Corte di giustizia, Sentenza C-21/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017. — Euro Tyre BV contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa). — Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 131 e 138 – Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Diniego del beneficio dell’esenzione – Ammissibilità. — Causa C-21/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, l’esenzione IVA dipende dai requisiti materiali dell’operazione, non dall’iscrizione dell’acquirente al sistema VIES. La mancata registrazione per operazioni intracomunitarie o l’assenza dal VIES sono meri requisiti formali e, in assenza di frode o di ostacolo alla prova dei requisiti sostanziali, non consentono di negare l’esenzione. Il principio vale anche se il venditore conosceva la situazione dell’acquirente e confidava in una futura registrazione retroattiva.
IVA: l’esenzione per cessioni intracomunitarie non può essere negata solo perché l’acquirente non è iscritto al VIES o al regime degli acquisti intracomunitari, se sussistono i requisiti materiali e non vi è frode.
La questione giuridica
Se gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostino al diniego dell’esenzione IVA per una cessione intracomunitaria quando l’acquirente, pur munito di valido numero IVA nello Stato membro di destinazione, non sia iscritto al sistema VIES e non sia assoggettato al regime degli acquisti intracomunitari; e se rilevi, ai fini del diniego, la circostanza che il venditore fosse consapevole di tale situazione e attendesse una futura registrazione retroattiva dell’acquirente.
Principio di diritto
L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA ostano al diniego dell’esenzione per una cessione intracomunitaria fondato esclusivamente sulla mancata iscrizione dell’acquirente al VIES o sulla mancata sua soggezione al regime degli acquisti intracomunitari, quando sono provati i requisiti sostanziali dell’operazione e non vi sono indizi di frode; tali formalità non sono condizioni sostanziali dell’esenzione. Solo la frode o l’impossibilità di dimostrare il rispetto delle condizioni materiali possono giustificare la perdita del beneficio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CE) n. 1798/2003
- Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1798/2003
- Regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010
IVA e cessioni intracomunitarie: mancata iscrizione al VIES e diritto all’esenzione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário portoghese in materia di IVA e cessioni intracomunitarie. Il problema era se l’amministrazione fiscale potesse negare l’esenzione perché l’acquirente, pur avendo un valido numero IVA nello Stato membro di destinazione, non era ancora iscritto al sistema VIES né soggetto al regime degli acquisti intracomunitari.
Fatti e procedimento principale
Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal aveva effettuato, tra il 2010 e il 2012, vendite a Euro Tyre Distribución de Neumáticos SL, società stabilita in Spagna. Al momento delle operazioni, l’acquirente era registrato ai fini IVA in Spagna per le operazioni interne, ma non per le operazioni intracomunitarie e non risultava iscritto al VIES. L’amministrazione portoghese ha quindi rettificato l’IVA, negando l’esenzione prevista per le cessioni intracomunitarie.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE consentano di subordinare l’esenzione alla registrazione dell’acquirente nel VIES e al suo assoggettamento al regime degli acquisti intracomunitari;
- se, alla luce del principio di proporzionalità, il diniego sia giustificato quando il venditore conosceva tale situazione e si attendeva una registrazione retroattiva dell’acquirente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 131 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di fissare condizioni per assicurare la corretta applicazione delle esenzioni e prevenire evasione, elusione e abuso;
- l’articolo 138, paragrafo 1, che impone l’esenzione per le cessioni intracomunitarie al ricorrere delle condizioni materiali;
- gli articoli 213 e 214 della direttiva IVA, relativi alla dichiarazione e identificazione dei soggetti passivi;
- il regolamento n. 1798/2003 e il regolamento n. 904/2010, che disciplinano la cooperazione amministrativa e il sistema elettronico di identificazione/VIES.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’esenzione per cessione intracomunitaria richiede, in sostanza, due condizioni materiali: il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario e la prova che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro, uscendo fisicamente dallo Stato di partenza. Tali requisiti risultavano, secondo la premessa del giudice nazionale, soddisfatti.
La Corte osserva poi che il numero IVA dell’acquirente e l’iscrizione al VIES hanno un’importanza funzionale per il controllo delle operazioni, ma non sono condizioni sostanziali dell’esenzione. Si tratta quindi di requisiti formali, la cui omissione non può, di regola, far perdere il beneficio quando i requisiti materiali sono provati.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il diniego dell’esenzione può intervenire solo in due ipotesi principali:
- quando vi è frode fiscale e il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi, senza adottare misure ragionevoli;
- quando la violazione formale impedisce di dimostrare con certezza il rispetto delle condizioni sostanziali.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva escluso indizi di frode o evasione e non emergeva che la mancanza di iscrizione al VIES impedisse la prova dei requisiti materiali. Perciò il diniego dell’esenzione risultava incompatibile con la direttiva IVA e con il principio di proporzionalità.
Decisione e principio affermato
La Corte ha stabilito che l’amministrazione tributaria non può negare l’esenzione IVA di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che l’acquirente non è iscritto al VIES e non è soggetto al regime degli acquisti intracomunitari, se non vi sono seri indizi di frode e sono dimostrati i requisiti sostanziali dell’operazione. La stessa conclusione vale anche se il venditore conosceva la situazione dell’acquirente e prevedeva una futura registrazione retroattiva.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che la corretta sostanza economico-giuridica dell’operazione prevale sulle carenze meramente formali, salvo frode o impossibilità di prova. Per i professionisti fiscali, ciò significa che la mancata iscrizione VIES dell’acquirente non basta, da sola, a negare l’esenzione se la cessione intracomunitaria è effettiva e documentata.
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