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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-145/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 febbraio 2017. — Aramex Nederland BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Validità – Regolamento (UE) n. 301/2012 – Voci 8703 e 8711 – Veicolo a tre ruote denominato “Spyder”. — Causa C-145/16

Giurisprudenza europea62016CJ0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto una controversia sulla classificazione doganale del veicolo a tre ruote "Spyder". Ha affermato che, per le sue caratteristiche oggettive, il veicolo rientra nella voce 8703 della nomenclatura combinata e non nella voce 8711. La presenza di un manubrio e di un sistema di direzione fondato sul principio Ackermann non impedisce la classificazione come autoveicolo. La Corte non ha ravvisato profili di invalidità del regolamento di esecuzione n. 301/2012.

Classificazione doganale di un veicolo a tre ruote "Spyder" nella nomenclatura combinata: rientra nella voce 8703 e non nella voce 8711.

La questione giuridica

Se la nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella versione applicabile, debba essere interpretata nel senso che un veicolo a tre ruote, dotato di pneumatici fabbricati per motocicli a tre ruote ma simili a quelli delle automobili, comandato da un manubrio e munito di un sistema di direzione fondato sul principio Ackermann, debba essere classificato nella voce 8703 ovvero nella voce 8711; indirettamente, se il regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012 sia valido.

Principio di diritto

Un veicolo a tre ruote, anche se dotato di pneumatici per motocicli a tre ruote, comandato da un manubrio e munito di un sistema di direzione fondato sul principio Ackermann, va classificato nella voce 8703 della nomenclatura combinata, perché tale sistema di direzione costituisce una caratteristica oggettiva riconducibile agli autoveicoli della voce 8703; di conseguenza, la voce 8711 opera solo in via sussidiaria per i veicoli a tre ruote che non presentino le caratteristiche degli autoveicoli della voce 8703. Non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012 nella parte in cui classifica un veicolo siffatto nella voce 8703.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012
  • Decisione 87/369/CEE
  • Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Classificazione doganale del veicolo a tre ruote "Spyder"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Gerechtshof Amsterdam in una controversia tra Aramex Nederland BV e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane. Il nodo è la classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un veicolo a tre ruote denominato "Spyder".

Fatti e procedimento principale

Dopo l’immissione in libera pratica del veicolo, l’amministrazione doganale olandese lo ha classificato nella sottovoce 8703 21 10. Aramex ha contestato la decisione sostenendo che il veicolo dovesse invece essere classificato nella sottovoce 8711 50 00. Sia il reclamo amministrativo sia il ricorso di primo grado sono stati respinti, e il giudice d’appello ha quindi chiesto alla Corte di verificare, in sostanza, la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012, che aveva classificato un veicolo analogo nella voce 8703.

Normativa rilevante

La Corte si è riferita alla nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012. Sono state in particolare esaminate:

  • la voce 8703, relativa agli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone;
  • la voce 8711, relativa ai motocicli e ai veicoli assimilati;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012, adottato in base all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87;
  • le note esplicative del sistema armonizzato, richiamate come strumenti interpretativi;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla classificazione

La Corte ricorda che il criterio decisivo per la classificazione doganale è costituito, in linea di principio, dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, come risultano dal testo della voce e dalle note di sezione o di capitolo. Le note esplicative del sistema armonizzato, pur non avendo valore vincolante, rappresentano un elemento importante per un’interpretazione uniforme.

In tale quadro, la Corte osserva anzitutto che la voce 8711 comprende i veicoli a tre ruote solo in via sussidiaria, ossia a condizione che non presentino le caratteristiche di un autoveicolo rientrante nella voce 8703.

Quanto al fatto che il veicolo monti ruote simili a quelle delle automobili ma fabbricate per motocicli a tre ruote, la Corte rileva che le note esplicative della voce 8703 menzionano come esempi i veicoli leggeri a tre ruote che utilizzano motori e ruote di motocicli; tuttavia, tali elementi non sono requisiti necessari per la classificazione nella voce 8703. La mancanza di ruote di motociclo non esclude quindi la voce 8703.

Sul sistema di direzione, la Corte afferma che un veicolo a tre ruote dotato di un sistema di direzione fondato sul principio Ackermann deve considerarsi munito di un "sistema di direzione del tipo automobile" ai sensi della nota esplicativa della voce 8703. La presenza di un manubrio non è menzionata come elemento ostativo dalla voce 8711 né dalle relative note esplicative; pertanto, neppure tale circostanza impedisce la classificazione nella voce 8703.

La Corte aggiunge che, una volta accertata la sussistenza di caratteristiche oggettive che consentono la classificazione nella voce 8703, la destinazione del veicolo non è un criterio pertinente.

Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012

La Corte, pur essendo investita formalmente di un dubbio sulla validità del regolamento di esecuzione n. 301/2012, conclude che dall’esame della questione non emerge alcun elemento idoneo a invalidarlo nella parte in cui classifica un autoveicolo nuovo a tre ruote, munito di sistema di direzione del tipo automobile e comandato da un manubrio, nella sottovoce 8703 21 10.

Dispositivo

La Corte dichiara che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che il veicolo a tre ruote oggetto del procedimento principale rientra nella voce 8703. Le spese del giudizio principale sono rimesse al giudice nazionale, mentre quelle sostenute dagli altri intervenienti non sono ripetibili.

Principio affermato

Ai fini della classificazione doganale, un veicolo a tre ruote è collocabile nella voce 8703 quando, per le sue caratteristiche oggettive, presenta elementi propri degli autoveicoli, in particolare un sistema di direzione fondato sul principio Ackermann; la presenza di un manubrio o di pneumatici analoghi a quelli motociclistici non impedisce tale classificazione, e la voce 8711 resta applicabile solo in via subordinata ai veicoli a tre ruote che non abbiano tali caratteristiche.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganalenomenclatura combinataunione doganaletariffa doganale comuneveicoli a motore

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