Risposta n. 445 del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’associazione ritiene di non svolgere attività commerciale, che le somme del Ministero siano mere coperture di spese e che quindi non vi sia imponibilità IVA; conseguentemente sostiene di non dover aprire partita IVA né emettere fattura elettronica, essendo sufficiente una nota di debito.
Trattamento IVA delle somme versate a un’associazione di volontariato per la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento.
Il quesito
L’associazione chiede se i compensi/contributi versati dal Ministero per l’attività di cura e mantenimento di animali sequestrati e affidati ai sensi della legge n. 150/1992 debbano essere assoggettati a IVA e, di conseguenza, se sia possibile emettere una nota di debito anziché fattura elettronica.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, essendo l’associazione regolarmente iscritta nel registro regionale del volontariato e ricevendo somme che costituiscono mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, le somme versate dal Ministero non sono assoggettate a IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 8, comma 2, primo periodo, legge n. 266/1991. Di conseguenza, per tali attività l’associazione non deve aprire partita IVA né emettere fattura elettronica.
Trattamento IVA delle somme versate per la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile alle somme corrisposte a un’associazione di volontariato per attività di cura e mantenimento di animali sequestrati e affidati ai sensi della legge n. 150/1992. Il tema centrale è verificare se tali somme abbiano natura di corrispettivo rilevante ai fini IVA oppure di mero rimborso spese non imponibile.
Fattispecie e contesto
L’Associazione Alfa dichiara di essere un’organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale tenuto dalla Regione Beta e priva di finalità di lucro. Il suo statuto prevede attività di tutela dell’ambiente e della fauna selvatica ed esotica, comprendendo iniziative di raccolta, custodia, recupero, cura, assistenza e difesa.
L’associazione opera sulla base di convenzioni:
- con la Regione Beta, per il recupero della fauna selvatica autoctona ferita o in difficoltà;
- con il Ministero Gamma, dal 2000, per la custodia di animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale;
- con il medesimo Ministero, nel 2018, per la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento ai sensi della legge n. 150/1992.
L’associazione precisa che gli importi concordati nelle convenzioni servono a coprire esclusivamente le spese necessarie per svolgere l’attività convenzionata. Fino ad allora tali somme erano state considerate "fuori campo IVA" e, per il relativo pagamento, era stata emessa soltanto una nota di debito cartacea.
Quesito del contribuente
Il Ministero, in vista di una convenzione analoga per il 2019, ha manifestato dubbi su due profili:
- l’assenza di assoggettamento a IVA delle somme convenute;
- la possibilità di emettere una semplice nota di debito al posto della fattura elettronica.
L’associazione chiede quindi se le somme corrisposte dal Ministero per l’attività di cura e mantenimento degli esemplari in affidamento non debbano essere assoggettate a IVA e se, di conseguenza, non sia necessario emettere fattura elettronica.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo l’associazione, nella fattispecie non sarebbe svolta alcuna attività commerciale. Le somme percepite dal Ministero avrebbero natura di semplice copertura delle spese e, pertanto:
- non sarebbero soggette a IVA;
- non vi sarebbe obbligo di apertura della partita IVA;
- non sarebbe necessario emettere fattura elettronica, essendo sufficiente una nota di debito.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo cui le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini IVA.
Viene osservato che tale disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ma l’abrogazione opera solo dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS. Ne consegue che, nel momento considerato, la norma della legge n. 266/1991 è ancora vigente.
L’Agenzia richiama inoltre:
- l’articolo 3 della legge n. 266/1991, che definisce l’organizzazione di volontariato come organismo liberamente costituito per svolgere l’attività di cui all’articolo 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- l’articolo 5 della medesima legge, che include tra le risorse economiche anche i rimborsi derivanti da convenzioni;
- l’articolo 6 della legge n. 266/1991, che prevede l’iscrizione nei registri regionali come condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, tra cui quelle in materia IVA;
- l’articolo 33, comma 3, del Codice del Terzo settore, secondo cui le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di interesse generale.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che per beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266/1991, occorrono due condizioni essenziali:
- l’iscrizione dell’ente di volontariato nei registri regionali o delle province autonome, iscrizione che presuppone il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991;
- la natura di mero rimborso delle somme ricevute, che devono corrispondere alle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale.
Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che l’associazione:
- risulta iscritta al registro regionale del volontariato dal 23 gennaio 1996;
- ha come oggetto statutario attività coerenti con la tutela e l’assistenza della fauna;
- dichiara che le somme del Ministero coprono esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività convenzionata.
Tali elementi consentono di qualificare l’associazione come organizzazione di volontariato ai fini dell’agevolazione IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che le somme versate dal Ministero all’associazione per l’attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento, svolta nel 2018 e nel 2019, non devono essere assoggettate a IVA per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266/1991.
Di conseguenza:
- l’associazione non è tenuta ad aprire partita IVA per tali attività;
- non è tenuta a emettere fattura elettronica nei confronti del Ministero;
- il trattamento fiscale resta quello di irrilevanza IVA delle somme percepite, in quanto qualificabili come rimborso spese nell’ambito dell’attività di volontariato.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che, nel quadro normativo vigente richiamato dall’Agenzia, le convenzioni che prevedono il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da un’organizzazione di volontariato iscritta nei registri competenti possono beneficiare dell’esclusione da IVA. Nel caso specifico, l’associazione può continuare a operare senza assoggettare tali somme a IVA e senza emettere fattura elettronica per i relativi importi.
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