Cassazione Penale, Ordinanza n. 05902/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione illecita di arma e relativo munizionamento, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in sostanza l'attribuibilità allo stesso dello zaino nel quale erano stati rinvenuti la sostanza stupefacente, l'arma e i proiettili. Ha sostenuto che la motivazione sulla riconducibilità del contenuto dello zaino al ricorrente fosse erronea o comunque insufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse profili di valutazione di merito, non deducibili in sede di legittimità, e ha rilevato che la decisione di appello era sorretta da motivazione congrua: lo zaino era stato rinvenuto in un garage adibito temporaneamente ad abitazione, del quale il ricorrente aveva le chiavi e che veniva aperto al controllo, senza che risultasse la condivisione dell'immobile con altri soggetti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una diversa ricostruzione del fatto e a un riesame del merito, attività non consentite in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente e sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in appello.
art. 2 L. 895/1967
Norma richiamata quale base della condanna per fatti relativi a arma e munizioni.
art. 7 L. 895/1967
Norma richiamata quale base della condanna per fatti relativi a arma e munizioni.
art. 648 c.p.
Norma richiamata tra i capi di condanna per ricettazione.
art. 697 c.p.
Norma richiamata tra i capi di condanna per detenzione abusiva di armi o munizioni.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa valutazione del fatto o delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente idonea a spiegare il percorso decisorio.
- La riconducibilità di un bene rinvenuto in un immobile nella disponibilità esclusiva o prevalente dell'imputato può essere desunta da elementi fattuali quali il possesso delle chiavi, l'apertura del locale al controllo e l'assenza di indicazioni sulla condivisione con terzi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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