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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento alla sentenza n. 128/2025, pubblicata il 29/03/2025, resa dal Tribunale di Alessandria, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 31.03.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Alessandria il 7 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, relativa al pagamento della carta docente e dell'indennità per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 128/2025 del Tribunale di Alessandria, passata in giudicato, che aveva liquidato in suo favore € 2.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 ed € 3.831,67 a titolo di indennità per ferie non godute, oltre interessi legali e spese legali. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione del titolo in forma conforme all'originale e mediante PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e nonostante il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato prodotto in copia attestata conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., era stato notificato al Ministero e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, il Collegio le ha ordinato di pagare le somme liquidate dal Tribunale di Alessandria, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell'azione di ottemperanza, nell'ambito della quale il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all'Amministrazione e rimasto ineseguito dopo il decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • In presenza di una persistente inottemperanza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare allo spirare del termine assegnato all'amministrazione obbligata e a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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