Ordinanza n. 187/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, emesso dallo Sportello Unico dell’Immigrazione di Torino il 7.2.2026, di revoca del nulla osta (pratica Prot. N. P-TO/L/Q/2025/100739) per lavoro subordinato, richiesto dal sig. FOHIL Zaky Mohamed Zaky Ibrahim, nell’interesse del sig. FOHIL Mohsen Zaki Abdelmohsen Ibrahim; di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico dell’Immigrazione di Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente nulla osta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 7 febbraio 2026 con cui lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto nell'interesse di un lavoratore straniero. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto della documentazione prodotta dal ricorrente e richiama un precedente cautelare conforme della Sezione I del TAR Piemonte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato non in via definitiva, ma affinché l'Amministrazione proceda a un motivato riesame della revoca alla luce dell'intera documentazione depositata dal ricorrente e del precedente cautelare conforme costituito dall'ordinanza della Sezione I del TAR Piemonte n. 620 del 2025. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto ai fini del riesame e ha fissato la prosecuzione della trattazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un provvedimento ai soli fini del riesame quando ritenga necessario che l'amministrazione rivaluti motivatamente la determinazione alla luce della documentazione acquisita e di precedenti cautelari conformi.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivo e motivato e deve considerare l'intera documentazione rilevante versata in giudizio dal ricorrente.
- La sospensione cautelare ai fini del riesame non definisce il merito della controversia e può accompagnarsi alla fissazione di una successiva camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione cautelare.
Come è indicizzato
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