Sentenza del 18/08/2015 n. 99 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Contenzioso tributario - Ritenute operate su competenze del lavoratore dipendente a conclusione del rapporto - Legittimazione a richiederne il rimborso se operate in eccesso e ad impugnare l'eventuale diniego - Spetta a chi eroga la somma e non al percipiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a tassazione di una somma riconosciuta in sede conciliativa a titolo di risarcimento del danno biologico, sostenendo che tale importo non fosse imponibile. La questione principale riguardava però la legittimazione a chiedere il rimborso delle ritenute eventualmente operate in eccesso e a impugnare il diniego dell'Amministrazione finanziaria. Secondo la sentenza, tale legittimazione spetta al soggetto che eroga le somme, in qualità di sostituto d'imposta, e non al lavoratore che le percepisce.
La decisione
Il ricorso del lavoratore è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione. La richiesta di rimborso e l'eventuale impugnazione del diniego avrebbero dovuto essere proposte dal datore di lavoro o altro soggetto erogatore, quale sostituto d'imposta. Inoltre, sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico non era stata operata alcuna ritenuta, sicché il lavoratore non aveva comunque titolo per chiedere il rimborso di un'imposta non trattenuta.
Massime di principio
- In materia di ritenute fiscali, la legittimazione a chiedere il rimborso di somme trattenute in eccesso spetta normalmente al sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, non al lavoratore percipiente.
- Il lavoratore può contestare direttamente la propria posizione fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nei limiti previsti dalla disciplina tributaria, ma non può sostituirsi al soggetto erogatore nell'azione di rimborso delle ritenute da questo operate.
- Prima di proporre un ricorso è necessario verificare chi abbia effettivamente subito la ritenuta, chi l'abbia materialmente effettuata e chi l'abbia versata all'Erario.
- Non è possibile chiedere il rimborso di una ritenuta che non sia stata concretamente operata: l'eventuale erronea qualificazione fiscale della somma non attribuisce, da sola, un diritto al rimborso.
- Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno biologico devono essere valutate in base alla loro effettiva natura risarcitoria e non sono automaticamente assimilabili a redditi imponibili, ma la contestazione deve essere proposta dal soggetto processualmente legittimato.
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