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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05734/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/02/2025. Nel giudizio di merito erano stati ritenuti responsabili di un fatto oggetto di imputazione, con rideterminazione della pena in appello e disapplicazione della recidiva per uno dei due. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per asserita modifica dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato in violazione dell'art. 517 c.p.p., sostenendo che il pubblico ministero avrebbe alterato il capo d'imputazione; 2) censura sull'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove e l'attendibilità delle risultanze processuali; 3) vizi di legge e motivazione sulla recidiva applicata a uno dei ricorrenti e, per entrambi, sulla determinazione della pena e sugli aumenti per la continuazione. La Corte ha rilevato che la modifica del capo d'imputazione consisteva solo nell'indicazione dei dati identificativi della Postepay della persona offesa, senza mutamento dei fatti storici contestati e senza contestazioni suppletive; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito; infine ha giudicato aspecifico il motivo sulla recidiva, poiché la Corte d'appello l'aveva invece disapplicata, e manifestamente infondate le censure sulla pena, essendo la motivazione di merito congrua e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Quanto al merito, non ha rimosso la decisione di condanna emessa nei gradi di merito; per uno dei ricorrenti ha dato atto che la Corte d'appello aveva già escluso la recidiva e rideterminato la pena in senso favorevole all'imputato, mentre le doglianze sulla dosimetria e sulla continuazione sono state ritenute infondate perché la motivazione era puntuale e conforme agli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.p.

    La sola integrazione dei dati identificativi di un elemento già contenuto nel capo d'imputazione, senza mutamento dei fatti storici contestati e senza contestazione suppletiva, non integra una modifica vietata dell'imputazione e non determina nullità o lesione del diritto di difesa.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione adeguata, non arbitraria e non illogica.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata in base ai criteri legali di gravità del fatto e personalità del reo; la censura di cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione di merito sulla congruità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La modifica formale del capo d'imputazione non è rilevante quando non altera i fatti storici contestati e si limita a precisare dati già impliciti o accessori della contestazione originaria; in tal caso non vi è lesione del diritto di difesa.
  • La censura sulla recidiva è aspecifica se non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata, specie quando il giudice di appello abbia escluso la recidiva e rideterminato la pena in favore dell'imputato.
  • La dosimetria della pena e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione appartengono al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è deducibile solo l'assenza di motivazione, l'arbitrarietà o l'illogicità manifesta, non la semplice sproporzione prospettata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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