Sentenza del 19/08/2015 n. 16982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva annullato la cartella esattoriale relativa a maggiori imposte IRAP, IRPEG, interessi e sanzioni per il 2003. La controversia riguardava la possibilità per la contribuente di utilizzare, in compensazione con il debito tributario dell'annualità successiva, un credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1/10/2003-30/09/2004, senza aver presentato una dichiarazione integrativa nei termini previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, in assenza della dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, il credito pregresso non potesse essere utilizzato in compensazione con il debito IRPEG dell'annualità successiva né fatto valere in sede di opposizione alla cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. La cartella è stata quindi ritenuta legittima. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario della contribuente. È stata tuttavia riconosciuta la possibilità di chiedere separatamente il rimborso del credito, nei termini e nelle forme ordinarie. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa; il termine per presentarla è quello previsto per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
La dichiarazione integrativa costituisce il presupposto per poter utilizzare il credito risultante dalla correzione della dichiarazione mediante compensazione. Se non viene presentata nei termini, la compensazione non può essere esercitata, anche se il credito può essere fatto valere separatamente mediante istanza di rimborso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni.
La cartella emessa a seguito del controllo automatizzato resta legittima quando il debito tributario non è stato estinto tramite una compensazione validamente esercitata secondo le regole speciali fiscali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 55
Le disposizioni richiamate dall'Agenzia riguardano la disciplina IVA e non possono essere automaticamente estese ai crediti IRPEG, soggetti alla disciplina speciale delle imposte sui redditi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina IRPEG
Il credito IRPEG non può essere portato in compensazione con l'imposta dell'annualità successiva se il contribuente non ha rispettato le modalità e i termini previsti per la dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- La possibilità di utilizzare un credito fiscale in compensazione dipende dal rispetto delle specifiche formalità e dei termini previsti dalla disciplina tributaria; la mera esistenza sostanziale del credito non è sufficiente.
- La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa può impedire la compensazione del credito con debiti tributari successivi, senza però eliminare necessariamente il diritto sostanziale al rimborso.
- Il credito non utilizzabile in compensazione può, in linea generale, essere fatto valere mediante una distinta istanza di rimborso, secondo i termini e le procedure ordinarie.
- È necessario distinguere tra la correzione di un errore materiale o giuridico della dichiarazione, che può essere fatta valere anche in giudizio, e la tardiva richiesta di una specifica modalità di utilizzo del credito, come la compensazione.
- In sede di impugnazione di una cartella emessa tramite controllo automatizzato, il contribuente non può opporre un credito pregresso se la compensazione non si è perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile.
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