Risposta n. 444 del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, l’atto non sarebbe una liberalità ex artt. 769 ss. c.c., né una donazione remuneratoria o liberalità d’uso ex art. 770 c.c., ma il compimento di un dovere morale e sociale, quindi soggetto a imposta di registro proporzionale e non all’imposta sulle donazioni.
Trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alla moglie per dovere morale e riconoscenza
Il quesito
Il contribuente chiede se il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile alla moglie, con riserva del diritto di abitazione, possa essere qualificato come adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e tassato con imposta di registro al 3% ex art. 9 Tariffa, Parte I, TUR, oltre a imposte ipotecaria e catastale fisse, anziché come donazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il trasferimento della nuda proprietà alla moglie, motivato da riconoscenza per i servizi prestati, integri una donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. e non un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; di conseguenza si applica il regime ordinario dell’imposta sulle donazioni del D.Lgs. 346/1990, con le imposte ipotecarie e catastali secondo il D.Lgs. 347/1990.
Trasferimento della nuda proprietà per obbligo di riconoscenza
L’interpello riguarda il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alla moglie, con riserva per il marito del diritto di abitazione. Il caso viene prospettato come adempimento di un dovere morale e sociale verso il coniuge, in ragione dell’assistenza prestata negli anni dalla moglie nella gestione familiare e domestica.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di essere coniugato in regime di separazione dei beni da oltre venti anni. Sostiene che la moglie abbia, sin dall’inizio della convivenza, prestato assistenza e servizi tali da consentirgli di dedicarsi alla propria attività lavorativa e agli affari esterni, senza occuparsi della gestione pratica della vita familiare.
In tale contesto, il contribuente afferma di voler provvedere al mantenimento della moglie e di volerle assicurare, in caso di propria premorienza, i mezzi patrimoniali necessari a un’esistenza dignitosa, senza però incidere sui diritti dei legittimari. Per questo intende trasferire alla moglie la nuda proprietà dell’immobile adibito a casa coniugale, riservando a sé il diritto di abitazione.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede, in sostanza, se il trasferimento debba essere considerato esecuzione di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., fondata su un dovere morale e sociale, e quindi assoggettato all’imposta di registro nella misura del 3% prevista dall’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Il contribuente esclude che l’atto sia una donazione in senso proprio, una donazione remuneratoria o una liberalità d’uso, nonché una liberalità indiretta.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante intende formalizzare l’operazione con atto pubblico alla presenza di testimoni. Ritiene applicabile:
- l’imposta di registro con aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa allegata al TUR;
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Normativa e principi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 2034 c.c., secondo cui le obbligazioni naturali sono doveri morali o sociali non giuridicamente coercibili, per i quali non è possibile la ripetizione di quanto spontaneamente prestato. Sottolinea che tali doveri devono essere condivisi dalla generalità dei consociati e non possono coincidere con meri obblighi soggettivi o individuali.
Richiama inoltre l’art. 770 c.c., che disciplina la donazione remuneratoria, ossia la liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. La giurisprudenza citata evidenzia che si tratta di un’attribuzione patrimoniale connessa a un precedente comportamento del beneficiario, che tuttavia resta spontanea e conserva la causa di liberalità.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la fattispecie descritta non è riconducibile a un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. L’adempimento di un dovere morale e di riconoscenza, nel caso concreto, ricade nello schema tipico della donazione remuneratoria di cui all’art. 770 c.c.
L’Ufficio osserva che, pur essendo percepibile un collegamento tra i servizi resi dalla moglie e il trasferimento dell’immobile, l’attribuzione patrimoniale resta una liberalità spontanea del donante, non imposta da legge né da altri obblighi giuridici. Ne deriva la qualificazione dell’atto come donazione remuneratoria.
Conseguenze fiscali
Essendo l’atto qualificato come donazione remuneratoria, l’Agenzia ritiene applicabile:
- l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni previsto dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- le imposte ipotecarie e catastali secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Non viene quindi condivisa la tesi del contribuente circa l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte Prima, TUR.
Conclusioni operative
L’operazione, pur motivata da riconoscenza e dovere morale nei confronti della moglie, viene ricondotta dall’Agenzia allo schema della donazione remuneratoria. In conseguenza di tale qualificazione, il trasferimento della nuda proprietà dell’abitazione coniugale non è tassato come semplice atto a titolo oneroso o come adempimento di obbligazione naturale, ma secondo la disciplina fiscale propria delle donazioni.
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