione non fosse rappresentativo perché sbilanciato verso il maggiore produttore incluso e perché non rifletteva adeguatamente la condizione dei piccoli produttori dell’Unione. A loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto includere più imprese e tenere maggiormente conto delle osservazioni di AssoDistil.

Il Tribunale ricorda che, nel diritto antidumping, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che, quando sceglie di limitare l’inchiesta mediante campionamento, può selezionare il massimo volume rappresentativo di produzione o vendite che possa essere ragionevolmente esaminato nel tempo disponibile. La rappresentatività del campione va valutata anche in termini di quota di produzione totale e ripartizione geografica.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la Commissione aveva selezionato i tre maggiori produttori in termini di vendite tra quelli disponibili a collaborare, rappresentanti circa il 56% della produzione dell’Unione, con presenza di entrambi gli Stati membri interessati, Italia e Spagna. Le ricorrenti non avevano dimostrato che l’aggiunta di un piccolo produttore avrebbe inciso in modo significativo sugli indicatori di pregiudizio o sulla conclusione finale. Quanto agli indicatori microeconomici, la Commissione aveva usato medie ponderate, metodo ritenuto adeguato perché teneva conto del peso reale di ciascun produttore nel campione.

Secondo motivo: valutazione dell’assenza di pregiudizio notevole

Le ricorrenti contestavano la lettura complessiva degli indicatori di pregiudizio, sostenendo che la Commissione avesse attribuito troppo peso agli indicatori positivi e troppo poco a quelli negativi: calo di produzione, vendite e quota di mercato, aumento delle importazioni cinesi, sottoquotazione dei prezzi e margine di dumping elevato.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo degli articoli 3, paragrafi 2, 3 e 5, e osserva che l’accertamento del pregiudizio deve fondarsi su prove positive e su un esame obiettivo di tutti i fattori pertinenti, ma che nessun fattore è di per sé determinante. La Commissione aveva esaminato sia gli indicatori macroeconomici sia quelli microeconomici: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

Il Tribunale sottolinea che, nel periodo in esame, alcuni indicatori erano peggiorati, ma la situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione era migliorata: la redditività era cresciuta fino al 10% nel periodo dell’inchiesta, superando il profitto di riferimento dell’8%, e anche flusso di cassa e ritorno sul capitale investito erano aumentati. Inoltre, i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione erano saliti del 19% contro un aumento del 9% dei costi di produzione, mentre i prezzi all’importazione della Hangzhou Bioking erano aumentati del 35%, con riduzione dello scarto di prezzo e del margine di sottoquotazione. Su questa base la Commissione poteva ritenere che non vi fosse un pregiudizio notevole, nonostante l’aumento delle importazioni.

Margine di dumping, sottoquotazione e nesso con il pregiudizio

Le ricorrenti sostenevano che il margine di dumping del 42,8% e la sottoquotazione del 10,3% dovessero condurre a una conclusione opposta. Il Tribunale respinge l’argomento: il margine di dumping è certamente un elemento da considerare ex articolo 3, paragrafo 5, ma non è un indicatore economico determinante di per sé, e lo stesso vale per la sottoquotazione. Conta la valutazione complessiva, non un singolo dato isolato.

Ugualmente non persuade la tesi secondo cui la perdita di quote di mercato e la riduzione dei volumi di vendita avrebbero dimostrato un pregiudizio notevole: tali elementi erano stati esaminati, ma andavano letti insieme al miglioramento della redditività. Il Tribunale osserva anche che le critiche basate su una presunta futura espansione della capacità produttiva della Hangzhou Bioking erano inoperanti, perché l’inchiesta verteva sul pregiudizio già verificatosi e non su una minaccia di pregiudizio materiale.

Motivazione e controllo giurisdizionale

Quanto alla censura di insufficiente motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 296 TFUE e ribadisce che la motivazione deve rendere comprensibile il ragionamento seguito dall’istituzione, senza dover rispondere a ogni singolo argomento delle parti. Nel caso concreto, i considerando della decisione impugnata erano sufficientemente chiari nel spiegare perché la Commissione ritenesse non sussistente un pregiudizio notevole.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti, risultate soccombenti, sono condannate alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialecampionamento statisticopregiudizio all’industria dell’unionecontrollo giurisdizionale sugli atti della commissione

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