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Interpello

Risposta n. 441 del 29/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che l’esenzione dall’imposta di successione spetti comunque, indipendentemente dal comma 4-ter dell’art. 3 TUS; conseguentemente, il valore normale alla data di apertura della successione dovrebbe costituire il costo fiscalmente riconosciuto, applicabile per analogia anche ai redditi di capitale di cui all’art. 47 TUIR.

Trasferimento testamentario di partecipazioni sociali a una fondazione e relativo trattamento fiscale, con chiarimenti su imposta di successione e valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

Il quesito

Si chiede se il lascito mortis causa di partecipazioni sociali a favore di una fondazione legalmente riconosciuta possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione anche senza trasferimento del controllo, e quale sia il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni per plusvalenze e redditi di capitale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’esenzione ex art. 3, comma 1, TUS spetti se la fondazione è legalmente riconosciuta e ricorrono i requisiti oggettivi dello scopo esclusivo e delle concrete modalità di impiego dei beni; il comma 4-ter sul controllo non si applica al caso. In caso di esenzione, il valore normale alla data di apertura della successione è il valore fiscalmente riconosciuto per le plusvalenze ex art. 68, comma 6, TUIR. Non invece per i redditi di capitale ex art. 47, comma 7, per i quali resta rilevante il prezzo di acquisto o sottoscrizione del de cuius; per il comma 5, le distribuzioni riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Trasferimento testamentario di partecipazioni a fondazione e trattamento fiscale

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile al trasferimento per testamento di partecipazioni sociali di minoranza in società di capitali italiane a favore di una fondazione legalmente riconosciuta. Il contribuente chiede chiarimenti sia sull’esenzione dall’imposta sulle successioni sia sul valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla fondazione ai fini delle successive vicende fiscali.

Fattispecie e contesto

L’istante, in qualità di fondatore, presidente e legale rappresentante della Fondazione Alfa, intende destinare per via testamentaria alla fondazione alcune partecipazioni sociali di minoranza. La fondazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La fondazione è descritta come ente senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale e sanitaria, beneficenza, scolarizzazione, formazione, promozione della cultura, della ricerca scientifica e medica, dell’arte, della natura e altre attività di interesse generale.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede:

  • se il trasferimento mortis causa delle partecipazioni alla fondazione possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, anche se le partecipazioni non consentono alla fondazione di acquisire il controllo delle società partecipate;
  • quali siano i criteri per individuare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla fondazione, sia per la determinazione di eventuali plusvalenze in caso di cessione, sia per i redditi di capitale derivanti dalle fattispecie di cui all’art. 47, commi 5 e 7, del TUIR.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, il trasferimento testamentario in favore della fondazione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni in base all’art. 3, comma 1, TUS, senza necessità di verificare il requisito del controllo previsto dal comma 4-ter dello stesso articolo. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, in caso di futura cessione, dovrebbe essere il valore normale alla data di apertura della successione, ai sensi dell’art. 68, comma 6, TUIR. Il contribuente ritiene inoltre che tale criterio debba estendersi, in assenza di una norma espressa contraria, anche ai redditi di capitale riconducibili all’art. 47, commi 5 e 7, del TUIR.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990, che esclude dall’imposta sulle successioni i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
  • l’art. 3, comma 4-ter, TUS, che limita l’esenzione per i trasferimenti di partecipazioni e azioni quando con essi sia acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.;
  • l’art. 68, comma 6, TUIR, in tema di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli esenti da imposta di successione;
  • l’art. 47, commi 5 e 7, TUIR, in tema di distribuzione di riserve e di somme o valori ricevuti in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione;
  • l’art. 9, comma 4, lettera b), TUIR, per la determinazione del valore normale delle partecipazioni non quotate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione successoria

L’Agenzia osserva che l’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista dall’art. 3, comma 1, TUS richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo.

Sul piano soggettivo, possono accedere al regime di favore le fondazioni legalmente riconosciute. Nel caso esaminato, il requisito soggettivo è ritenuto soddisfatto perché la fondazione risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche.

Sul piano oggettivo, la norma richiede che la fondazione abbia come scopo esclusivo le finalità indicate dalla disposizione. Tale requisito va verificato in concreto, sulla base delle attività effettivamente svolte e delle modalità di impiego dei beni per il perseguimento degli scopi statutari.

Pertanto, al ricorrere di tali condizioni, il trasferimento testamentario delle partecipazioni alla fondazione può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista dall’art. 3 TUS.

Irrilevanza del requisito del controllo

L’Agenzia chiarisce che, nel caso descritto, non rileva il fatto che le partecipazioni trasferite non consentano alla fondazione di acquisire il controllo della società partecipata. Il comma 4-ter dell’art. 3 TUS, che limita l’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni e azioni mediante i quali sia acquisito o integrato il controllo societario, non è applicabile alla fattispecie prospettata, perché la disposizione opera in un diverso ambito rispetto all’esenzione generale di cui al comma 1.

Valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni per le plusvalenze

In relazione alla futura eventuale cessione delle partecipazioni da parte della fondazione, l’Agenzia conferma che, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67 TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto è, per i titoli esenti da imposta di successione, il valore normale alla data di apertura della successione, come previsto dall’art. 68, comma 6, TUIR.

L’Agenzia condivide quindi la tesi del contribuente: se il trasferimento è esente da imposta successoria, il criterio del valore normale si applica a tutti i trasferimenti rientranti nell’art. 3 TUS, non solo a quelli che determinano l’acquisizione del controllo di cui al comma 4-ter. Per le partecipazioni non quotate, il valore normale va determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera b), TUIR, in proporzione al valore del patrimonio netto della società.

Trattamento dei redditi di capitale ex art. 47, commi 5 e 7, TUIR

Diversa è la conclusione per i redditi di capitale disciplinati dall’art. 47 TUIR.

Per il comma 5, relativo alla distribuzione di riserve o altri fondi costituiti con determinate poste patrimoniali, l’Agenzia precisa che tali somme o beni non costituiscono utili, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. In caso di partecipazioni ricevute per successione ed esenti, tale riduzione opera rispetto al valore normale determinato alla data di apertura della successione, che rappresenta il costo iniziale della partecipazione.

Per il comma 7, relativo a somme o valori ricevuti in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale, l’Agenzia esclude invece che si possa applicare il valore di successione di cui all’art. 68, comma 6, TUIR. Tale disposizione riguarda infatti la determinazione delle plusvalenze dei redditi diversi, mentre i proventi di cui all’art. 47, comma 7, costituiscono redditi di capitale e non possono essere tassati secondo le regole proprie dei redditi diversi.

Di conseguenza, ai fini dell’art. 47, comma 7, resta rilevante il confronto con il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Tuttavia, l’Agenzia precisa che, in sede di liquidazione, sono tassati gli utili accantonati a riserva nei precedenti periodi d’imposta e che diventano imponibili al momento della distribuzione.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un orientamento favorevole al contribuente quanto all’esenzione dall’imposta di successione e alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ai fini delle plusvalenze. Resta invece esclusa l’applicazione analogica dell’art. 68, comma 6, TUIR ai redditi di capitale di cui all’art. 47, comma 7, TUIR, mentre per le distribuzioni di cui al comma 5 il relativo importo riduce il costo fiscale della partecipazione.

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