Sentenza del 14/10/2015 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 3.178,29 euro di IRAP versata per gli anni d’imposta 2006-2010, sostenendo che l’attività di agenzia e intermediazione commerciale fosse svolta senza dipendenti e con beni strumentali minimi, quindi in assenza di autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha contestato il rimborso, sostenendo che l’attività commerciale esercitata in forma societaria fosse soggetta all’IRAP e che il requisito dell’autonoma organizzazione fosse connaturato all’attività d’impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo che la società, in quanto soggetto societario esercente attività d’impresa, fosse considerata autonomamente organizzata e che spettasse comunque al contribuente dimostrare concretamente l’assenza del requisito. Poiché la società non ha fornito prove sufficienti sulle modalità di svolgimento dell’attività e sul mancato superamento della soglia di autonoma organizzazione, il rimborso è stato negato. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che l’attività esercitata da una società costituisce, in linea generale, presupposto dell’IRAP, poiché la forma societaria implica un’autonoma organizzazione.
Art. 2195 del Codice civile
La norma è richiamata per qualificare l’attività dell’agente di commercio come attività commerciale e, quindi, come produttiva di reddito d’impresa.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione alla richiesta dell’Ufficio di discussione della causa in pubblica udienza.
Cassazione n. 7899/2007
Secondo il principio richiamato, il reddito dell’agente di commercio che svolge attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. è reddito d’impresa e sussiste automaticamente, secondo la decisione, il requisito dell’autonoma organizzazione.
Cassazione, sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 26 maggio 2009
Le sentenze distinguono tra attività d’impresa, nella quale l’organizzazione è considerata connaturata, e lavoro autonomo, per il quale l’autonoma organizzazione deve essere verificata caso per caso.
Cassazione, sentenze nn. 3676/2007, 3678/2007 e 8177/2007
La Commissione richiama il principio secondo cui l’esercizio di un’attività d’impresa non comporta necessariamente, in ogni caso, l’assoggettamento all’IRAP; tuttavia, spetta al contribuente provare concretamente l’assenza dell’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Nel caso di richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve dimostrare in modo concreto e documentato l’assenza di autonoma organizzazione, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione sull’assenza di dipendenti o sull’utilizzo di beni strumentali minimi.
- Per le attività esercitate in forma societaria, i giudici possono ritenere che la struttura organizzativa sia implicita nella forma societaria stessa, rendendo più difficile escludere l’assoggettamento all’IRAP.
- L’assenza di dipendenti non esclude automaticamente l’IRAP: devono essere valutati complessivamente struttura, mezzi impiegati, costi, modalità operative e grado di autonomia dell’attività.
- La qualificazione dell’attività come impresa non determina necessariamente, da sola, l’obbligo IRAP in ogni situazione; tuttavia, in una controversia di rimborso, l’onere probatorio ricade sul contribuente che deve fornire elementi specifici per ciascun periodo d’imposta.
- Una domanda di rimborso deve indicare con precisione le ragioni dell’illegittimità del diniego e deve essere accompagnata da documentazione contabile e organizzativa idonea a dimostrare l’assenza del presupposto impositivo.
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