Parere n. 204/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Giada Fede (Avv. Riccardo Lana) contro il Comune di Gela, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza comunale n. 456 del 19 settembre 2025, di sgombero dell’alloggio IACP di Caltanisetta occupato abusivamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 456 del 19 settembre 2025, recante lo sgombero di un alloggio IACP occupato sine titulo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero sostenendo che fosse nulla o illegittima perché indicava, quale rimedio, il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, mentre la controversia avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario. Ha richiamato la Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 5253 del 26 febbraio 2020, deducendo la violazione dell’art. 24 Cost. e chiedendo di essere rimessa in termini per proporre l’azione civile. Il Consiglio ha dovuto stabilire se la controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente appartenesse alla giurisdizione amministrativa, condizione necessaria per l’ammissibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. In materia di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere la fase pubblicistica anteriore all’assegnazione, nella quale sono coinvolti interessi legittimi, dalla fase successiva all’assegnazione o comunque dalle controversie relative al godimento e al rilascio dell’alloggio, nelle quali viene in rilievo un diritto soggettivo. L’ordine di sgombero dell’alloggio occupato sine titulo è un atto vincolato, imposto dalla legge e diretto al recupero del bene pubblico, non espressione di discrezionalità amministrativa. La controversia riguarda quindi l’esistenza del titolo al godimento dell’immobile e può comportare, se necessario, la disapplicazione dell’ordine da parte del giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giustizia amministrativa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stata fatta salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti previsti da tale disposizione.
Osservazioni
Unico motivo - Giurisdizione e indicazione del giudice competente
Il motivo non conduce all’annullamento dell’ordinanza nell’ambito del ricorso straordinario, perché la controversia relativa all’ordine di rilascio di un alloggio IACP occupato sine titulo appartiene alla giurisdizione ordinaria. L’eventuale illegittimità dell’ordine può essere fatta valere davanti al giudice ordinario, anche mediante disapplicazione dell’atto amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti.
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., poiché il rimedio è ammesso unicamente per controversie devolute alla giustizia amministrativa.
Rimessione in termini e riproposizione della domanda
È fatta salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti stabiliti dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa.
La disposizione esclude il ricorso straordinario quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
entro il termine perentorio di tre mesi
Consente di riproporre davanti al giudice munito di giurisdizione la domanda originariamente proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, entro il termine previsto e con gli effetti stabiliti dalla norma.
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1
È richiamata quale fonte regionale che impone l’ordine di rilascio dell’alloggio occupato sine titulo, qualificandolo come atto vincolato.
art. 24 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’indicazione, nell’ordinanza, di rimedi giurisdizionali amministrativi anziché del giudice ordinario; il Consiglio non ha accolto tale deduzione nel ricorso straordinario.
art. 9 l.r. n. 26/2025
È richiamato per l’ammissione della ricorrente alle agevolazioni previste dalla legge regionale.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, le controversie relative ai provvedimenti anteriori all’assegnazione dell’alloggio, concernenti vizi di legittimità dell’attività pubblicistica di assegnazione, appartengono alla giurisdizione amministrativa; le controversie relative al godimento, alla cessazione del rapporto o al rilascio dell’alloggio appartengono invece, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- L’ordine di rilascio o sgombero di un alloggio pubblico occupato sine titulo è un atto vincolato, imposto dalla legge per il recupero del bene appartenente al patrimonio pubblico, e non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa fondato su una autonoma ponderazione dell’interesse pubblico.
- Quando la controversia sull’ordine di sgombero di un alloggio pubblico riguarda l’esistenza del titolo al godimento dell’immobile, la posizione del soggetto è qualificabile come diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario.
- Il giudice ordinario, chiamato a verificare le condizioni per procedere al rilascio forzato dell’immobile pubblico, può eventualmente disapplicare l’ordine amministrativo, senza che ciò trasformi la controversia in una controversia appartenente alla giurisdizione amministrativa.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana è inammissibile quando la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.
Sgombero di un alloggio IACP occupato abusivamente
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro l’ordinanza del Comune di Gela n. 456 del 19 settembre 2025, concernente lo sgombero di un alloggio IACP occupato sine titulo.
Premesse e richiesta
La ricorrente non ha contestato le circostanze di fatto poste a fondamento dell’ordinanza, ma ha sostenuto che l’atto fosse nullo o illegittimo perché indicava il ricorso al TAR o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, invece del giudice ordinario. Ha invocato la Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 5253 del 26 febbraio 2020, dedotto la violazione dell’art. 24 Cost. e chiesto di essere rimessa in termini per proporre l’azione davanti al Tribunale ordinario di Gela.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. L’istanza cautelare è stata esaminata insieme al ricorso, ma il suo esito è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
Quadro normativo e giurisprudenziale
Il Consiglio ha richiamato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso unicamente per controversie devolute alla giustizia amministrativa. Ha inoltre richiamato l’art. 11, comma 2, c.p.a., per la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi.
In materia di edilizia residenziale pubblica, è stata ribadita la distinzione tra la fase anteriore all’assegnazione, di natura pubblicistica, e la fase successiva, nella quale le controversie relative al rapporto e al godimento dell’alloggio hanno natura privatistica. Il parere richiama, tra le altre, Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2021, n. 4366, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e Cass., Sezioni Unite, 26 dicembre 2024, n. 34502.
Giurisdizione sulla controversia
La controversia non riguarda una procedura di assegnazione, una graduatoria o la formazione di una posizione di interesse legittimo pretensivo. La ricorrente occupa un immobile IACP assegnato ad altro soggetto avente titolo e contesta, in sostanza, il diritto dell’amministrazione a ottenere il rilascio del bene.
L’ordine di sgombero è qualificato come atto vincolato, direttamente imposto dalla legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, e funzionale al recupero dell’immobile appartenente al patrimonio pubblico. Non si tratta quindi di un provvedimento fondato su una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico. La questione relativa all’esistenza di un titolo al godimento dell’alloggio incide su un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
Effetti dell’eventuale illegittimità dell’ordine
Anche se viene dedotta l’illegittimità dell’ordine di sgombero, la controversia resta devoluta al giudice ordinario. Quest’ultimo può eventualmente disapplicare l’atto amministrativo quando deve verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per procedere al rilascio forzato del bene.
Conclusioni
Il Consiglio ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., perché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
È stata fatta salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti previsti da tale disposizione.
Come è indicizzato
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