Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2021 del 20/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino ivoriano, aveva visto respingere dal Tribunale di Ancona l'opposizione al provvedimento di diniego emesso dalla competente Commissione territoriale in materia di protezione internazionale. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale depositata per il giudizio di legittimità: la procura non reca alcuna indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato né una certificazione del difensore in tal senso, risultando soltanto l'autenticazione della firma con la formula "è autentica".
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Ritiene applicabile l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, che richiede, a pena di inammissibilità, una procura rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e munita della relativa certificazione del difensore. Poiché la procura in atti non contiene tale certificazione, il ricorso è inammissibile. Non viene liquidato alcun compenso per le spese, perché il Ministero non si è costituito nel merito, e viene altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve riportare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore quanto alla data di rilascio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
artt. 83 e 365 c.p.c.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato da versare in caso di inammissibilità.
Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177
"La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente"
Il difensore può certificare con un'unica sottoscrizione sia la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione sia l'autenticità della firma; è però necessario che dalla procura risulti espressamente tale certificazione.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione relativi alle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale è valida solo se risulta espressamente conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione richiesta dalla norma speciale: occorre una formula o un segno testuale idoneo a rendere evidente anche la certificazione della data di rilascio della procura.
- La mancanza della certificazione speciale della procura determina un vizio processuale che conduce all'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi di merito.
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