Risposta n. 446 del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, il "Bar Didattico" ha finalità esclusivamente didattiche e formative, si svolge solo all’interno della scuola e in modo limitato, con eventuale utile reinvestito nelle attività educative; perciò non dovrebbe avere rilevanza fiscale né ai fini IRES né ai fini IVA.
Trattamento IRES e IVA dell’attività di "Bar Didattico" svolta da un istituto scolastico.
Il quesito
L’istituto chiede se la gestione di un "Bar Didattico" interno, svolta dagli studenti durante le lezioni, con somministrazione limitata di bevande e merende a studenti e personale, produca rilevanza fiscale ai fini IRES e IVA oppure sia da considerare attività non commerciale/decommercializzata.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel caso rappresentato, l’attività non abbia natura imprenditoriale né commerciale: ai fini IRES è fase dell’attività didattica istituzionale, riconducibile all’art. 74, comma 2, lett. a), TUIR; ai fini IVA, mancando il presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa ex art. 4 d.P.R. 633/1972, l’attività non è rilevante.
Trattamento IRES e IVA del "Bar Didattico"
L’interpello riguarda un istituto di istruzione superiore che valuta l’apertura di un "Bar Didattico" interno, gestito dagli studenti nell’ambito dell’indirizzo professionale per l’enogastronomia, articolazione "Sala e Vendita". La questione è se tale attività, pur comportando la somministrazione di bevande e merende a studenti e personale, generi rilevanza fiscale oppure resti nell’alveo dell’attività didattica istituzionale.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istituto opera nell’istruzione secondaria di secondo grado e offre un indirizzo tecnico e due indirizzi professionali, tra cui quello alberghiero con articolazioni in "Cucina", "Pasticceria", "Sala e Vendita" e "Accoglienza Turistica". Nel ramo "Sala e Vendita", gli studenti acquisiscono competenze per camerieri di sala e bar, baristi e aiuto barman.
Il progetto "Bar Didattico" sarebbe svolto:
- nei locali della scuola;
- in orari definiti e durante l’orario di lezione;
- dagli studenti dalla terza alla quinta, sotto la supervisione dei docenti;
- con somministrazione limitata di alcune bevande e merende;
- solo a favore della comunità scolastica, ossia studenti e personale.
L’istante precisa inoltre che:
- gli studenti non versano alcuna retta, salvo la tassa scolastica prevista per legge per quarta e quinta, e per gli esonerati può essere richiesto un contributo volontario alle famiglie;
- l’attività è temporalmente limitata e funzionalmente collegata alle lezioni di "Sala e Vendita";
- il progetto è parte del piano di studi, approvato dal Collegio docenti con delibera n. 22 del 29 maggio 2019;
- i profitti eventualmente realizzati sarebbero reinvestiti nelle attività didattiche ed educative.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istituto chiede se l’attività di "Bar Didattico", così come organizzata, sia fiscalmente rilevante:
- ai fini delle imposte dirette, quindi IRES;
- ai fini IVA.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, l’attività non è assimilabile a un normale esercizio di bar aperto al pubblico, ma presenta caratteristiche più vicine alle attività svolte da alcuni enti associativi non commerciali, per le quali la normativa prevede decommercializzazione ai fini IRES e irrilevanza IVA.
La tesi del contribuente si fonda su tre elementi principali:
- finalità prettamente didattico-culturali;
- svolgimento esclusivo all’interno dell’istituto e a favore della comunità scolastica;
- assenza di scopo di lucro, con eventuale utile reinvestito nelle attività formative.
Da ciò l’istituto conclude che l’attività non dovrebbe essere rilevante né ai fini IRES né ai fini IVA.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 55 del TUIR, sul reddito d’impresa;
- l’articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR, secondo cui non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- l’articolo 73, comma 1, lettera c), e comma 4, del TUIR, per l’inquadramento dell’ente come non commerciale;
- l’articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di presupposto soggettivo IVA degli enti non commerciali e degli enti pubblici.
Richiama inoltre la prassi sulle nozioni di organizzazione imprenditoriale e sull’esercizio di impresa ai fini IVA, citando le risoluzioni n. 286/E dell’11 ottobre 2007 e n. 169/E del 1 luglio 2009.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva, in via generale, che la somministrazione di alimenti e bevande contro corrispettivo è un’attività intrinsecamente commerciale. Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di non rilevanza per talune attività svolte da enti associativi; tali regole, però, non sono direttamente applicabili al caso dell’istituto, che è un ente pubblico che svolge funzioni statali.
Sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia afferma che l’istituto, quale soggetto che svolge una funzione statale di istruzione superiore, rientra tra i soggetti cui si applica l’articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR. L’attività istituzionale dell’ente, quindi, non è commerciale e l’ente si qualifica come ente non commerciale ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.
Quanto al "Bar Didattico", l’Agenzia valorizza i seguenti elementi:
- il progetto è inserito nel piano di studi dell’indirizzo professionale "Sala e Vendita";
- si tratta di un’esperienza pratica coerente con l’attività formativa e con la metodologia dei percorsi per le competenze e l’orientamento;
- l’attività è svolta con le stesse strutture già utilizzate per l’attività didattica;
- non emerge una specifica organizzazione imprenditoriale;
- l’attività è limitata nel tempo, nei prodotti somministrati e nei destinatari, essendo rivolta a studenti e personale.
In questa prospettiva, il "Bar Didattico" è considerato una vera e propria esercitazione di laboratorio, cioè una fase dell’attività didattica istituzionale dell’istituto, e non un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.
Sul piano IVA, l’Agenzia richiama l’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e rileva che, per gli enti non commerciali e per gli enti pubblici, sono imponibili solo le cessioni e prestazioni rese nell’esercizio di attività commerciali. Poiché nel caso concreto non appare presente una struttura organizzativa tipica dell’impresa, né un utilizzo di mezzi e risorse finalizzati a operare sul mercato in modo concorrenziale, manca il presupposto soggettivo IVA.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, in base agli elementi rappresentati, l’attività di "Bar Didattico" non sembra configurare un’attività imprenditoriale e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini IVA. Coerentemente, ai fini delle imposte dirette, essa è considerata parte dell’attività didattica istituzionale e rientra nella decommercializzazione prevista per le funzioni statali svolte dall’istituto.
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