Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1460/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1564/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 7270/2024), pubblicata in data 13.06.2025, notificata il 18.06.2025 e passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’intimato Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine (calcolati nel presente ricorso in € 10.537,40).

Giustizia amministrativa202600672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento di cinque mensilità retributive per il danno da illegittima reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma corrispondente a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli accessori di legge, quale risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine. Il ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, escludendo le somme liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari e gli importi relativi alla carta docente, non compresi nelle conclusioni o comunque non azionabili dal ricorrente. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza munita dell'attestazione di conformità e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza civile era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale e notificata al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al capo del giudicato e tale inerzia non era contestata, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme liquidate dalla sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a un altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a diversa articolazione ministeriale e senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia nell'esecuzione di analoghi giudicati.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta con attestazione di conformità all'originale; il giudice richiama la riformulazione della disposizione quale presupposto della notificazione del titolo.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevando ai fini dell'attestazione di conformità del titolo giudiziale.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, secondo il richiamo del TAR, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un capo di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Quando risulti comprovato il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio, e l'amministrazione non abbia eseguito la statuizione di pagamento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli poteri sostitutivi non limitati alle ordinarie competenze dell'ufficio di appartenenza e consentendogli di delegare l'esercizio concreto dell'incarico a un soggetto pubblico idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, strumenti contabili idonei quali fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.