Cassazione Penale, Ordinanza n. 21381/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva condannato per rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'acquisizione dei tabulati telefonici posti a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la prova fosse inutilizzabile; con il secondo motivo ha censurato la ricostruzione dei fatti e la motivazione sulla responsabilità per il reato contestato, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'erronea commisurazione della pena, il cattivo bilanciamento delle circostanze e il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno o dell'integrale riparazione di cui all'art. 62 n. 6 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la non decisività dei tabulati telefonici rispetto alla prova della responsabilità. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. Ha infine giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la commisurazione della pena, il giudizio di bilanciamento e il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata in relazione a tale disposizione; la Cassazione non entra nel merito della configurazione del reato ma rileva l'inammissibilità delle censure fattuali.
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante invocata dal ricorrente è stata ritenuta non riconoscibile dal giudice di merito; la Cassazione afferma che la relativa valutazione è discrezionale e insindacabile se adeguatamente motivata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
I motivi che mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove non sono consentiti in sede di legittimità se il giudice di merito ha reso motivazione logica e giuridicamente corretta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione completa, logica e immune da vizi giuridici.
- La censura relativa all'illegittimità di una prova è inidonea a incidere sulla decisione se la prova contestata non è decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità e la motivazione di merito spiega adeguatamente tale non decisività.
- La commisurazione della pena, il bilanciamento tra circostanze e il mancato riconoscimento di attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrio o totale carenza motivazionale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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