Sentenza del 19/08/2015 n. 16984 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento, la cartella esattoriale e l'iscrizione ipotecaria derivanti dalla presunzione di redditività di un conto corrente svizzero non dichiarato nel quadro W della dichiarazione dei redditi. Ha contestato, principalmente, la validità delle notifiche, sostenendo che gli atti erano stati notificati al vecchio domicilio mediante procedura per irreperibilità, nonostante nella dichiarazione dei redditi fosse stato indicato un domicilio eletto presso American Express e il contribuente risultasse iscritto all'AIRE e residente negli Stati Uniti. Ha inoltre contestato la giurisdizione del giudice ordinario sull'iscrizione ipotecaria e, nel merito, la propria disponibilità del conto svizzero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che l'elezione di domicilio poteva essere validamente comunicata anche mediante indicazione nella dichiarazione annuale, e non necessariamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La CTR aveva quindi erroneamente ritenuto indispensabile la raccomandata. La Corte ha inoltre affermato che, dopo la modifica normativa del 2006, le controversie sull'iscrizione ipotecaria per crediti tributari rientrano nella giurisdizione tributaria; tuttavia, il principio di perpetuatio jurisdictionis non opera per attribuire retroattivamente la giurisdizione a un giudice che ne era inizialmente privo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 227 del 1990, artt. 4 e 6
presunzione di fruttuosità, al tasso ufficiale medio di sconto, delle attività finanziarie trasferite o costituite all'estero
La disciplina consentiva all'Amministrazione finanziaria di presumere la produzione di redditi derivanti da attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d)
l'elezione di domicilio risulti espressamente formulata nella dichiarazione annuale ovvero in altro atto comunicato successivamente ... a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
La norma prevede due modalità alternative per comunicare il domicilio eletto: l'indicazione nella dichiarazione dei redditi oppure una comunicazione successiva tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Disciplina le modalità di notificazione degli atti fiscali in caso di irreperibilità del destinatario; tale procedura deve essere applicata solo quando non risulti un domicilio validamente eletto o comunque conoscibile dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Prevede l'iscrizione ipotecaria sugli immobili a garanzia dei crediti tributari nell'ambito della riscossione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, lett. e-bis
A seguito della modifica introdotta nel 2006, l'iscrizione ipotecaria relativa a crediti tributari è divenuta autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito dalla Legge n. 248 del 2006
Ha ampliato l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, includendo l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 5 c.p.c. - principio della perpetuatio jurisdictionis
la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda
Il principio conserva la giurisdizione quando questa viene successivamente meno, ma non attribuisce automaticamente la giurisdizione a un giudice che ne era privo al momento della domanda, salvo specifiche ipotesi riconosciute dalla giurisprudenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Stabilisce il termine ordinario per proporre ricorso tributario; la tardività può determinare l'inammissibilità, salvo che il contribuente dimostri l'inesistenza o la nullità della notificazione da cui decorre il termine.
Art. 140 c.p.c. e art. 142 c.p.c.
Regolano, rispettivamente, la notificazione in caso di irreperibilità relativa e la notificazione all'estero; la corretta procedura dipende dalla situazione effettiva del destinatario e dall'esistenza di un domicilio validamente comunicato.
Massime di principio
- Quando una norma consente di comunicare il domicilio mediante due modalità alternative, l'Amministrazione non può pretendere esclusivamente una delle due: l'indicazione espressa nella dichiarazione dei redditi può essere sufficiente, anche senza una successiva raccomandata.
- La validità di una notifica fiscale deve essere valutata considerando il domicilio eletto o dichiarato dal contribuente e le informazioni ufficialmente disponibili all'Amministrazione, compresa l'iscrizione all'AIRE.
- Se la notifica è stata eseguita presso un vecchio indirizzo con la procedura degli irreperibili, occorre verificare se esisteva un domicilio validamente eletto o un indirizzo estero che imponesse una diversa modalità di notificazione.
- La contestazione della notifica può incidere sulla decorrenza del termine per ricorrere: se la notifica è inesistente o invalida, il ricorso potrebbe non essere tardivo anche se presentato molto tempo dopo la data indicata dall'Amministrazione.
- Per le iscrizioni ipotecarie relative a crediti tributari, la giurisdizione dipende anche dalla disciplina vigente al momento della proposizione della domanda; dopo la riforma del 2006 la competenza è del giudice tributario.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento o sull'effettiva disponibilità del conto estero: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente tali questioni alla luce della corretta interpretazione delle regole di notifica e delle altre censure.
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