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Interpello

Risposta n. 440 del 29/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene detraibile la spesa perché l’omissione del codice fiscale non dipende da lui, dato che il provvedimento dell’Agenzia che ha previsto tale indicazione è successivo all’acquisto; propone di integrare la documentazione con un’autocertificazione sull’effettivo utilizzo del bene da parte della figlia.

Detrazione IRPEF per acquisto di computer e software per figlia con DSA, con scontrino privo del codice fiscale

Il quesito

L’istante chiede se possa detrarre al 19% la spesa sostenuta per un computer con programma di videoscrittura acquistato per la figlia con DSA, anche se nello scontrino non è indicato il codice fiscale della beneficiaria e l’acquisto è avvenuto prima del provvedimento attuativo dell’Agenzia.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma in linea generale la detraibilità delle spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici per soggetti con DSA, ma rileva che normalmente lo scontrino deve riportare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto. Tuttavia, poiché il provvedimento attuativo è successivo all’acquisto, ammette che il codice fiscale mancante possa essere annotato sul documento di spesa dall’istante, fermo restando che devono sussistere anche la certificazione medica con collegamento funzionale e la condizione che la figlia stesse completando la scuola secondaria di secondo grado nel 2018.

Spese per strumenti compensativi e sussidi informatici per figlia con DSA

L’interpello riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di un computer con programma di videoscrittura destinato a una figlia con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Il tema centrale è la validità della documentazione di spesa quando lo scontrino fiscale non riporta il codice fiscale della beneficiaria e l’acquisto è stato effettuato prima del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante riferisce che alla figlia è stato diagnosticato un DSA da certificazione medica rilasciata dall’ULSS competente. In accordo con gli insegnanti, è stato ritenuto opportuno farle usare un computer con programmi di videoscrittura per i compiti e le prove scritte di italiano.

L’acquisto è avvenuto il 6 marzo 2018 e ha riguardato:

  • un computer;
  • il software Microsoft Office Home & Student 2016.

Al pagamento è stato emesso regolare scontrino con indicazione dei prodotti acquistati e del relativo prezzo, ma senza riportare il codice fiscale della figlia con DSA.

Quesito posto all’Agenzia

Il CAF, in sede di dichiarazione dei redditi 2018, non ha riconosciuto lo scontrino ai fini della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR, perché privo del codice fiscale richiesto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 75067 del 6 aprile 2018.

L’istante chiede quindi se possa comunque fruire della detrazione, considerato che:

  • l’acquisto è stato effettuato prima dell’emanazione del provvedimento;
  • l’omissione del codice fiscale non sarebbe imputabile al contribuente.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il contribuente, la spesa dovrebbe essere detraibile perché il requisito formale dell’indicazione del codice fiscale non era ancora stato introdotto al momento dell’acquisto. In alternativa, ritiene possibile integrare la documentazione mediante un’autocertificazione che attesti che il materiale è stato destinato all’uso da parte della figlia.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR, che consente la detrazione del 19% per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, in favore di minori o di maggiorenni con DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di:

  • strumenti compensativi;
  • sussidi tecnici e informatici;
  • strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e l’apprendimento delle lingue straniere, sempre in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra sussidi e disturbo diagnosticato.

Viene inoltre richiamato il comma 2 del medesimo articolo, che estende la detrazione anche alle spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

L’Agenzia richiama poi il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067, che ha definito oggetto, requisiti e strumenti agevolabili. In particolare:

  • al punto 2.1 è richiesto un certificato del SSN o di specialisti/strutture accreditate che attesti la diagnosi di DSA;
  • al punto 2.2 è richiesto che dal certificato o dalla prescrizione autorizzativa risulti il collegamento funzionale tra sussidi e disturbo;
  • al punto 2.3 è previsto che la spesa sia documentata da fattura o scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto con DSA e della natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Sono inoltre richiamati:

  • il punto 3.1 del provvedimento, che definisce gli strumenti compensativi;
  • il punto 3.2, che ricomprende tra i sussidi tecnici e informatici anche i computer necessari per i programmi di videoscrittura.

Infine, viene citata la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, secondo cui la documentazione può essere intestata indifferentemente al soggetto con DSA o al familiare che sostiene la spesa; se il documento è intestato al figlio, la detrazione spetta a entrambi i genitori al 50% ciascuno, salvo diversa ripartizione annotata sul documento.

Valutazione dell’Agenzia sulla fattispecie

Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che lo scontrino non riporta il codice fiscale del soggetto con DSA, quindi la documentazione risulta in linea di principio incompleta rispetto ai requisiti del provvedimento.

Tuttavia, poiché il Provvedimento del 6 aprile 2018 è stato emanato successivamente all’acquisto del sussidio tecnico e informatico, l’Agenzia ritiene che i dati mancanti, in particolare il codice fiscale della beneficiaria, possano essere annotati dall’istante sul documento di spesa ai fini della detrazione ex articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR.

Condizioni ulteriori da verificare

L’Agenzia precisa che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, devono comunque sussistere anche le seguenti condizioni:

  • la certificazione medica o prescrizione autorizzativa deve indicare il collegamento funzionale tra il computer/programma e il tipo di disturbo diagnosticato;
  • la figlia dell’istante deve aver completato, nel 2018, la scuola secondaria di secondo grado.

Tali circostanze non risultano verificabili in sede di interpello perché non specificamente documentate nell’istanza.

Conclusioni

La risposta è sostanzialmente favorevole: la mancanza del codice fiscale nello scontrino, nel caso concreto, non impedisce la detrazione se il dato viene annotato successivamente sul documento di spesa, tenuto conto che l’acquisto è anteriore al provvedimento attuativo. Resta però necessario che siano rispettati tutti gli altri requisiti sostanziali previsti dalla norma e dalla prassi, in particolare la diagnosi di DSA, il collegamento funzionale tra spesa e disturbo e il limite scolastico previsto dalla legge.

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