Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, nel quale era stata enunciata una transazione intervenuta tra le stesse parti. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'esecutività del decreto ingiuntivo non avrebbe potuto integrare il presupposto d'imposta quando il credito fosse divenuto di fatto non riscuotibile, poiché in tal caso mancherebbe un effettivo trasferimento di ricchezza e si violerebbe l'art. 53 Cost.; ha inoltre dedotto la nullità della sentenza regionale per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso, assumendo che la transazione fosse stata formata all'estero e dunque soggetta a una diversa disciplina di registrazione; infine ha censurato la motivazione dell'atto nella parte relativa alla liquidazione degli interessi, perché priva dell'indicazione dei parametri di calcolo (capitale, tasso e giorni).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'imposta di registro, quale imposta d'atto, colpisce il rapporto giuridico racchiuso nell'atto e gli effetti giuridici che esso produce, non richiedendosi la prova di una concreta e attuale riscossione del credito; nella specie, la pretesa carenza di capacità contributiva era fondata su una deduzione di impossibilità di recupero del credito non dimostrata e comunque incompatibile con la natura dell'imposta. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la Commissione regionale aveva comunque esaminato e disatteso il tema della tassazione per enunciazione, sicché non vi era omessa pronuncia; inoltre la censura riproponeva in realtà una questione di fatto già vagliata. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'atto di liquidazione degli interessi è sufficiente se indica l'importo richiesto, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli tassi applicati o il dettaglio del calcolo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
L'imposta di registro è dovuta anche per i decreti ingiuntivi muniti di esecutorietà; il tributo colpisce gli effetti giuridici dell'atto, non la concreta riuscita del recupero del credito.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8 tariffa, parte prima
Il decreto ingiuntivo esecutivo rientra tra gli atti rilevanti ai fini dell'imposizione di registro secondo il loro effetto giuridico.
art. 53 Cost.
La capacità contributiva è ravvisata nell'indice di ricchezza rivelato dall'atto giudiziario munito di esecutività; non è necessario dimostrare l'effettivo realizzo del credito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36, comma 2, n. 4
Richiamati per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma il vizio è stato escluso.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice rigetta implicitamente la censura con una motivazione incompatibile con essa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta esistente e sufficiente, non affetta da nullità.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto impositivo deve essere motivato, ma per la liquidazione degli interessi è sufficiente l'indicazione dell'importo, della base normativa e della decorrenza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 17
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto, senza esito favorevole.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: il presupposto impositivo va individuato negli effetti giuridici dell'atto registrato e nel rapporto che esso incorpora, non nell'esito concreto e successivo delle vicende di recupero del credito.
- Quando la legge assoggetta a registro un decreto ingiuntivo esecutivo, la pretesa fiscale non viene meno per la sola allegazione di insolvenza del debitore o di difficoltà di riscossione, se tali circostanze non sono specificamente provate e comunque non incidono sul fatto che l'atto produca un indice di capacità contributiva.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di appello affronta la questione con una decisione logicamente incompatibile con la tesi della parte; in tal caso si è in presenza di rigetto implicito della censura.
- Per gli atti di liquidazione degli interessi è sufficiente che l'amministrazione indichi il capitale richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza; non occorre la puntuale esposizione di ogni saggio periodico né delle modalità aritmetiche di calcolo.
- La deduzione di nullità per difetto di motivazione dell'atto o della sentenza deve confrontarsi con il contenuto effettivo della motivazione già resa, non potendo essere trasformata in una mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →