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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31613/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere e la sua sostituzione con arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva che la nuova misura cautelare per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) costituiva il ripristino di una precedente misura dichiarata inefficace nel procedimento 'Crimine' per decorso dei termini (G.i.p. 24/06/2016), in violazione dell'art. 307, comma 2, c.p.p.; sosteneva altresì che la contestazione originaria, pur 'aperta', era stata chiusa al 21/03/2011 e che l'annullamento senza rinvio della Cassazione sul processo precedente impediva una nuova iscrizione per gli stessi fatti (ne bis in idem).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione del Tribunale del Riesame secondo cui non si è in presenza di un ripristino vietato ex art. 307 c.p.p. in quanto le contestazioni riguardano segmenti temporali diversi e fatti ulteriori e più recenti (tra cui estorsioni del 2017) che integrano una nuova e distinta posizione associativa, con ruoli diversi attribuiti al ricorrente. La Cassazione ha inoltre rilevato l'esistenza di un giudicato cautelare favorevole all'ordinanza impugnata e l'assenza di elementi novativi prodotti dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 307 cod. proc. pen.

    La norma vieta il 'ripristino' di una misura cautelare dichiarata inefficace per decorso dei termini, ma la Corte ha ritenuto non applicabile il divieto perché la misura attuale riguarda fatti e un periodo temporale diversi rispetto a quelli per cui la precedente misura era stata dichiarata inefficace.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ricordato la natura del reato come permanente e l'importanza della precisa delimitazione temporale dell'adesione per valutare l'identità del fatto.

  • art. 304, comma 6 cod. proc. pen.

    Norma sui termini massimi della custodia cautelare: nel procedimento 'Crimine' il G.I.P. aveva dichiarato l'inefficacia della custodia per decorso dei termini ai sensi di questa disposizione.

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Riguarda la modifica dell'imputazione in udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero possa delimitare temporalmente la contestazione (precisandone il termine finale) e che tale precisazione non lede necessariamente le facoltà difensive, contribuendo a distinguere periodi associativi diversi.

  • Giurisprudenza: sentenza Iazzetta (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018) e Corte cost. n. 200/2016

    Richiamate per affermare che la contestazione corrisponde a un fatto storicamente determinabile e che, nel reato permanente, conta la precisa delimitazione temporale per escludere il ne bis in idem tra distinti periodi di condotta.

Massime di principio

  • Per i reati permanenti (es. associazione mafiosa) l'identità del fatto va valutata sulla coincidenza di tempo, luogo e persone: periodi temporali diversi possono integrare fatti diversi e non determinano automaticamente ne bis in idem.
  • La dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare per decorso dei termini non impedisce sempre una successiva misura cautelare: è necessario verificare se la nuova misura riguardi lo stesso fatto storico o un fatto distinto (es. periodo successivo, ruoli diversi, nuovi reati fine).
  • Il pubblico ministero può delimitare o precisare la contestazione, anche temporalmente, e tale attività può rendere non sovrapponibili due contestazioni successive; la legittimità di tale modifica può essere sindacata solo nei limiti previsti dalla legge.
  • Per impugnare con successo la custodia per ripristino di una misura estinta, la difesa deve dimostrare l'effettiva identità storico-naturale del fatto (stessi tempi, luoghi, persone) e l'assenza di nuove acquisizioni investigative che giustifichino la nuova misura.
  • Quando esiste un giudicato cautelare formato su una decisione di merito, occorrono elementi di novità rilevanti per superarlo; mere argomentazioni ricostruttive non sono sufficienti.

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