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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-578/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017. — C. K. e a. contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento. — Causa C-578/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la clausola discrezionale del regolamento Dublino III è una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e non solo di diritto nazionale. Soprattutto, afferma che il trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato può violare l’articolo 4 della Carta anche in assenza di carenze sistemiche nello Stato competente, se provoca un rischio concreto di peggioramento irreparabile della salute. In tal caso, il giudice nazionale deve valutare il rischio, imporre le necessarie precauzioni e, se necessario, sospendere il trasferimento; la presa in esame della domanda da parte dello Stato richiedente resta facoltativa, non obbligatoria.

Rinvio di un richiedente asilo gravemente malato: limiti del trasferimento Dublin III alla luce dell’articolo 4 della Carta e natura della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1

La questione giuridica

Se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III sull’uso della clausola discrezionale sia questione di interpretazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE; e, soprattutto, se l’articolo 4 della Carta osti al trasferimento di un richiedente asilo che, pur in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro competente, presenti un disturbo fisico o mentale particolarmente grave tale da esporlo, in concreto, al rischio di un deterioramento significativo e irrimediabile della salute, imponendo eventualmente allo Stato membro richiedente di applicare la clausola discrezionale o di sospendere il trasferimento.

Principio di diritto

Anche in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro competente, il trasferimento Dublin III non può essere eseguito se, nel caso concreto, esso espone il richiedente asilo a un rischio reale e acclarato di trattamento inumano o degradante, in particolare quando un suo grave disturbo fisico o psichico renderebbe prevedibile un deterioramento significativo e irrimediabile della salute. In tale situazione le autorità dello Stato membro che procede al trasferimento e i giudici nazionali devono verificare la gravità del rischio, adottare tutte le precauzioni necessarie per neutralizzarlo e, se tali precauzioni non bastano, sospendere il trasferimento finché lo stato dell’interessato ne consenta l’esecuzione; solo eventualmente lo Stato membro richiedente può avvalersi della clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, ma non vi è obbligato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 31 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 32 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 della CEDU
  • Articolo 33 della Convenzione di Ginevra

Trasferimento di richiedente asilo gravemente malato e articolo 4 della Carta

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale urgente dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) in una controversia relativa al trasferimento in Croazia di tre richiedenti protezione internazionale, tra cui una donna con gravi problemi psichiatrici successivi al parto. La Corte si pronuncia sull’interpretazione del regolamento Dublino III, della Carta e sulla portata degli obblighi dello Stato membro che esegue il trasferimento.

Fatti e procedimento principale

I richiedenti avevano presentato domanda di protezione internazionale in Slovenia dopo essere entrati nell’Unione con visto croato. Le autorità slovene avevano ritenuto competente la Croazia ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e avevano adottato una decisione di trasferimento.

La sig.ra C.K. aveva però evidenziato, con certificazioni mediche, una gravidanza a rischio, poi una depressione post partum con tendenze suicide e la necessità di assistenza nel centro di accoglienza di Lubiana. I giudici nazionali si erano divisi: il giudice amministrativo aveva annullato il trasferimento chiedendo garanzie sulle cure in Croazia, mentre la Corte suprema slovena aveva confermato il trasferimento ritenendo insussistenti carenze sistemiche nello Stato membro competente. Successivamente, la Corte costituzionale slovena aveva rilevato che l’assenza di carenze sistemiche non esauriva la tutela offerta dal diritto fondamentale di non subire trattamenti inumani o degradanti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III fosse una questione di interpretazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE;
  • se l’articolo 4 della Carta consentisse il trasferimento anche quando il richiedente, per le sue condizioni di salute, rischiasse un grave e irreversibile peggioramento;
  • se, in una simile situazione, lo Stato membro richiedente fosse obbligato ad applicare la clausola discrezionale e a esaminare esso stesso la domanda;
  • se il richiedente potesse invocare tale clausola e se le autorità e i giudici dovessero rilevarla d’ufficio.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 3, 17, 27, 29, 31 e 32;
  • la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, segnatamente gli articoli 17, 18 e 19;
  • gli articoli 4, 51 e 52 della Carta;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 3 della CEDU e l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III fa parte integrante del sistema di Dublino e che il suo utilizzo costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, la sua interpretazione rientra nell’ambito dell’articolo 267 TFUE. Ne deriva che la questione non è rimessa al solo diritto nazionale né alla sola interpretazione del giudice costituzionale dello Stato membro.

Ragionamento della Corte sulle questioni relative all’articolo 4 della Carta

La Corte ricorda che il sistema di Dublino deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali e che l’articolo 4 della Carta ha carattere assoluto. Pur essendo vero che, secondo la giurisprudenza precedente, il trasferimento è vietato quando nello Stato competente esistono carenze sistemiche nella procedura d’asilo o nelle condizioni di accoglienza, tale ipotesi non esaurisce tutte le possibili violazioni dell’articolo 4.

La Corte precisa che, in circostanze eccezionali, il trasferimento di un richiedente asilo con grave disturbo mentale o fisico può costituire esso stesso trattamento inumano o degradante se comporta un rischio reale e acclarato di deterioramento significativo e irrimediabile della salute. Questo vale anche se nello Stato membro competente non vi sono carenze sistemiche e anche se, in linea generale, vige una presunzione di adeguatezza dell’assistenza sanitaria nello Stato di destinazione.

Obblighi delle autorità nazionali

Quando il richiedente produce elementi oggettivi, come certificati medici, idonei a dimostrare la gravità della sua condizione e il possibile impatto del trasferimento, le autorità dello Stato membro richiedente e i giudici nazionali non possono ignorare tali elementi. Devono invece:

  • valutare se il trasferimento comporti un rischio reale di aggravamento grave e irreversibile;
  • adottare precauzioni adeguate, anche cooperando con lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di applicazione, affinché il viaggio e l’arrivo avvengano in condizioni idonee;
  • verificare la disponibilità di cure all’arrivo mediante lo scambio di informazioni sanitarie previsto dagli articoli 31 e 32 del regolamento Dublino III e dagli allegati del regolamento di applicazione;
  • sospendere il trasferimento se, nonostante le precauzioni, il rischio permane e il richiedente non è materialmente trasportabile in condizioni compatibili con l’articolo 4 della Carta.

La Corte richiama inoltre l’articolo 29 del regolamento Dublino III e l’articolo 9 del regolamento di applicazione, da cui emerge che il rinvio del trasferimento è possibile per motivi materiali, incluso lo stato di salute dell’interessato. Se il termine di sei mesi scade, la competenza si trasferisce allo Stato membro richiedente.

Clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1

La Corte esclude che l’articolo 17, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta, imponga allo Stato membro richiedente di esaminare la domanda in tutti i casi in cui il trasferimento possa risultare problematico per la salute del richiedente. La clausola discrezionale resta una facoltà: può essere utilizzata se lo Stato membro ritiene che il quadro sanitario dell’interessato non migliori a breve termine o che una sospensione prolungata aggravi la situazione, ma non diventa un obbligo automatico.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 4 della Carta osta al trasferimento non solo in caso di carenze sistemiche, ma anche quando un trasferimento di un richiedente gravemente malato comporti un rischio reale e acclarato di deterioramento significativo e irrimediabile della salute;
  • spetta alle autorità e ai giudici nazionali valutare il rischio, adottare le precauzioni necessarie e, se non sufficienti, sospendere il trasferimento;
  • lo Stato membro richiedente può, ma non deve, applicare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1.

Indicazioni operative per la pratica

Per gli operatori, la sentenza conferma che nei trasferimenti Dublino la difesa può fondarsi non solo su carenze sistemiche dello Stato di destinazione, ma anche su elementi sanitari individuali seri e documentati. In presenza di patologie gravi, è essenziale produrre tempestivamente certificazioni mediche, chiedere misure cautelari e sollecitare la verifica concreta delle condizioni di viaggio, dell’assistenza all’arrivo e dell’eventuale rinvio del trasferimento.

Come è indicizzato

Materieasilo e sistema di dublinodiritti fondamentalitutela della salute del richiedente asiloricorsi avverso decisioni di trasferimento

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