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Sentenza

Sentenza del 18/08/2015 n. 3619 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta comunale sulla pubblicità - Pluralità di messaggi - Solidarietà - Liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascun messaggio pubblicitario: devono quindi essere applicate tante imposte quanti sono i messaggi riferibili ai diversi soggetti, anche se tali messaggi sono collocati sul medesimo pannello. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, ma enuncia un principio favorevole alla corretta determinazione analitica dell'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione dell'imposta comunale sulla pubblicità in presenza di un unico pannello contenente una pluralità di messaggi pubblicitari riferibili a soggetti diversi. Secondo il principio richiamato, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 502/2012 pone in solido il pagamento dell'imposta anche a carico del soggetto nel cui interesse il messaggio è diffuso. Tuttavia, quando i messaggi sono riferibili a soggetti differenti, non è corretto determinare l'imposta considerando unitariamente la superficie geometrica complessiva del pannello ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 502/2012.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, d.lgs. 502/2012

    Prevede la solidarietà per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carico del soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio.

    La responsabilità solidale consente al Comune di richiedere il pagamento anche al soggetto beneficiario della pubblicità, ma non comporta che messaggi riferibili a soggetti diversi debbano essere trattati come un'unica fattispecie impositiva.

  • Art. 7 d.lgs. 502/2012

    La norma non può essere utilizzata per calcolare un'unica imposta sulla superficie geometrica complessiva di un pannello quando esso contiene più messaggi pubblicitari autonomi e riferibili a soggetti differenti.

Massime di principio

  • Quando uno stesso supporto pubblicitario contiene più messaggi autonomi riferibili a soggetti diversi, la tassazione deve essere determinata separatamente per ciascun messaggio.
  • La solidarietà passiva individua i soggetti tenuti al pagamento, ma non modifica il numero delle autonome fattispecie pubblicitarie da tassare.
  • La superficie del pannello non può essere automaticamente considerata come un'unica base imponibile se il pannello veicola messaggi distinti.
  • Per contestare una liquidazione è utile verificare se l'amministrazione abbia distinto correttamente i messaggi, i beneficiari e le relative superfici o basi di calcolo.

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