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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 1729 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Parti - Tributo locale gestito da una società per conto del Comune - Funzionario responsabile del tributo - Necessità di una delega a rappresentare la società in giudizio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di euro 34.054,32 versati a titolo di ICI, sostenendo che l'area fosse divenuta priva di effettiva e concreta edificabilità dopo che l'Arma dei Carabinieri aveva comunicato il disinteresse alla realizzazione della caserma cui l'area era destinata urbanisticamente. La CTP aveva accolto la domanda. S.E.Pi. ha impugnato la decisione sostenendo che la destinazione urbanistica fosse sufficiente a qualificare l'area come edificabile, anche se l'intervento non era stato attuato. In appello è stato inoltre contestato che il ricorso fosse stato sottoscritto dalla funzionaria responsabile del tributo senza una delega idonea a rappresentare la società in giudizio.

La decisione

La CTR ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli. Quello del Comune di Pisa è stato ritenuto tardivo, perché notificato oltre il termine lungo previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Quello di S.E.Pi. è stato dichiarato inammissibile perché, trattandosi di una società di capitali, la rappresentanza processuale spettava all'Amministratore Unico secondo lo statuto sociale, salvo specifica procura o delega. Non risultava depositato alcun atto che attribuisse alla funzionaria responsabile del tributo il potere di rappresentare la società in giudizio. Le due appellanti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA, nella misura del 50% ciascuna. È rimasta quindi ferma la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente e il riconoscimento del diritto al rimborso ICI.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Il termine lungo per impugnare la sentenza è di sei mesi dalla pubblicazione, salvo il periodo di sospensione feriale applicabile.

    L'impugnazione deve essere notificata entro il termine perentorio previsto dalla norma; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • Art. 75, comma 3, codice di procedura civile

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

    La società può partecipare al processo soltanto tramite il soggetto dotato del potere di rappresentanza legale o statutaria, oppure tramite un procuratore munito di valida procura.

  • Art. 18 dello Statuto di S.E.Pi. S.p.A.

    La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio [...] spettano all'Amministratore Unico.

    Lo statuto attribuisce in via ordinaria all'Amministratore Unico la rappresentanza anche processuale della società.

  • Art. 19 dello Statuto di S.E.Pi. S.p.A.

    All'amministratore compete inoltre la nomina di procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

    L'Amministratore Unico può conferire procure o deleghe, ma il soggetto diverso dall'Amministratore deve dimostrare documentalmente di aver ricevuto il potere di rappresentare la società in giudizio.

Massime di principio

  • Il funzionario responsabile di un tributo locale non acquisisce automaticamente, per il solo fatto di ricoprire tale ruolo, il potere di rappresentare in giudizio la società privata che gestisce il tributo.
  • Quando una società di capitali propone un ricorso o un appello, l'atto deve essere sottoscritto dal rappresentante previsto dalla legge o dallo statuto, oppure da un soggetto munito di procura o delega specifica e documentata.
  • La procura o delega deve risultare dagli atti del processo; la sua semplice esistenza non dimostrata documentalmente non è sufficiente a sanare il difetto di rappresentanza processuale.
  • La mancanza di valida rappresentanza processuale può comportare l'inammissibilità dell'intero ricorso o appello, senza che il giudice esamini il merito della controversia tributaria.
  • Gli enti o società soccombenti devono rispettare rigorosamente i termini perentori di impugnazione; un appello tardivo è inammissibile anche se le contestazioni di merito potrebbero essere fondate.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario verificare preliminarmente: il soggetto che ha sottoscritto l'atto, le regole statutarie di rappresentanza, l'eventuale procura o delega, il deposito della relativa documentazione e il rispetto dei termini di impugnazione.

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